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Circolare

Circolare numero 114 del 19-5-1999

Parziale modifica della circolare n. 36 del 19.2.1997 . Classificazione previdenziale con obbligo contributivo INPDAP per il personale dei suddetti organismi non aventi forma giuridica di S.P.A.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riesamina la natura giuridica delle aziende speciali e dei consorzi di servizi istituiti dalla legge n. 142/1990 alla luce del parere ministeriale e della giurisprudenza più recente. Viene affermato che tali organismi, salvo il caso delle aziende speciali costituite in forma di S.p.A., devono essere considerati enti pubblici economici con conseguente ripristino della classificazione pubblicistica ai fini previdenziali e dell’assoggettamento ai relativi obblighi contributivi. La circolare modifica in parte le precedenti istruzioni del 1997, definisce le classificazioni CSC applicabili, conferma regole speciali per il trasporto pubblico e indica le procedure per regolarizzare i periodi pregressi.

Natura giuridica, inquadramento previdenziale e obblighi contributivi di aziende speciali e consorzi di servizi ex legge n. 142/1990

Natura giuridica e inquadramento previdenziale di aziende speciali e consorzi di servizi

La circolare riesamina la qualificazione giuridica delle aziende speciali e dei consorzi di servizi previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, alla luce del parere ministeriale e della giurisprudenza più recente. L’obiettivo è chiarire il regime previdenziale applicabile, correggendo in parte le precedenti istruzioni del 1997.

Quadro normativo di riferimento

La legge n. 142/1990 definisce le aziende speciali come enti strumentali dell’ente locale, dotati di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale. La nozione di strumentalità evidenzia che l’attività, pur svolta in forma imprenditoriale, resta finalizzata alla realizzazione degli interessi pubblici dell’ente di appartenenza, il quale rimane titolare dei servizi pubblici. Questo impianto viene richiamato anche per i consorzi di servizi che svolgono attività di rilevanza economico-imprenditoriale, in virtù dell’espresso rinvio contenuto nell’art. 25 della legge.

La riforma delle autonomie locali ha modificato l’assetto dei rapporti tra azienda speciale ed ente locale, ma non ha trasformato la natura giuridica dell’azienda. L’attribuzione della personalità giuridica serve invece a valorizzarne l’autonomia gestionale e a superare le tesi che negavano la qualifica di ente pubblico per mancanza di tale requisito.

Effetti sulle precedenti istruzioni

Alla luce di questa ricostruzione, per le aziende speciali costituite ai sensi degli artt. 22, comma 2, lettera c), 23 e 25 della legge n. 142/1990, non aventi forma di S.p.A., le disposizioni interpretative della circolare n. 36 del 19 febbraio 1997 devono considerarsi inoperanti con effetto ex tunc. La conseguenza è il ripristino della natura pubblica degli organismi ai fini previdenziali e il loro assoggettamento all’obbligo contributivo INPDAP.

La circolare richiama inoltre l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui le aziende speciali e i consorzi di servizi devono essere equiparati agli enti pubblici economici, in quanto la legge n. 142/1990 ha completato il processo di assimilazione dell’azienda municipalizzata all’ente pubblico economico. La permanenza nell’area pubblicistica deve quindi coordinarsi con le caratteristiche tipiche dell’ente pubblico economico, segnalando la sostanziale imprenditorialità dell’attività svolta.

Classificazione previdenziale

Le aziende speciali costituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 142/1990 devono essere classificate come enti pubblici economici in relazione all’attività svolta:

  • per attività di natura commerciale: CSC 2.01.01;
  • per attività di natura industriale: CSC 2.01.02;
  • il codice ISTAT va attribuito secondo l’attività effettivamente svolta.

Ai consorzi di servizi costituiti da Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 142/1990, si applicano le stesse disposizioni previste per le aziende speciali.

Disciplina specifica per i servizi di trasporto pubblico

Per le aziende ed i consorzi che esercitano pubblici servizi di trasporto restano ferme le istruzioni contenute nelle circolari n. 178 del 12 settembre 1996 e n. 205 del 22 ottobre 1996.

