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Legge

L.R. Marche 2/2020

Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016"

Normativa regionaleL.R. Marche 2/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2 apportava modifiche alla l.r. 22/2009 e alla l.r. 25/2017, con clausola di invarianza finanziaria. Tuttavia la disposizione di modifica dell’art. 1 è stata abrogata dal 1° gennaio 2024, sicché l’atto ha oggi rilievo solo storico e non operativo.

Modifiche alle leggi regionali su interventi edilizi e ricostruzione post-sisma 2016

Modifiche a disciplina edilizia e ricostruzione post-sisma

La legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2 interveniva su due testi regionali: la l.r. 8 ottobre 2009, n. 22, in materia di riavvio delle attività edilizie, e la l.r. 2 agosto 2017, n. 25, relativa alla semplificazione e accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016. Il testo consolidato fornito evidenzia però che la disposizione di modifica principale è stata successivamente abrogata.

Effetti attuali della legge

L’articolo 1 risulta abrogato per effetto del combinato disposto degli artt. 35 e 36 della l.r. 30 novembre 2023, n. 19, con decorrenza dall’1 gennaio 2024. Di conseguenza, la legge non presenta oggi una disciplina operativa autonoma utile per l’applicazione pratica, ma mantiene valore essenzialmente ricostruttivo/storico per comprendere la sequenza delle modifiche legislative apportate ai testi richiamati.

Modifica alla l.r. 25/2017

L’articolo 2 prevedeva una modifica al comma 3 dell’art. 3 della l.r. 25/2017. Il testo fornito non riporta il contenuto materiale della modifica, ma solo il rinvio alla variazione introdotta; pertanto non è possibile ricostruire ulteriori dettagli sulla disciplina risultante da questa sola estrazione.

Invarianza finanziaria

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli eventuali adempimenti devono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

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