Regolamento (UE) 2018/95
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/95 della Commissione, del 9 gennaio 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Slavonski med» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/95 registra la denominazione "Slavonski med" come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro dell’Unione. La registrazione avviene nell’ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dopo la pubblicazione della domanda presentata dalla Croazia e in assenza di opposizioni. Il regolamento stabilisce inoltre che la denominazione riguarda un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 e che l’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Iscrizione della denominazione "Slavonski med" nel registro delle DOP dell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione geografica "Slavonski med" quale denominazione di origine protetta (DOP) per un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia altri prodotti di origine animale, inclusi il miele. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. La registrazione consegue alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, a seguito della pubblicazione della domanda e dell’assenza di opposizioni.
Iscrizione di "Slavonski med" nel registro delle DOP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/95 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione di una denominazione di qualità dell’Unione, iscrivendo "Slavonski med" nel registro delle denominazioni di origine protette. L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e prende atto della mancanza di opposizioni alla domanda presentata dalla Croazia.
Quadro procedurale
La Commissione richiama anzitutto l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in base al quale la domanda di registrazione della denominazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In assenza di una dichiarazione di opposizione notificata ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione della denominazione.
Effetti della registrazione
Con l’articolo 1, "Slavonski med" è registrata come DOP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, categoria che comprende altri prodotti di origine animale, compreso il miele. La qualificazione come DOP implica che la denominazione è protetta secondo il regime europeo delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.
Entrata in vigore e portata giuridica
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme in tutta l’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP "Slavonski med"
L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione "Slavonski med" nel registro delle denominazioni di origine protette come DOP.
Classificazione del prodotto
La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativo agli altri prodotti di origine animale, tra cui il miele.
Base procedurale e assenza di opposizioni
La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Croazia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 di tale regolamento, la denominazione viene registrata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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