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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10510/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel corso di un giudizio tributario di secondo grado avente ad oggetto due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2014 e 2015, il contribuente aveva chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, L. n. 197/2022. L'Ufficio aveva negato la domanda sostenendo che, per determinare quanto dovuto per la chiusura agevolata, non poteva essere scomputata una somma di euro 21.655 già versata prima dell'introduzione del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, importo riferito alla definizione agevolata delle sole sanzioni. La Corte tributaria regionale aveva invece accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che dovessero considerarsi anche le somme pagate per le sanzioni, poiché parte del più generale oggetto del contendere. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 1, comma 196, L. n. 197/2022 e dell'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che sono scomputabili solo i versamenti effettuati in pendenza di giudizio e che il pagamento in questione era anteriore alla notificazione del ricorso introduttivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo dell'Agenzia e ha accolto il motivo unico. Ha interpretato l'art. 1, comma 196, L. n. 197/2022 nel senso che dalla definizione agevolata sono scomputabili soltanto gli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, cioè dopo la notificazione del ricorso introduttivo. Poiché nel caso concreto il pagamento delle sanzioni era anteriore all'inizio del giudizio, esso non poteva essere detratto dal quantum dovuto per il condono. Di conseguenza, l'impugnazione del diniego della definizione agevolata avrebbe dovuto essere respinta e non poteva dichiararsi cessata la materia del contendere. La sentenza e l'ordinanza impugnate sono state cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    È la norma processuale invocata per censurare in cassazione l'errore di diritto nell'interpretazione e applicazione delle disposizioni sulla definizione agevolata.

  • art. 1, commi 186 e seguenti, L. n. 197/2022

    le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ... possono essere definite ... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia

    Consente la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti su domanda della parte che ha introdotto il giudizio o di chi vi è subentrato.

  • art. 1, comma 196, L. n. 197/2022

    Dagli importi dovuti per la definizione agevolata sono scomputabili soltanto quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio

    Possono essere detratti solo i pagamenti effettuati durante il giudizio; non rilevano quelli eseguiti prima della notificazione del ricorso introduttivo.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    definizione agevolata delle sole sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento

    Il pagamento effettuato ai sensi di tale disposizione, se anteriore all'inizio del giudizio, non è scomputabile ai fini della definizione agevolata della lite.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    valore della controversia

    Richiamato per la determinazione dell'importo dovuto per la definizione agevolata in base al valore della lite.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la forma di trattazione del ricorso in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Nella definizione agevolata delle liti tributarie, sono scomputabili dal dovuto soltanto le somme già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, cioè dopo la notificazione del ricorso introduttivo.
  • Il pagamento effettuato prima dell'instaurazione del giudizio, anche se riferito al medesimo rapporto d'imposta o alle sanzioni connesse agli atti impugnati, non può essere imputato in detrazione ai fini del condono della lite.
  • La nozione di lite pendente coincide, ai fini della disciplina di definizione agevolata, con la pendenza del giudizio dal momento della notificazione dell'atto introduttivo.
  • In presenza di un'erronea applicazione dei criteri legali di scomputo dei pagamenti, il provvedimento che accoglie l'impugnazione del diniego di definizione agevolata va cassato con rinvio perché il giudice di merito riesamini la domanda alla luce del corretto parametro normativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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