Sentenza n. 14440/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione DPF n. 121 del 13.12.2022 e relativi allegati del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, del Decreto n. 172 del 13.12.2022 e relativi allegati dell''Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, del Provvedimento Dirigenziale n. 8049 del 14.12.2022 e relativi allegati della Direzione Sanità e Salute della Regione Valle d''Aosta, della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14.12.2022 e relativi allegati della Direzione Salute e Welfare della Regione Umbria, del Decreto del Direttore Generale n. 7967 del 14.12.2022 e relativi allegati del Dipartimento Salute e Servizi sociali della Regione Liguria, del Decreto del Commissario ad Acta n. 40 del 15.12.2022 e relativi allegati della Direzione generale per la Salute della Regione Molise, del Decreto del Responsabile del Servizio n. 1282 del 19.12.2022 e relativi allegati del Dipartimento della Direzione Strategica della Regione Sicilia, con i quali sono stati definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici e sono stati attribuiti gli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali e i relativi allegati e, in particolare, del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, adottato di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.9.2022, “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare, dell''Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 28.9.2022 e del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.10.2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Assut Europe S.p.A. il 14/12/2023: della Determinazione DPF n. 121 del 13.12.2022 e relativi allegati del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, del Decreto n. 172 del 13.12.2022 e relativi allegati dell''Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, del Provvedimento Dirigenziale n. 8049 del 14.12.2022 e relativi allegati della Direzione Sanità e Salute della Regione Valle d''Aosta, della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14.12.2022 e relativi allegati della Direzione Salute e Welfare della Regione Umbria, del Decreto del Direttore Generale n. 7967 del 14.12.2022 e relativi allegati del Dipartimento Salute e Servizi sociali della Regione Liguria, del Decreto del Commissario ad Acta n. 40 del 15.12.2022 e relativi allegati della Direzione generale per la Salute della Regione Molise, del Decreto del Responsabile del Servizio n. 1282 del 19.12.2022 e relativi allegati del Dipartimento della Direzione Strategica della Regione Sicilia, con i quali sono stati definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici e sono stati attribuiti gli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali e i relativi allegati e, in particolare, del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, adottato di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.9.2022, “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare, dell''Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 28.9.2022 e del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.10.2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” nonché dei seguenti ulteriori atti: deliberazione n. 693 del 14 novembre 2023 del Direttore generale di Azienda Zero della Regione Veneto avente ad oggetto “Payback dispositivi medici 2015-2018. Presa d''atto del prospetto riepilogativo consolidato a livello regionale contenente, per ciascun fornitore, l''ammontare del fatturato corrispondente ai costi rilevati nei conti BA0220, BA0230 e BA0240 dei conti economici con l''importo dell''imposta sul valore aggiunto"; Disposizioni sul pagamento del payback sui dispositivi medici pubblicate sul sito web della Regione Abruzzo il 28.11.2023; Disposizioni sul pagamento del payback sui dispositivi medici pubblicate sul sito web della Regione Valle d''Aosta il 22.11.2023 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali e i relativi allegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali di definizione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici e di quantificazione degli importi dovuti a titolo di payback per il superamento del tetto di spesa negli anni 2015-2018, inclusi gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i provvedimenti con cui le amministrazioni statali e le Regioni hanno definito i tetti di spesa regionali per il quadriennio 2015-2018 e determinato gli importi dovuti dalle aziende private a titolo di compartecipazione al ripiano del superamento del tetto di spesa, mediante il meccanismo del payback. Sono stati dedotti vizi derivanti, secondo la ricorrente, dall'illegittimità delle norme primarie disciplinanti la materia, nonché vizi propri degli atti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto la definizione degli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento in favore di tutte le Regioni interessate e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, assorbendo ogni valutazione sulle censure di merito. Ha escluso la cessazione della materia del contendere richiesta dalla ricorrente, rilevando che tale esito presuppone un intervento successivo della pubblica amministrazione integralmente satisfattivo dell'interesse azionato. Nel caso concreto, invece, il versamento del 25 per cento effettuato dalla ricorrente, previsto dalla disciplina sopravvenuta, ha reso sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento degli atti impugnati e ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione. Il Collegio ha inoltre rilevato che non risultavano adempiuti gli obblighi comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome, sicché non ricorrevano i presupposti per la specifica cessazione della materia del contendere prevista dalla legge. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato quale base normativa degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in relazione al ripiano del superamento dei tetti di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato quale disposizione relativa ai provvedimenti regionali e provinciali recanti gli importi dovuti dalle aziende fornitrici e quale riferimento per gli effetti della disciplina sopravvenuta.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
È richiamato dalla disciplina sopravvenuta tra le disposizioni da cui derivano gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L’integrale versamento ... estingue l’obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
La norma sopravvenuta consente di estinguere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento del 25 per cento degli importi dovuti e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi. Il pagamento rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento degli atti impugnati, determinando il sopravvenuto difetto di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla celebrazione da remoto della camera di consiglio e all'avviso dato alle parti sulla possibile definizione in rito.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ricorre, tra l'altro, quando un atto o un fatto successivo rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato oppure quando la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l'operato successivo della pubblica amministrazione sia integralmente satisfattivo dell'interesse azionato e che il nuovo assetto derivi da fattori esterni o da un ulteriore provvedimento amministrativo intervenuto nel rapporto controverso; essa non coincide con il mero venir meno dell'utilità della pronuncia per effetto della condotta della parte ricorrente.
- Quando una disciplina sopravvenuta consente di estinguere l'obbligazione oggetto del giudizio mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente effettua tale pagamento, l'eventuale annullamento degli atti impugnati può divenire sostanzialmente inutile, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La specifica cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina sopravvenuta non può essere dichiarata in assenza degli adempimenti comunicativi espressamente posti dalla medesima disciplina a carico delle amministrazioni interessate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 ago 2026Sentenza n. 14404/2026 - Roma, Sezione 2
- Sentenza · 28 ago 2026Sentenza n. 14410/2026 - Roma, Sezione 2
- Sentenza · 28 ago 2026Sentenza n. 14434/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 28 ago 2026Sentenza n. 14436/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 28 ago 2026Sentenza n. 14437/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 28 ago 2026Sentenza n. 14438/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →