L.R. Marche 4/2020
Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Marche n. 4/2020 promuove autocompostaggio, compostaggio di comunità e di prossimità per ridurre l’impatto dei rifiuti organici. Prevede azioni di incentivo ai Comuni, campagne informative, orti e giardini sociali, contributi regionali entro limiti di spesa e una relazione biennale di monitoraggio. La disciplina è applicabile nel territorio marchigiano ed è ancora vigente.
Promozione del compostaggio della frazione organica dei rifiuti nelle Marche
Promozione del compostaggio della frazione organica dei rifiuti nelle Marche
La legge regionale disciplina misure di promozione del compostaggio aerobico dei rifiuti organici nel territorio della Regione Marche. L’obiettivo è ridurre gli impatti ambientali della gestione della frazione organica, in coerenza con i principi europei dell’economia circolare e della gerarchia dei rifiuti.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione orienta la propria azione a favorire pratiche di compostaggio aerobico, nel rispetto della normativa statale vigente. La disciplina riguarda sia le iniziative di cittadini e utenti sia l’organizzazione del servizio da parte di Comuni, Assemblee territoriali d’ambito (AATA) e altri soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti organici.
Definizioni rilevanti
La legge rinvia, per alcune nozioni tecniche, alla normativa statale di settore.
- Autocompostaggio e compostaggio di comunità: definiti secondo il d.lgs. 152/2006 e il D.M. 29 dicembre 2016, n. 266.
- Compostaggio di prossimità: attività di compostaggio aerobico svolta ai sensi dell’art. 214, comma 7-bis, del d.lgs. 152/2006.
- Compost di qualità: compost conforme ai requisiti dell’Allegato 2 del d.lgs. 75/2010.
- Orti sociali e giardini sociali: terreni pubblici destinati, rispettivamente, ad attività agricola e alla coltivazione di piante ornamentali.
Gestione dei rifiuti organici e ruolo degli enti locali
Le AATA devono garantire la gestione integrata dei rifiuti organici prodotti nel proprio territorio tramite raccolta differenziata e avvio a compostaggio, anche con l’iniziativa dei Comuni e di altri soggetti che praticano le forme di compostaggio previste dalla legge. Comuni, AATA e altri soggetti coinvolti devono inoltre favorire l’utilizzo del compost prodotto, anche mediante accordi con soggetti pubblici e privati e con le categorie agricole, nei limiti consentiti dalla normativa statale.
Misure regionali di promozione e sostegno
La Regione promuove varie misure per incentivare il compostaggio:
- sostiene l’applicazione, da parte dei Comuni, di riduzioni della tassa rifiuti a favore delle utenze che praticano autocompostaggio e compostaggio di comunità secondo modalità regolamentate;
- incentiva i Comuni che trasformano i rifiuti organici del proprio territorio in compost di qualità o comunque conforme alla normativa statale e ne garantiscono l’utilizzo anche tramite orti e giardini sociali;
- promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione sui benefici del compostaggio e sui risultati ottenuti nei territori dove è attuato;
- incentiva i corsi di formazione previsti dal D.M. 266/2016;
- coordina tali interventi con i programmi regionali dei fondi strutturali e di investimento europei, nei limiti della programmazione pertinente.
Orti e giardini sociali
Per perseguire le finalità della legge, i Comuni devono realizzare nel proprio territorio almeno un orto sociale e/o un giardino sociale. Tali strutture sono funzionali anche all’utilizzo del compost prodotto localmente.
Contributi regionali e copertura finanziaria
La Regione può destinare al raggiungimento delle finalità della legge una quota delle risorse del Piano regionale di gestione dei rifiuti, comunque non superiore all’8% delle somme derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di erogazione dei contributi, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Monitoraggio e relazione alla Assemblea legislativa
A decorrere dal secondo anno dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve trasmettere ogni due anni una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge. La relazione deve includere dati su piani di ambito, azioni regionali, risultati degli indicatori di monitoraggio, riduzioni tariffarie applicate, regolamenti comunali, campagne informative, quantità di rifiuti organici e verdi conferiti, eventuali omissioni nella raccolta differenziata dell’organico, accordi per l’uso del compost e orti/giardini sociali realizzati. I Comuni devono fornire alla Giunta le informazioni necessarie su alcune di queste voci.
Disposizioni finanziarie
Per il 2020 la legge autorizza spese fino a 10.000 euro per parte corrente e fino a 50.000 euro per investimenti, coperte con risorse già iscritte nel bilancio regionale 2020/2022, nell’ambito della Missione 9, Programma 03 “Rifiuti”, correlate alle entrate del tributo speciale per lo smaltimento in discarica. Dal 2021 la copertura avviene nei limiti degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di bilancio. La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.
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