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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/12

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/12 del Consiglio, dell'8 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Normativa europea32018R0012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento esecutivo aggiorna il regime sanzionatorio dell'Unione nei confronti della RPDC, modificando l'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509. L'intervento recepisce l'estensione dell'elenco decisa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione 2397(2017), aggiungendo sedici persone fisiche e un'entità. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.

Modifica dell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 per inserire nuove persone fisiche ed un'entità soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda i soggetti inseriti nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, cioè persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi collegati alla RPDC e sottoposti a misure restrittive; la modifica discende dall'aggiornamento dell'elenco in attuazione della risoluzione 2397(2017) del Consiglio di sicurezza ONU. Non introduce un ambito materiale autonomo diverso da quello del regolamento base sulle sanzioni contro la Corea del Nord, ma aggiorna esclusivamente il perimetro soggettivo dell'elenco sanzionatorio.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/12 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive nei confronti della RPDC

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell'Unione europea applicabile alla Repubblica popolare democratica di Corea, modificando il regolamento (UE) 2017/1509. L'adeguamento è motivato dall'adozione, da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, della risoluzione 2397(2017) del 22 dicembre 2017, che ha ampliato l'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) 2017/1509, adottato il 30 agosto 2017, costituisce il quadro unionale delle misure restrittive contro la RPDC e abroga il precedente regolamento (CE) n. 329/2007. Il regolamento di esecuzione 2018/12 si fonda sull'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento base e ha una finalità meramente aggiornativa: recepire nell'ordinamento dell'Unione le nuove designazioni ONU, mantenendo allineato l'elenco sanzionatorio unionale.

Ambito della modifica

L'intervento non riforma l'impianto generale delle sanzioni, ma incide esclusivamente sull'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, cioè sull'elenco delle persone fisiche, giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive ai sensi dell'articolo 34, paragrafi 1 e 3. La modifica comporta l'inserimento di sedici persone fisiche e di un'entità, tutte designate dall'ONU il 22 dicembre 2017.

Contenuto dell'allegato: persone fisiche aggiunte

Le persone fisiche aggiunte risultano in gran parte legate a istituzioni finanziarie nordcoreane operanti all'estero o ad attività connesse all'elusione delle sanzioni e al programma di armamenti della RPDC. Tra i profili richiamati nel testo figurano:

  • rappresentanti esteri della Foreign Trade Bank;
  • funzionari o rappresentanti di banche nordcoreane operanti fuori dalla RPDC, tra cui Korea Daesong Bank, Koryo Bank, Koryo Credit Development Bank, Bank of East Land, Daesong Bank, Ilsim International Bank e Korea Unification Development Bank;
  • un alto funzionario responsabile delle attività di sviluppo delle armi di distruzione di massa, con incarico di vicedirettore del Munitions Industry Department del Partito dei lavoratori della Corea;
  • soggetti indicati come coinvolti in strutture di copertura e in transazioni finanziarie per conto della Corea del Nord.

Per ciascuna persona sono riportati, nell'allegato, i dati identificativi disponibili, quali data di nascita o anno di nascita, cittadinanza, sesso, eventuale passaporto, indirizzo o ubicazione, alias e motivazione della designazione.

Contenuto dell'allegato: entità aggiunta

L'unica entità inserita è il Ministero delle forze armate del popolo, ubicato a Pyongyang, RPDC. La motivazione riportata indica che tale ministero gestisce i fabbisogni amministrativi e logistici generali dell'esercito popolare coreano.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori economici e finanziari, l'effetto immediato è l'ampliamento del novero dei soggetti da sottoporre a controlli di compliance sanzionatoria. Le verifiche su controparti, clienti, beneficiari effettivi e strutture collegate alla RPDC devono dunque tenere conto delle nuove iscrizioni nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, come modificato dal presente atto.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'elenco sanzionatorio

L'articolo 1 dispone che l'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 sia modificato conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. L'allegato inserisce nuove persone fisiche e una nuova entità nell'elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3, del regolamento base.

Nuove designazioni di persone fisiche

Sono aggiunte sedici persone fisiche designate dall'ONU il 22 dicembre 2017. Le schede riportano nominativi, alias, dati identificativi e motivi dell'inserimento, prevalentemente connessi a funzioni svolte per banche nordcoreane all'estero, attività di elusione delle sanzioni e coinvolgimento nelle attività di sviluppo di armi di distruzione di massa.

Nuova designazione di un'entità

È inserito il Ministero delle forze armate del popolo, con ubicazione a Pyongyang, RPDC, designato dall'ONU il 22 dicembre 2017. Secondo la motivazione indicata, il ministero gestisce i fabbisogni amministrativi e logistici generali dell'esercito popolare coreano.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalirapporti con la corea del nord

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