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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/28

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/28 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, da parte della City Cycle Industries

Normativa europea32018R0028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento reistituisce nei confronti di City Cycle Industries il dazio antidumping definitivo sulle biciclette spedite dallo Sri Lanka, dopo la riapertura parziale dell'inchiesta seguita alle sentenze del Tribunale e della Corte di giustizia. La Commissione conclude che, sulla base degli elementi disponibili e dei dati forniti dalla società, risultano pratiche di elusione realizzate mediante operazioni di assemblaggio nello Sri Lanka. Il dazio si applica alle importazioni registrate e mira a preservare l'efficacia delle misure antidumping originarie sulle biciclette cinesi.

Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka dalla società City Cycle Industries, in estensione delle misure originarie sulle biciclette cinesi.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo ed esclusi gli unicicli o monocicli, classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 e ai codici TARIC 8712003010 e 8712007091, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dall'originaria dichiarazione di origine, limitatamente alla società City Cycle Industries (codice addizionale TARIC B131). Opera nell'ambito delle misure antidumping già vigenti sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e riguarda le importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/678; la registrazione viene poi sospesa dall'articolo 2 del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle biciclette spedite dallo Sri Lanka da City Cycle Industries

Il regolamento dà esecuzione alle sentenze del Tribunale e della Corte di giustizia relative al regolamento di estensione del 2013, limitatamente alla società srilankese City Cycle Industries. La Commissione riapre parzialmente l'inchiesta antielusione e, riesaminati gli elementi del fascicolo alla luce dei criteri dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, conclude che la società ha posto in essere pratiche di elusione mediante operazioni di assemblaggio nello Sri Lanka.

Contesto delle misure originarie e delle vicende contenziose

Le misure iniziali consistono in un dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 a seguito di un riesame in previsione della scadenza. Nel 2013 il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 ha esteso tali misure alle importazioni di biciclette spedite, tra l'altro, dallo Sri Lanka, indipendentemente dalla loro dichiarazione di origine, a seguito di un'inchiesta antielusione.

La City Cycle aveva impugnato il regolamento di estensione e il Tribunale lo aveva annullato nella parte in cui si applicava a tale produttore. La Corte di giustizia ha poi respinto gli appelli proposti dal Consiglio, dalla Commissione e dall'industria dell'Unione, osservando che il regolamento controverso non conteneva un'analisi individuale sufficiente delle pratiche di elusione imputabili alla società e che il rilievo sulla modificazione della configurazione degli scambi e sulla mancata cooperazione di parte dei produttori esportatori non bastava, da solo, a fondare la conclusione sull'esistenza di trasbordi.

Riapertura parziale dell'inchiesta e ambito del riesame

In esecuzione della sentenza, la Commissione ha pubblicato l'11 aprile 2017 un avviso di parziale riapertura dell'inchiesta antielusione, limitando il riesame all'attuazione della sentenza per la parte relativa alla City Cycle. Le parti interessate, incluse la società, le autorità del paese esportatore e l'industria dell'Unione, sono state informate e messe in condizione di presentare osservazioni scritte e di chiedere audizione. La Commissione precisa che il procedimento antidumping è un procedimento a fasi e che l'annullamento di una sola fase non travolge necessariamente l'intero procedimento.

Prodotto interessato

Il prodotto oggetto dell'inchiesta resta quello già considerato nel regolamento controverso: biciclette e altri velocipedi, compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli, senza motore, classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70.

Valutazione della Commissione dopo la sentenza

La Commissione conferma gli elementi del regolamento controverso non incisi dalla sentenza, compresi quelli relativi all'indebolimento dell'effetto riparatore del dazio antidumping e agli elementi di prova del dumping. Rileva invece che, per la City Cycle, non sono emersi ulteriori elementi a livello di società idonei a comprovare un trasbordo in Sri Lanka. Tuttavia, sulla base dei dati forniti dalla stessa società nel corso dell'inchiesta iniziale e della riapertura, conclude che le importazioni sono state oggetto di pratiche di elusione tramite assemblaggio.

La Commissione respinge le obiezioni della società secondo cui non avrebbe avuto competenza per riesaminare le operazioni di assemblaggio o per utilizzare di nuovo gli elementi di prova già prodotti nel corso dell'inchiesta. Sottolinea che l'articolo 13 del regolamento di base consente di accertare l'elusione sulla base di diverse modalità operative, tra cui trasbordi e assemblaggi, e che la riapertura era volta a correggere la motivazione insufficiente accertata dai giudici dell'Unione.

