Regolamento (UE) 2018/55
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/55 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2015/1998 per quanto riguarda l'aggiunta della Repubblica di Singapore ai paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'elenco dei paesi terzi considerati equivalenti per le norme di sicurezza dell'aviazione civile, aggiungendo la Repubblica di Singapore. La modifica riguarda tre ambiti dell'allegato del regolamento (UE) 2015/1998: sicurezza degli aeromobili, passeggeri e bagaglio a mano, e bagaglio da stiva. Il provvedimento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione ma si applica dal 6 febbraio 2018, per consentire eventuali adeguamenti operativi negli aeroporti.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per includere la Repubblica di Singapore tra i paesi terzi considerati equivalenti in materia di sicurezza dell'aviazione civile.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione europea, con effetto sulle misure di sicurezza relative agli aeromobili, ai passeggeri e bagaglio a mano, e al bagaglio da stiva. Incide sull'elenco dei paesi terzi e, per gli altri paesi e territori ai sensi dell'articolo 355 TFUE, per i quali si presume l'equivalenza delle norme di sicurezza rispetto alle norme fondamentali comuni dell'UE. L'estensione riguarda la Repubblica di Singapore, limitatamente all'aeroporto di Singapore Changi. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 6 febbraio 2018, senza pregiudizio per gli altri paesi già elencati.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/55 della Commissione
Il regolamento interviene sul quadro di esecuzione del regolamento (CE) n. 300/2008 in materia di sicurezza dell'aviazione civile, aggiornando l'elenco dei paesi terzi per i quali l'Unione riconosce norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni. La Commissione, avendo accertato che la Repubblica di Singapore soddisfa i criteri di equivalenza previsti dalla disciplina di settore, modifica il regolamento (UE) 2015/1998 per inserire Singapore tra i paesi riconosciuti.
Finalità e base giuridica
La base giuridica è l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, che consente di adottare disposizioni esecutive sulle norme comuni di sicurezza dell'aviazione civile. Nei considerando si precisa che l'inclusione di Singapore deriva dall'accertamento di conformità ai criteri di equivalenza stabiliti nella parte E dell'allegato del regolamento (CE) n. 272/2009. Viene inoltre evidenziata l'esigenza di concedere un periodo adeguato prima dell'applicazione, per consentire eventuali modifiche operative o infrastrutturali negli aeroporti.
Ambito oggettivo della modifica
La modifica incide sull'allegato del regolamento (UE) 2015/1998 e, in particolare, su tre appendici sostituite integralmente:
- appendice 3-B, relativa alla sicurezza degli aeromobili;
- appendice 4-B, relativa a passeggeri e bagaglio a mano;
- appendice 5-A, relativa al bagaglio da stiva.
In ciascuna di queste sezioni, la Repubblica di Singapore è aggiunta all'elenco dei paesi terzi e degli altri paesi o territori ai quali, ai sensi dell'articolo 355 TFUE, non si applica la parte terza, titolo VI, del Trattato e che sono considerati applicare norme di sicurezza equivalenti a quelle UE. Il riconoscimento è espresso con riferimento all'aeroporto di Singapore Changi.
Contenuto delle appendici sostituite
Le appendici aggiornate mantengono gli elenchi già esistenti di paesi e territori riconosciuti equivalenti, tra cui Canada, Isole Fær Øer per l'aeroporto di Vagar, Groenlandia per l'aeroporto di Kangerlussuaq, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Montenegro e Stati Uniti d'America, e vi aggiungono Singapore.
Le clausole comuni inserite nelle tre appendici prevedono che la Commissione informi immediatamente le autorità competenti degli Stati membri qualora disponga di informazioni che indichino che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o territorio interessato non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione. La Commissione deve inoltre informare gli Stati membri quando dispone di informazioni relative a iniziative, comprese eventuali misure di compensazione, che attestino il ripristino dell'equivalenza.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 6 febbraio 2018. La formula finale ribadisce la natura direttamente applicabile del regolamento in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco dei paesi terzi equivalenti
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 viene modificato per includere la Repubblica di Singapore tra i paesi terzi considerati applicare norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di aviazione civile, limitatamente all'aeroporto di Singapore Changi.
Estensione alle diverse aree di sicurezza aeroportuale
La sostituzione delle appendici 3-B, 4-B e 5-A del regolamento (UE) 2015/1998 aggiorna gli elenchi relativi a: sicurezza degli aeromobili; passeggeri e bagaglio a mano; bagaglio da stiva. Singapore è aggiunta in ciascuna di tali sezioni, insieme agli altri paesi già riconosciuti (Canada, Isole Fær Øer per Vagar, Groenlandia per Kangerlussuaq, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Montenegro, Stati Uniti d'America).
Clausola di monitoraggio dell'equivalenza
In ciascuna appendice è ribadito che la Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri se dispone di informazioni da cui risulti che le norme di sicurezza del paese terzo o territorio interessato non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione; la Commissione informa altresì gli Stati membri quando riceve informazioni su iniziative o misure di compensazione che attestino il ripristino dell'equivalenza.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 6 febbraio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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