Circolare numero 112 del 19-5-1999
Rimborso contributi agli eredi di lavoratori extracomunitari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il rimborso dei contributi previsto dall'art. 3, comma 13, della legge n. 335/1995 spetta esclusivamente ai lavoratori extracomunitari e non può essere richiesto dagli eredi, anche se legittimi, del lavoratore deceduto prima della domanda. Trattandosi di norma speciale, non è ammessa interpretazione estensiva. Il Ministero precisa tuttavia che i superstiti, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda di indennità una tantum.
Rimborso contributi ai lavoratori extracomunitari deceduti e diritto degli eredi
Rimborso contributi ai lavoratori extracomunitari e posizione degli eredi
La circolare affronta il tema della restituzione dei contributi prevista dall'art. 3, comma 13, della legge n. 335/1995, con specifico riferimento ai casi in cui il lavoratore extracomunitario sia deceduto prima di aver presentato la domanda e la richiesta venga inoltrata dai suoi eredi. Il chiarimento deriva da un parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, acquisito dall'Istituto.
Ambito di applicazione della norma
Il Ministero precisa che la disposizione individua come beneficiari esclusivamente i lavoratori extracomunitari. La tutela non si estende ai superstiti o agli eredi, anche se legittimi, né rileva che questi ultimi siano residenti all'estero o siano rientrati nel Paese d'origine dopo il decesso del lavoratore.
Natura speciale della disposizione e conseguenze interpretative
La norma viene qualificata come norma speciale. Proprio per questa ragione, non è consentita un'interpretazione estensiva che possa ampliare la platea dei beneficiari oltre i lavoratori direttamente interessati. Ne discende che gli eredi non possono vantare alcun diritto alla restituzione dei contributi versati dal dante causa.
Indennità una tantum per i superstiti
Il Ministero aggiunge tuttavia che i superstiti, qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di riferimento, possono presentare domanda di indennità una tantum. Il chiarimento distingue quindi nettamente tra il rimborso dei contributi, riservato al lavoratore, e l'eventuale accesso dei superstiti all'indennità, subordinato alle condizioni di legge.
Punti principali
Quesito posto dalle sedi
Alcune sedi hanno chiesto se il rimborso dei contributi ex art. 3, comma 13, legge 335/95 possa essere riconosciuto agli eredi di lavoratori extracomunitari deceduti prima della presentazione della domanda, anche quando gli eredi risultino rimpatriati o residenti all'estero.
Interpretazione del Ministero sul beneficiario della norma
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che i beneficiari della disposizione sono soltanto i lavoratori extracomunitari. La norma non include i superstiti tra i soggetti aventi diritto alla restituzione dei contributi versati.
Esclusione del diritto degli eredi al rimborso
Poiché la disposizione è qualificata come norma speciale, non può essere interpretata in senso estensivo. Di conseguenza, gli eredi del lavoratore deceduto non hanno diritto al rimborso dei contributi versati a favore del dante causa.
Possibilità di indennità una tantum
Pur escludendo il rimborso dei contributi agli eredi, il Ministero osserva che i superstiti possono comunque presentare domanda di indennità una tantum, a condizione che ricorrano i requisiti previsti dalla normativa applicabile.
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