Criteri economici e metodi di calcolo utilizzati

Per applicare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), la Commissione esamina i dati dichiarati dalla City Cycle e conclude che:

  • le parti di biciclette provenienti dalla Cina rappresentano oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, secondo il c.d. test 60/40;
  • il valore aggiunto generato dall'assemblaggio è inferiore al 25 % del costo di produzione.

La Commissione respinge le contestazioni relative al metodo di calcolo, precisando di aver utilizzato non solo i dati della tabella F.2 del modulo di esenzione, ma anche i costi di produzione dichiarati e i dati della tabella F.4.2. Respingendo il criterio di ripartizione proposto dalla società, osserva che i dati estratti non erano compatibili con i conti sottoposti a verifica e che la stessa società aveva riconosciuto l'inesattezza di alcune cifre. Alcune fatture sono state escluse dai calcoli come misura ragionevole, ma ciò non ha modificato il risultato finale.

Esenzione, collaborazione insufficiente e registrazione

La domanda di esenzione della City Cycle ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, viene respinta. La Commissione ritiene che la collaborazione sia stata insufficiente e che la società non abbia fornito dati affidabili per dimostrare di non aver eluso le misure. Viene quindi confermata anche l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, per il ricorso a dati incompleti o non attendibili.

La registrazione delle importazioni era già stata disposta con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/678, su richiesta dell'industria dell'Unione e di Maxcom Ltd., al fine di consentire la successiva riscossione delle misure a decorrere dalla data di registrazione. La Commissione ribadisce che la registrazione è uno strumento standard di tutela dell'efficacia delle misure antidumping ed elusorie.

Rischi e durata della misura

La Commissione respinge anche l'argomento secondo cui i dazi antielusione non potrebbero applicarsi oltre la data di scadenza quinquennale delle misure iniziali. Precisa che le misure estese hanno natura accessoria rispetto al dazio originario e restano in vigore finché permane il dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie della RPC. La misura può essere riesaminata su richiesta delle società interessate, ma non è subordinata al riesame quinquennale proprio delle misure antidumping originarie.

Dispositivo finale

L'articolo 1 estende il dazio antidumping definitivo alle importazioni di biciclette e altri velocipedi spediti dallo Sri Lanka da City Cycle Industries e ne dispone la riscossione sulle importazioni registrate. L'articolo 2 invita le autorità doganali a sospendere la registrazione istituita nel 2017. L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riapertura dell'inchiesta e conformazione alle sentenze

A seguito dell'annullamento parziale del regolamento controverso da parte del Tribunale e del rigetto degli appelli da parte della Corte di giustizia, la Commissione riapre parzialmente l'inchiesta antielusione limitatamente alla posizione di City Cycle Industries, in esecuzione dell'articolo 266 TFUE. Vengono confermati gli elementi dell'inchiesta non toccati dalla sentenza e riesaminati quelli relativi alle pratiche di elusione contestate.

Accertamento dell'elusione tramite assemblaggio

La Commissione conclude che, pur non essendo emersi ulteriori elementi a livello di società idonei a provare un trasbordo, i dati forniti dalla stessa City Cycle dimostrano pratiche di elusione mediante assemblaggio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. In particolare, le parti originarie della RPC rappresentano oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e il valore aggiunto dall'assemblaggio è inferiore al 25 % del costo di produzione, integrando i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b).

Rigetto della domanda di esenzione

La richiesta di esenzione presentata da City Cycle ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, è respinta per insufficiente collaborazione e per l'impossibilità di dimostrare, sulla base di dati attendibili, che la società sia un vero produttore non coinvolto in elusione. La Commissione applica inoltre l'articolo 18, paragrafo 1, per la mancanza di dati affidabili sul valore e sul volume delle parti originarie della RPC.

Reistituzione ed esazione del dazio

L'articolo 1 estende alle importazioni spedite dallo Sri Lanka, da parte di City Cycle Industries, il dazio antidumping definitivo già istituito sulle biciclette originarie della RPC e dispone che il dazio sia riscosso sulle importazioni registrate in base al regolamento di esecuzione (UE) 2017/678. La misura opera come strumento accessorio volto a garantire l'efficacia del dazio originario e resta collegata alla vigenza di quest'ultimo.

Sospensione della registrazione

L'articolo 2 invita le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni disposta con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/678, dopo l'adozione della misura definitiva.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialedoganecommercio internazionaleelusione

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