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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/414

Regolamento delegato (UE) 2018/414 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che integra la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione di elementi specifici di equipaggiamento marittimo ai quali può essere applicata l'etichetta elettronica (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato individua, in attuazione della direttiva 2014/90/UE, l'elenco degli specifici elementi di equipaggiamento marittimo ai quali può essere applicata l'etichetta elettronica. La misura è concepita come strumento volontario per agevolare la vigilanza del mercato, contrastare la contraffazione e migliorare la tracciabilità e la validazione dei certificati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede recepimento nazionale.

Identificazione degli specifici elementi di equipaggiamento marittimo ai quali può essere applicata l'etichetta elettronica volontaria.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici del settore dell'equipaggiamento marittimo, nonché ai fabbricanti, alle autorità competenti, ai costruttori e agli operatori navali interessati dalla direttiva 2014/90/UE. Riguarda esclusivamente gli elementi specifici di equipaggiamento marittimo elencati nell'allegato del regolamento, per i quali può essere usata, su base volontaria, l'etichetta elettronica. Ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Non disciplina l'obbligo di etichettatura, ma solo la possibilità di applicarla ai prodotti inclusi nell'elenco; restano fuori gli equipaggiamenti non indicati nell'allegato.

Identificazione degli elementi di equipaggiamento marittimo ai quali può essere applicata l'etichetta elettronica

Il regolamento delegato (UE) 2018/414 dà attuazione all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/90/UE, che disciplina l'equipaggiamento marittimo. Esso non introduce un obbligo generalizzato di etichettatura, ma individua gli elementi specifici per i quali è consentito l'uso volontario dell'etichetta elettronica, con l'obiettivo di rafforzare la vigilanza del mercato e ridurre i rischi di contraffazione.

Finalità e contesto normativo

I considerando spiegano che la Commissione è intervenuta dopo aver svolto l'analisi costi-benefici prevista dalla direttiva 2014/90/UE. Tale analisi ha evidenziato vantaggi per i fabbricanti, gli armatori, gli operatori navali e le autorità di sorveglianza del mercato: maggiore tracciabilità degli equipaggiamenti, migliore controllo delle scorte, accesso più semplice alle banche dati e più efficaci verifiche sui certificati. Il regolamento è adottato in forma direttamente applicabile per garantire uniformità nell'Unione, certezza del diritto e assenza di oneri di recepimento nazionale.

Ambito di applicazione

L'ambito materiale riguarda esclusivamente gli equipaggiamenti marittimi elencati nell'allegato. L'uso dell'etichetta elettronica è consentito agli operatori economici per tali prodotti e interessa fabbricanti, autorità competenti, costruttori e operatori navali. Il testo si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.

Elenco dei prodotti interessati

L'allegato suddivide i prodotti in grandi gruppi:

  • Mezzi di salvataggio: salvagenti, giubbotti, tute per immersione e antiesposizione, zattere, imbarcazioni di salvataggio e di soccorso, dispositivi di ammaino e di sgancio, sistemi marittimi di evacuazione, mezzi di soccorso, materiale catarifrangente e altri componenti correlati.
  • Prevenzione dell'inquinamento marino: apparecchiature di filtraggio, rilevatori olio/acqua, misuratori del tenore di olio, sistemi di monitoraggio degli scarichi, sistemi di trattamento dei reflui, inceneritori di bordo, analizzatori NOx e sistemi di depurazione dei gas di scarico.
  • Protezione antincendio: estintori, equipaggiamento dei vigili del fuoco, autorespiratori, paratie e porte tagliafuoco, materiali non combustibili, sistemi sprinkler e di rilevazione incendio, impianti di estinzione ad acqua, gas, schiuma o polvere, dispositivi di allarme e componenti connessi.
  • Apparecchiature di navigazione: bussole, sistemi di controllo della rotta, GPS/GLONASS/Galileo, radar, AIS, ECDIS, VDR/S-VDR, BNWAS, strumenti per pilota e dispositivi di ricerca e soccorso.
  • Apparecchiature di radiocomunicazione: apparati VHF, MF, HF, NAVTEX, EGC, Inmarsat, EPIRB, ricetrasmittenti e ricevitori per funzioni GMDSS e comunicazioni di emergenza.
  • Altri equipaggiamenti: luci di navigazione previste dalla convenzione COLREG 72 e dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici ai sensi del capitolo II-1 SOLAS.

Natura giuridica e decorrenza

Il regolamento ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in ciascuno degli Stati membri. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione in base all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/90/UE. La finalità è identificare gli elementi specifici di equipaggiamento marittimo ai quali può essere applicata l'etichetta elettronica, per consentirne l'uso volontario da parte degli operatori economici e favorire vigilanza del mercato e prevenzione della contraffazione.

Effetti dell'analisi costi-benefici

I considerando richiamano l'analisi costi-benefici richiesta dalla direttiva 2014/90/UE, dalla quale emerge che l'etichetta elettronica apporta benefici ai fabbricanti nella prevenzione della contraffazione, agli armatori e operatori navali nella tracciabilità e gestione delle scorte, e alle autorità di sorveglianza del mercato nell'accesso alle banche dati e nei controlli di convalida dei certificati.

Elenco degli equipaggiamenti ammissibili

L'allegato contiene l'elenco tassativo degli elementi specifici di equipaggiamento marittimo ai quali può essere applicata l'etichetta elettronica, suddivisi per grandi categorie: mezzi di salvataggio, prevenzione dell'inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, apparecchiature di radiocomunicazione, equipaggiamento prescritto dalla convenzione COLREG 72 ed equipaggiamento di cui al capitolo II-1 della convenzione SOLAS.

Categorie incluse nell'allegato

Tra le categorie incluse figurano, in particolare, numerosi dispositivi di salvataggio (salvagenti, giubbotti, zattere, imbarcazioni di salvataggio e soccorso, gru e dispositivi di sgancio), apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento (filtraggio, rilevatori olio/acqua, inceneritori, sistemi di depurazione), sistemi antincendio e relativi componenti, strumenti di navigazione e comunicazione radio, luci di navigazione e dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieequipaggiamento marittimosicurezza marittimavigilanza del mercatoconcorrenzatrasporti

Testo integrale

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