L.R. Marche 6/2020
Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nella Regione Marche, misure di promozione della birra artigianale e agricola: registro dei birrifici, valorizzazione delle imprese, supporto a nuove attività, innovazione, filiera di orzo e luppolo, formazione, turismo enogastronomico e concessione del marchio QM. Prevede anche regole per vendita diretta e somministrazione, un programma triennale e finanziamenti regionali, con prima copertura limitata al 2020.
Promozione e valorizzazione della birra artigianale e agricola nelle Marche
Promozione e valorizzazione della birra artigianale e agricola nelle Marche
La legge disciplina interventi della Regione Marche per sostenere la produzione di birra artigianale e agricola, rafforzare la filiera delle materie prime e promuovere iniziative informative, turistiche e formative. Il provvedimento opera solo nel territorio marchigiano e si coordina con la normativa europea e statale in materia agricola, agroalimentare e di aiuti di Stato.
Finalità e strumenti di intervento
La Regione promuove la produzione di birra artigianale e agricola e ne valorizza i processi di lavorazione, con attenzione allo sviluppo delle materie prime impiegate. A questo fine:
- istituisce un registro dei birrifici artigianali ed agricoli, a fini conoscitivi e promozionali;
- valorizza le imprese del settore;
- favorisce la nascita di nuove imprese;
- promuove processi innovativi;
- sostiene associazionismo e cooperazione tra imprese;
- favorisce la corretta informazione del consumatore;
- promuove percorsi turistici legati ai luoghi di produzione e itinerari alogastronomici;
- sostiene la qualificazione delle competenze professionali degli operatori.
Definizioni rilevanti
La disciplina chiarisce alcune nozioni fondamentali. La birra artigianale è quella prodotta da piccoli birrifici indipendenti, senza pastorizzazione né microfiltrazione nella fase di produzione. La birra agricola è prodotta da un’azienda agricola che utilizza materie prime provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo, secondo il DM 5 agosto 2010; per accedere al marchio regionale QM, la quota di materia prima proveniente dal fondo deve essere almeno il 60%, quota considerata rispettata anche per aziende associate o aderenti a un contratto di filiera.
È inoltre definito:
- il birrificio artigianale indipendente, come legalmente ed economicamente indipendente da altri birrifici, con impianti fisicamente distinti e senza licenza di diritti di proprietà immateriale altrui;
- il birrificio agricolo, come impresa agricola che produce birra nell’ambito dell’art. 2135, comma 3, c.c.;
- il micro-birrificio, come attività con produzione annua non superiore a 200.000 ettolitri, includendo anche la produzione per conto terzi.
Vendita diretta e somministrazione
I titolari dei birrifici contemplati dalla legge possono svolgere vendita diretta e somministrazione per il consumo sul posto, usando locali e arredi aziendali e rispettando le norme igienico-sanitarie. Per la vendita da parte di imprenditori agricoli si applica la disciplina generale prevista per la vendita diretta in agricoltura.
Filiera delle materie prime e valorizzazione del settore
La Regione sostiene lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la birra, con particolare riguardo alla filiera dell’orzo e del luppolo e alla qualità delle acque utilizzate. La legge prevede anche attività e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione della birra artigianale e agricola; tali iniziative possono includere azioni sul “Bere responsabile” per informare sui rischi dell’alcolismo e sugli effetti negativi dell’alcool sulla guida.
Marchio regionale QM
Per valorizzare la produzione, la Regione può concedere l’uso del marchio regionale “Qualità garantita dalle Marche” (QM), già istituito dalla normativa regionale e registrato secondo la disciplina statale ed europea sui marchi collettivi di qualità. Le modalità di gestione e di concessione dell’utilizzo del marchio sono stabilite dalla Giunta regionale.
Regole attuative e registro dei birrifici
La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, definisce le modalità di iscrizione e di tenuta del registro dei birrifici. In sede di prima applicazione, tali adempimenti devono essere completati entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. La disposizione originaria relativa a un’ulteriore previsione dell’articolo 7 risulta abrogata.
Formazione professionale
Per le finalità della legge, la Regione può favorire la qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze sulla produzione di birra, nel rispetto della programmazione regionale ed europea pertinente.
Programmazione degli interventi e programma triennale
Le finalità della legge sono perseguite anche mediante la pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese e sviluppo rurale. I programmi regionali relativi ai fondi strutturali e di investimento europei possono attuare gli interventi previsti dalla legge, se compatibili con la programmazione europea. I contributi devono comunque rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato.
La Giunta regionale approva un programma triennale degli interventi di sostegno, sentita la Commissione assembleare competente, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione relativo alla prima annualità del triennio di riferimento. Il programma deve indicare:
- soggetti beneficiari;
- interventi finanziabili;
- risorse disponibili e relativa annualità;
- azioni di valorizzazione di cui all’art. 5.
Ogni anno, entro il 30 marzo, la Giunta presenta al Consiglio-Assemblea legislativa una relazione sulle azioni e sugli interventi attivati nell’anno precedente, con indicazione di progetti approvati, beneficiari, risorse impegnate e ulteriori azioni di supporto.
Disposizioni finanziarie
Il finanziamento degli interventi può provenire da risorse europee, statali e regionali. Per le sole risorse regionali, la legge autorizza per il 2020 una spesa massima di 30.000 euro. La copertura è assicurata con risorse già iscritte nel bilancio 2020/2022, rese disponibili dall’abrogazione di un precedente stanziamento. Per gli anni successivi, la spesa è autorizzata con la legge di approvazione dei singoli bilanci di esercizio. La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.
Abrogazione collegata al finanziamento iniziale
È abrogata, limitatamente all’anno 2020, la voce di bilancio relativa al “Fondo straordinario per la valorizzazione della filiera della birra artigianale ed agricola nella regione Marche” inserita nella tabella C della legge di stabilità regionale 2020. Questa previsione ha natura finanziaria e riguarda esclusivamente la copertura del primo stanziamento previsto dalla legge.
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