In particolare:

  • il personale già iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è iscritto, dall’1 gennaio 1996, in separata evidenza contabile al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • nella stessa evidenza contabile sono iscritti anche i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995 e quelli che saranno assunti in futuro, purché rientrino nell’art. 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;
  • il CSC da attribuire è 1.15.01.

Per i dipendenti di Comuni, Province e Regioni che gestiscono direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto, continua ad applicarsi la disciplina del Fondo gestito dall’INPDAP, con decorrenza dall’1 ottobre 1991, e il CSC da attribuire è 2.01.02.

Obblighi contributivi

Contribuzione IVS

Per le aziende speciali e i consorzi di servizi non costituiti in forma di S.p.A., l’immutata natura pubblica comporta che non sia dovuta la contribuzione pensionistica versata all’Istituto dalla data della trasformazione o costituzione ai sensi della legge n. 142/1990. Non si applica, in questo caso, l’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, perché non si tratta di una semplice variazione di classificazione con efficacia dalla data del provvedimento, ma del ripristino della precedente classificazione pubblicistica ai fini previdenziali.

Altre assicurazioni

Le aziende speciali non in forma di S.p.A., qualificate come enti pubblici economici, devono adempiere agli obblighi contributivi relativi alle altre assicurazioni secondo le regole generali, a partire dalla data di trasformazione ex legge n. 142/1990. In particolare:

  • DS: l’obbligo va valutato secondo il principio della stabilità d’impiego, come richiamato dalla circolare n. 178 del 28 luglio 1982;
  • TBC: la contribuzione non è dovuta solo per i dipendenti pubblici di cui all’art. 38 del RDL n. 1827/1935, categoria nella quale non rientrano i dipendenti degli organismi in oggetto;
  • ENAOLI: è dovuta quando è dovuta la contribuzione IVS e/o TBC/DS;
  • malattia e maternità: sono dovute secondo la normativa vigente;
  • CUAF: va versata in misura intera, senza riduzioni, secondo le aliquote previste per il regime AGO richiamate dalla circolare n. 103 del 15 maggio 1996;
  • CIG: le imprese industriali degli enti pubblici e dello Stato sono escluse dalla contribuzione, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per la regolarizzazione dei periodi pregressi in cui gli adempimenti contributivi siano stati eseguiti in modo non conforme alle nuove istruzioni, deve essere utilizzata la procedura DM 10/V. Se in passato i contributi pensionistici sono stati versati all’INPS anziché all’INPDAP nelle ipotesi considerate dalla circolare, le sedi devono determinare l’importo dei contributi non dovuti, trasferirlo all’INPDAP e aggiornare la posizione assicurativa degli interessati.

Aziende speciali costituite in forma di S.p.A.

Per le aziende speciali costituite in forma di S.p.A. la circolare segnala che sono ancora in corso approfondimenti ministeriali. Fino a nuove determinazioni restano confermate le istruzioni già fornite con la circolare n. 36/1997.

Punti principali

Riesame della natura giuridica

La circolare affronta i problemi interpretativi sorti sulla natura giuridica delle aziende speciali e dei consorzi di servizi costituiti ai sensi degli artt. 22, comma 2, lettera c), 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il riesame avviene alla luce del parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dei recenti orientamenti della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione.

Effetti della legge n. 142/1990

La legge n. 142/1990 qualifica le aziende speciali come enti strumentali dell’ente locale, dotati di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale. La strumentalità significa che l’attività, pur svolta in forma imprenditoriale, è finalizzata alla realizzazione degli interessi pubblici dell’ente locale, che resta titolare dei servizi pubblici. La stessa impostazione viene estesa, per espresso richiamo normativo, anche ai consorzi di servizi che svolgono attività di rilevanza economico-imprenditoriale.

Superamento delle precedenti istruzioni del 1997

Per le aziende speciali costituite ai sensi della legge n. 142/1990, non aventi forma di S.p.A., le disposizioni interpretative della circolare n. 36 del 19 febbraio 1997 devono considerarsi inoperanti con effetto ex tunc. Ne consegue il ripristino della natura pubblica di tali organismi ai fini previdenziali e il loro assoggettamento all’obbligo contributivo INPDAP.

