Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/95

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/95 della Commissione, del 9 gennaio 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Slavonski med» (DOP)]

Normativa europea32018R0095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/95 registra la denominazione "Slavonski med" come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro dell’Unione. La registrazione avviene nell’ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dopo la pubblicazione della domanda presentata dalla Croazia e in assenza di opposizioni. Il regolamento stabilisce inoltre che la denominazione riguarda un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 e che l’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione della denominazione "Slavonski med" nel registro delle DOP dell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica "Slavonski med" quale denominazione di origine protetta (DOP) per un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia altri prodotti di origine animale, inclusi il miele. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. La registrazione consegue alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, a seguito della pubblicazione della domanda e dell’assenza di opposizioni.

Iscrizione di "Slavonski med" nel registro delle DOP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/95 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione di una denominazione di qualità dell’Unione, iscrivendo "Slavonski med" nel registro delle denominazioni di origine protette. L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e prende atto della mancanza di opposizioni alla domanda presentata dalla Croazia.

Quadro procedurale

La Commissione richiama anzitutto l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in base al quale la domanda di registrazione della denominazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In assenza di una dichiarazione di opposizione notificata ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione della denominazione.

Effetti della registrazione

Con l’articolo 1, "Slavonski med" è registrata come DOP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, categoria che comprende altri prodotti di origine animale, compreso il miele. La qualificazione come DOP implica che la denominazione è protetta secondo il regime europeo delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.

Entrata in vigore e portata giuridica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme in tutta l’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP "Slavonski med"

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione "Slavonski med" nel registro delle denominazioni di origine protette come DOP.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativo agli altri prodotti di origine animale, tra cui il miele.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Croazia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 di tale regolamento, la denominazione viene registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedenominazioni di origine protetteindicazioni geograficheagricolturaprodotti alimentariregimi di qualità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.