Regolamento (UE) 2018/68
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/68 della Commissione, dell'8 gennaio 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Carne de Salamanca» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone l’iscrizione nel registro UE della denominazione "Carne de Salamanca" come IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione prende atto dell’assenza di opposizioni e delle modifiche formali apportate al documento unico, che vengono pubblicate per informazione. L’atto rende quindi protetta a livello unionale la denominazione per carni bovine provenienti dalla provincia di Salamanca e prodotte secondo un disciplinare dettagliato. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Registrazione della denominazione "Carne de Salamanca" come indicazione geografica protetta (IGP) e pubblicazione del relativo documento unico.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione "Carne de Salamanca" per carni fresche e frattaglie della classe 1.1, prodotte in Spagna, nella provincia di Salamanca. Riguarda i bovini allevati, ingrassati e macellati secondo il disciplinare allegato; include anche le operazioni di porzionatura, etichettatura e commercializzazione del prodotto certificato. Non disciplina altre denominazioni né prodotti fuori dalla zona geografica delimitata o non conformi ai requisiti del disciplinare.
Registrazione di "Carne de Salamanca" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/68 della Commissione registra la denominazione "Carne de Salamanca" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come IGP, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto si colloca nella procedura di esame della domanda presentata dalla Spagna, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale, e dà conto dell’assenza di opposizioni formali.
Procedura e motivazione della decisione
La Commissione rileva che alcuni chiarimenti sul documento unico, relativi alla classificazione dei bovini e ai tipi di carne, sono stati richiesti dalle autorità tedesche e recepiti dalle autorità spagnole tramite una modifica del punto 3.2. Tale modifica è qualificata come meramente formale, sicché non è stata ritenuta necessaria una nuova pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012; il documento unico viene comunque pubblicato per informazione.
Ambito materiale della protezione
La denominazione registrata riguarda carni fresche e frattaglie della classe 1.1 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La protezione si riferisce a bovini allevati, ingrassati e macellati nella provincia di Salamanca, secondo un disciplinare che collega la qualità del prodotto alle caratteristiche della dehesa, al sistema estensivo di allevamento e alla razza Morucha e suoi incroci con Charolaise e Limousine.
Requisiti di prodotto e di produzione
Il disciplinare allegato definisce con precisione le caratteristiche dei bovini, distinguendo tra vitello, vitellone, manzo e giovenca in base all’età alla macellazione, ai tempi minimi di maturazione, ai pesi minimi di carcassa, al grado di ingrasso e al pH della carne. Prevede inoltre che nascita, allevamento, ingrasso e macellazione avvengano nella zona geografica delimitata; consente la porzionatura solo sotto controllo; e impone specifiche regole di marchiatura ed etichettatura, con indicazione numerata e diciture obbligatorie.
Legame con la zona geografica
Il documento unico descrive il nesso tra la qualità della carne e l’ambiente della dehesa di Salamanca, il clima continentale e il sistema tradizionale di allevamento estensivo. Secondo il disciplinare, l’alimentazione naturale, il movimento degli animali, la selezione storica della razza e le modalità di crescita determinano le caratteristiche del prodotto, in particolare la colorazione, la brillantezza, la consistenza poco fibrosa e la distribuzione omogenea del grasso.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione IGP
L’articolo 1 registra la denominazione "Carne de Salamanca" come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Pubblicazione del documento unico
L’articolo 2 prevede la pubblicazione, a soli fini informativi, del documento unico modificato allegato al regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si dà atto che la domanda spagnola era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non sono state notificate opposizioni ai sensi dell’articolo 51. La Commissione precisa che le modifiche richieste dalle autorità tedesche e introdotte dalla Spagna sul punto 3.2 del documento unico hanno carattere formale e non richiedono una nuova pubblicazione.
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