Circolare numero 110 del 18-5-1999
L’Istituto assume il servizio di esazione delle quote associative che le aziende iscritte all’ASSOCED verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori tramite il mod.F 24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione del 31 marzo 1999 tra INPS e ASSOCED per riscuotere, insieme ai contributi obbligatori, i contributi associativi dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinate le modalità di esposizione sul mod. DM10/2, il flusso dei versamenti tramite F24, la ripartizione contabile, l’assenza di responsabilità e di azioni esecutive in capo all’INPS, i rendiconti periodici e le nuove scritture contabili istituite. La convenzione ha durata fino al 31 dicembre 1999, con rinnovo tacito annuale salvo disdetta.
Convenzione INPS-ASSOCED per la riscossione dei contributi associativi tramite mod. DM10/F24
Convenzione INPS-ASSOCED per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 31 marzo 1999 tra INPS e ASSOCED per la riscossione, tramite il sistema contributivo ordinario, dei contributi associativi dovuti dalle imprese aderenti all’Associazione. Il documento chiarisce le modalità operative di esposizione sul mod. DM10/2, i criteri di imputazione delle somme versate, i rapporti economico-contabili tra INPS e ASSOCED e le responsabilità delle parti.
Ambito della convenzione e base normativa
La convenzione si fonda sull’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, che consente agli istituti previdenziali di assumere, su richiesta di associazioni sindacali nazionali, il servizio di riscossione dei contributi associativi e dei contributi per assistenza contrattuale. La stipula è avvenuta previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS e con il nulla osta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. È richiamata anche la legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il trattamento dei dati personali.
Soggetti interessati e modalità di riscossione
Il contributo associativo è dovuto dalle aziende di elaborazione dati aderenti all’ASSOCED. La riscossione avviene unitamente ai contributi obbligatori dovuti all’INPS, con le medesime modalità e periodicità previste per la denuncia contributiva. L’ASSOCED deve informare le imprese sulle modalità pratiche di versamento e di evidenziazione del contributo, mentre l’INPS, in caso di variazioni delle procedure ordinarie, adegua di conseguenza le istruzioni alle imprese.
Indicazione del contributo sul mod. DM10/2
Per la concreta esposizione del contributo è attribuito all’ASSOCED il codice W 450, corrispondente a una quota pari allo 0,20 per cento della retribuzione lorda dei lavoratori dipendenti delle aziende associate. Sul mod. DM10/2 le imprese devono indicare, nel primo rigo in bianco del quadro B/C:
- nella colonna "Cod", il codice W 450 preceduto dalla dicitura "ASSOCED";
- nella colonna "somme a debito del datore di lavoro", l’importo da versare a titolo di contributo associativo.
Per questa voce non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. L’importo viene sommato al complesso dei contributi obbligatori e versato con mod. F24 presso uno sportello bancario o postale abilitato.
Criteri di imputazione delle somme versate
L’INPS considera versato, a titolo di contributo associativo, solo l’importo indicato dal datore di lavoro nella denuncia. Se il contribuente non versa integralmente i contributi obbligatori dovuti, la somma versata come contributo associativo è imputata prima a copertura dei debiti per contributi previdenziali e assistenziali; solo l’eventuale eccedenza è considerata contributo associativo. Se l’azienda non intende versare il contributo, non deve indicarne l’importo in denuncia.
Limiti dell’intervento INPS e responsabilità delle parti
La convenzione esclude per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi associativi e qualsiasi intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro rispetto a tali versamenti. È inoltre esclusa ogni responsabilità dell’Istituto derivante dall’applicazione della convenzione, sia verso le imprese sia verso terzi. I rapporti relativi all’attuazione dell’accordo, compresa l’eventuale restituzione di somme alle imprese, devono essere gestiti direttamente tra ASSOCED e imprese interessate.
Spese del servizio e versamenti all’Associazione
Il rimborso spese dovuto da ASSOCED all’INPS per l’espletamento del servizio è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto sulla base dei costi effettivi. Le Sedi autonome di produzione dell’INPS devono versare all’ASSOCED, senza interessi e senza altri oneri, le somme riscosse per contributi associativi risultanti dalle denunce elaborate in ciascun mese, al netto del rimborso spese.
Il versamento deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce e deve essere accompagnato da una distinta delle imprese che hanno versato il contributo, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Rendicontazione e adempimenti delle sedi
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento delle elaborazioni DM10/2, le sedi devono trasmettere ad ASSOCED un rendiconto contenente:
- l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento;
- l’ammontare delle somme corrisposte all’Associazione;
- l’ammontare delle spese e dell’IVA trattenute sui contributi riscossi.