Equiparazione agli enti pubblici economici

La circolare richiama l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui le aziende speciali e i consorzi di servizi della legge n. 142/1990 vanno equiparati agli enti pubblici economici. La disciplina della legge avrebbe completato il processo di assimilazione dell’azienda municipalizzata all’ente pubblico economico, confermando la permanenza nell’area pubblicistica ma con caratteristiche di sostanziale imprenditorialità.

Classificazione previdenziale delle aziende speciali

Le aziende speciali costituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 142/1990 devono essere classificate come enti pubblici economici in relazione all’attività svolta: di natura commerciale con CSC 2.01.01, oppure di natura industriale con CSC 2.01.02. Il codice ISTAT va attribuito secondo l’attività effettivamente svolta.

Classificazione dei consorzi di servizi

Ai consorzi di servizi costituiti da Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 142/1990, si applicano le medesime disposizioni previste per le aziende speciali.

Disciplina specifica per il trasporto pubblico

Per le aziende ed i consorzi che esercitano pubblici servizi di trasporto restano ferme le disposizioni delle circolari n. 178 del 12 settembre 1996 e n. 205 del 22 ottobre 1996. Il personale già iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è iscritto, dall’1 gennaio 1996, in separata evidenza contabile al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Nella stessa evidenza contabile rientrano anche i nuovi assunti dopo il 31 dicembre 1995, se rientrano nella previsione dell’art. 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889. Il CSC da attribuire è 1.15.01. Per i dipendenti di Comuni, Province e Regioni che gestiscono direttamente in economia il servizio di trasporto, la copertura previdenziale resta quella del Fondo gestito dall’INPDAP, con decorrenza dall’1 ottobre 1991, e il CSC è 2.01.02.

Obblighi contributivi: IVS

Per le aziende speciali e i consorzi di servizi non aventi forma di S.p.A., l’immutata natura pubblica comporta che non sia dovuta la contribuzione pensionistica versata all’Istituto dalla data della trasformazione o costituzione ai sensi della legge n. 142/1990. La circolare precisa che non trova applicazione l’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, poiché non si tratta di una variazione di classificazione con effetti dalla data del provvedimento, ma del ripristino della precedente classificazione pubblicistica ai fini previdenziali.

Obblighi contributivi per le altre assicurazioni

Le aziende speciali non in forma di S.p.A., qualificate come enti pubblici economici, devono versare gli altri contributi secondo le regole generali dalla data di trasformazione ex legge n. 142/1990. In particolare: DS dovuta secondo il principio della stabilità d’impiego e secondo la circolare n. 178/1982; TBC esclusa solo per i dipendenti pubblici di cui all’art. 38 del RDL n. 1827/1935, categoria in cui non rientrano i dipendenti degli organismi in esame; ENAOLI dovuta quando è dovuta la contribuzione IVS e/o TBC/DS; malattia e maternità dovute secondo la normativa vigente; CUAF dovuta in misura intera, senza riduzioni, secondo le aliquote AGO richiamate dalla circolare n. 103 del 15 maggio 1996; CIG esclusa per le imprese industriali degli enti pubblici e dello Stato ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 869/1947.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per i periodi pregressi in cui gli adempimenti contributivi siano stati assolti in modo difforme dalle nuove istruzioni, deve essere utilizzata la procedura DM 10/V. Nei casi in cui siano stati versati contributi pensionistici all’INPS anziché all’INPDAP, le sedi devono determinare l’importo dei contributi non dovuti, trasferirli all’INPDAP e aggiornare la posizione assicurativa degli interessati.

Aziende speciali costituite in forma di S.p.A.

Per le aziende speciali costituite in forma di S.p.A. sono ancora in corso approfondimenti ministeriali. In attesa delle determinazioni ministeriali restano confermate le istruzioni già fornite con la circolare n. 36/1997.

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