Cassazione Penale, Sentenza n. 14196/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la restituzione in termini ex art.175 cod. proc. pen. per poter presentare istanza di sostituzione della pena irrogata con decreto penale di condanna con lavori di pubblica utilità (ai sensi degli artt.56‑bis e 57 l.689/81). Il ricorrente sosteneva che il termine per la restituzione dovesse essere quello di 30 giorni previsto dai commi 2 e 2‑bis dell'art.175, come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150, mentre il GIP aveva rigettato la richiesta ritenendola tardiva rispetto al termine di dieci giorni.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la richiesta di conversione della pena (art.459 comma 1‑ter c.p.p.) non richieda opposizione e debba essere presentata entro quindici giorni dalla notifica del decreto penale; pertanto non si applicano i commi 2 e 2‑bis dell'art.175 (termine di 30 giorni per la restituzione per proporre opposizione). Di conseguenza si applica il regime generale dell'art.175 comma 1 (restituzione in termini entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore). Nel caso concreto l'istanza di restituzione presentata il 16 novembre 2025 era tardiva sia rispetto al termine di 15 giorni per richiedere la conversione (prima notifica del 22 ottobre 2025) sia rispetto al termine di 10 giorni previsto dall'art.175 comma 1 anche considerando la seconda notifica del 2 novembre 2025. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art.175 cod. proc. pen.
Il Tribunale distingue il comma 1 (applicabile alla restituzione in termini per fatti di caso fortuito o forza maggiore, con termine di dieci giorni) dai commi 2 e 2‑bis (che disciplinano la restituzione per proporre opposizione con termine di trenta giorni). Nel caso di richiesta di conversione della pena senza opposizione non trovano applicazione i commi 2 e 2‑bis.
art.459 comma 1‑ter cod. proc. pen.
Secondo il giudice, la richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata con decreto penale con lavori di pubblica utilità non presuppone l'opposizione e deve essere proposta entro quindici giorni dalla notifica del decreto penale; è quindi un rimedio autonomo rispetto all'opposizione disciplinata dall'art.461 c.p.p.
art.461 cod. proc. pen.
Richiamato solo per chiarire che la richiesta di cui all'art.459 comma 1‑ter non coincide con l'atto di opposizione disciplinato dall'art.461; pertanto le regole temporali relative all'opposizione non si applicano automaticamente alla richiesta di conversione.
D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150
Citato quale intervento normativo che ha modificato l'art.175 (introducendo i commi 2 e 2‑bis), ma il Tribunale ha ritenuto che tale modifica non influisca sull'istituto della conversione ex art.459 comma 1‑ter quando la conversione è richiesta senza opposizione.
artt.56‑bis e 57 l.689/81
Riferimento alle norme che regolano i lavori di pubblica utilità come misura alternativa alla pena, cui l'interessato intendeva ricorrere tramite la richiesta di conversione della pena contenuta nel decreto penale.
Massime di principio
- La richiesta di conversione della pena ai sensi dell'art.459 comma 1‑ter c.p.p. è un rimedio autonomo che non richiede la proposizione di opposizione; deve essere presentata entro quindici giorni dalla notifica del decreto penale di condanna.
- I commi 2 e 2‑bis dell'art.175 (termine di 30 giorni per la restituzione per proporre opposizione) si applicano alla restituzione finalizzata all'opposizione e non automaticamente a istanze diverse dall'opposizione, come la richiesta di conversione ex art.459 comma 1‑ter.
- La restituzione in termini regolata dall'art.175 comma 1 (dieci giorni dalla cessazione dell'evento impeditivo) costituisce il rimedio generale per sanare il mancato rispetto di termini processuali derivanti da caso fortuito o forza maggiore; se la restituzione è richiesta oltre tali dieci giorni la domanda è inammissibile.
- In presenza di più notifiche occorre valutare i termini a partire dalla notifica utile per l'esercizio del diritto; tuttavia la richiesta di conversione va valutata rispetto al termine fissato dall'art.459 comma 1‑ter (15 giorni), mentre la restituzione in termini segue i limiti di cui all'art.175 comma 1 se non è stata proposta opposizione.
- Per evitare decadenze, il difensore deve tempestivamente scegliere la via procedurale corretta (richiesta di conversione entro 15 giorni oppure opposizione nei casi previsti) e, in caso di impedimento, presentare tempestivamente istanza di restituzione motivando caso fortuito o forza maggiore entro i termini stabiliti dalla normativa.
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