Se i contributi risultano indicati in DM10/2 con saldo totalmente o parzialmente insoluto, devono essere attivati i previsti adempimenti, secondo quanto già precisato in ordine all’imputazione delle somme e alla gestione del debito residuo.
Aspetti contabili e conti istituiti
La circolare prevede nuove variazioni al piano dei conti:
- GPA 18/82: debito verso ASSOCED per contributi associativi riscossi per suo conto;
- GPA 29/82: contributi associativi riscossi per conto di ASSOCED mediante denunce modello DM10;
- GPA 39/82: accreditamento all’ASSOCED dei contributi associativi riscossi per suo conto.
Il contributo viene imputato al conto GPA 29/82. Contestualmente, per rilevare il debito verso l’Associazione, l’ufficio contabile effettua la scrittura GPA 39/82 a GPA 18/82 per un importo pari a quello evidenziato a credito del conto GPA 29/82. I versamenti sono posti a debito del conto GPA 18/82; in contropartita, ai conti GPA 24/42 e GPA 24/25 sono addebitate le somme trattenute rispettivamente per rimborso spese e IVA relativa al servizio di esazione.
La lista delle aziende deve essere allegata al mandato di pagamento restituito dall’ente incaricato dell’esecuzione. L’eventuale saldo del conto GPA 18/82 a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Durata della convenzione
La convenzione resta valida fino al 31 dicembre 1999 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta con preavviso nei termini previsti dall’atto convenzionale.
Punti principali
Oggetto della convenzione e soggetti coinvolti
L’INPS, sulla base della legge n. 311/1973 e del nulla osta ministeriale, accetta di riscuotere per conto dell’ASSOCED il contributo associativo dovuto dalle imprese iscritte. Il prelievo avviene unitamente ai contributi obbligatori versati all’INPS con le medesime modalità e periodicità previste per il sistema contributivo ordinario.
Modalità di indicazione e versamento del contributo
Il contributo associativo è a carico delle aziende di elaborazione dati aderenti all’ASSOCED. Le imprese devono esporlo sul mod. DM10/2 con il codice W 450, preceduto dalla dicitura "ASSOCED", nel primo rigo in bianco del quadro B/C, indicando l’importo nella colonna "somme a debito del datore di lavoro". Il versamento complessivo avviene tramite mod. F24 presso sportelli bancari o postali accettanti, senza compilare le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni per tale voce.
Criteri di imputazione dei pagamenti e assenza di attività coercitive
L’INPS considera versato solo l’importo espressamente indicato dalla denuncia a titolo di contributo associativo. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori, la somma pagata come contributo associativo è imputata prima a copertura del debito previdenziale e assistenziale e solo l’eventuale eccedenza è considerata contributo associativo. È escluso ogni obbligo dell’INPS di esazione coattiva, nonché qualsiasi intervento diretto o di controllo sui datori di lavoro in relazione a tali versamenti.
Responsabilità e rapporti con le imprese
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso le imprese, i soggetti di cui all’art. 1 della convenzione e i terzi. Tutti i rapporti conseguenti all’attuazione dell’accordo, inclusa l’eventuale restituzione di somme, devono essere instaurati direttamente tra ASSOCED e le imprese interessate.
Spese del servizio e riparto contabile
Il costo del servizio di esazione è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS sulla base dei costi effettivi. Le sedi periferiche dell’Istituto devono versare all’ASSOCED, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce, le somme riscosse al netto del rimborso spese dovuto. Contestualmente va trasmessa una distinta delle imprese che hanno versato il contributo associativo.
Adempimenti contabili e nuovi conti
La circolare istituisce i conti GPA 18/82, GPA 29/82 e GPA 39/82. Il contributo è imputato al conto GPA 29/82; per rilevare il debito verso l’Associazione si effettua la scrittura GPA 39/82 a GPA 18/82 per un importo pari a quello accreditato a GPA 29/82. I pagamenti sono a debito del conto GPA 18/82, con addebito in contropartita dei conti GPA 24/42 e GPA 24/25 per il rimborso spese e l’IVA trattenuta.
Rendicontazione periodica e gestione dei saldi
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di elaborazione delle denunce DM10/2, le sedi devono trasmettere ad ASSOCED un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e delle spese e IVA trattenute. L’eventuale saldo del conto GPA 18/82 a fine esercizio va riportato nel nuovo esercizio.
Durata della convenzione
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 1999 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta tempestiva.
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