L.R. Marche 3/2020
Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo l’attività ispettiva della Giunta regionale sugli enti del SSR e su strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. Prevede controlli ordinari e straordinari, un piano annuale, un nucleo ispettivo e obblighi di collaborazione delle strutture. Non contiene termini di durata limitati, ma resta applicabile nel regime vigente.
Disciplina dell’attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria regionale
Disciplina dell’attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria regionale
La legge disciplina, nell’ambito delle funzioni di vigilanza e controllo attribuite alla Giunta regionale, l’attività ispettiva sugli enti del Servizio sanitario regionale e su tutte le strutture pubbliche e private che operano in ambito sanitario e socio-sanitario nel territorio regionale. La finalità è migliorare efficacia ed efficienza del SSR, nel rispetto di principi di legalità, indipendenza, correttezza, riservatezza e integrità.
Ambito di applicazione e rapporti con altri controlli
L’attività ispettiva riguarda gli enti del SSR e le strutture sanitarie e socio-sanitarie presenti nella regione. La disciplina regionale non sostituisce gli ordinari controlli attribuiti da altre norme ad altre strutture, ma si affianca ad essi. La Regione esercita normalmente, tramite la struttura competente, anche i controlli e i sopralluoghi previsti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
Tipologie di ispezione
L’attività può essere:
- ordinaria, svolta in conformità al Piano annuale;
- straordinaria, attivata per situazioni di particolare gravità e urgenza.
L’ispezione straordinaria può essere avviata d’ufficio anche a seguito di denuncia o segnalazione, oppure su richiesta della Giunta regionale o dei consiglieri regionali.
Piano annuale dell’attività ispettiva
La Giunta regionale adotta entro il primo trimestre di ogni anno il Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria. Il Piano:
- fissa la percentuale minima delle ispezioni ordinarie da garantire nel periodo considerato;
- individua le aree prioritarie di intervento tra le diverse tipologie di strutture soggette a controllo;
- tiene conto della programmazione regionale;
- assicura l’omogeneità dell’azione ispettiva sul territorio regionale.
Organizzazione della funzione ispettiva
L’esercizio dell’attività è affidato alla struttura organizzativa regionale competente in materia, che può essere affiancata da personale del SSR di qualifica apicale nel settore di riferimento e da personale di altri servizi regionali. La struttura può articolarsi in sedi decentrate. Ulteriori aspetti organizzativi e funzionali sono demandati a deliberazione della Giunta regionale.
Nucleo ispettivo
Per svolgere le ispezioni la struttura competente si avvale di un Nucleo ispettivo, la cui composizione varia in relazione alle competenze richieste e alla natura e complessità degli accertamenti. I componenti sono scelti dal dirigente della struttura tra soggetti iscritti in un elenco formato a seguito di avviso pubblico, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Il Nucleo opera in autonomia rispetto agli altri organi di controllo previsti dalla normativa vigente.
Modalità operative dell’attività ispettiva
L’attività ispettiva riguarda atti e fatti di gestione in materia sanitaria e socio-sanitaria e si svolge mediante accertamenti, indagini o inchieste finalizzati a verificare:
- l’andamento delle attività assistenziali e la loro conformità alle norme vigenti e alla programmazione sanitaria;
- la corretta erogazione delle prestazioni e il regolare funzionamento, l’efficienza e la produttività dei servizi e presidi sanitari, comprese le liste di attesa;
- la permanenza dei requisiti di autorizzazione o accreditamento, anche per il trasporto sanitario.
Le verifiche possono essere documentali e di riscontro su informazioni, atti, registri e altri elementi acquisiti; i sopralluoghi consistono nella ricognizione di luoghi, strutture e impianti, con i relativi riscontri documentali.
Poteri istruttori e obblighi delle strutture controllate
Nello svolgimento delle funzioni, la struttura competente e il Nucleo ispettivo possono:
- richiedere alle strutture destinatarie informazioni e documentazione necessarie, da fornire con sollecitudine;
- accedere ai sistemi informativi delle strutture, nei limiti della normativa vigente, anche per acquisire documentazione utile;
- invitare dirigenti, organi di controllo interno e revisori dei conti degli enti del SSR a fornire chiarimenti e ad attivare verifiche e approfondimenti.
Le strutture sottoposte a controllo devono fornire la documentazione richiesta nei termini indicati e consentire l’accesso ai sistemi informatici e ai luoghi oggetto dell’ispezione.
Esito delle ispezioni e responsabilità in caso di mancata collaborazione
Le ispezioni in loco svolte dal Nucleo si concludono con un verbale sottoscritto da tutti i componenti, nel quale è riportato l’esito dell’attività. Il verbale va comunicato al soggetto interessato insieme a eventuali raccomandazioni o prescrizioni.
La mancata collaborazione necessaria allo svolgimento dell’attività ispettiva costituisce fonte di responsabilità disciplinare secondo la normativa vigente ed è valutata anche ai fini della verifica dei risultati dei direttori generali degli enti del SSR.
Tutela dei dati personali
L’attività ispettiva deve svolgersi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sensibili. I dati sono trattati solo per le finalità strettamente connesse all’ispezione e il personale incaricato accede esclusivamente alle informazioni indispensabili per i propri compiti, curandone la conservazione in modo da impedirne l’accesso al pubblico.
Invarianza finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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