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Circolare

Circolare numero 111 del 18-5-1999

La facoltà di coprire, mediante contribuzione volontaria (o mediante versamento della corrispondente riserva matematica ) i periodi per i quali non vengano effettuate prestazioni lavorative e che non siano, pertanto, già coperti da contribuzione obbligatoria o da altro tipo di contribuzione, è stata riconosciuta anche ai lavoratori che stipulino contratti a tempo parziale di tipo orizzontale dall’art. 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, che ha modificato in tale senso il decreto legislativo n. 564 del 16 settembre 1996, il cui art. 8 riconosce detta facoltà ai soli lavoratori che stipulino contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico. Determinazione dell’importo dei contributi volontari dovuti per l’anno 1999 e le aliquote di finanziamento da applicare per il calcolo dell'importo stesso.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna la disciplina della prosecuzione volontaria nei rapporti part-time e nel cumulo contributivo tra gestioni, applicando le modifiche del D.Lgs. n. 278/1998. Definisce inoltre gli importi dei contributi volontari per il 1999 e le aliquote di finanziamento per le principali categorie di lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla gestione separata, con tabelle e coefficienti di riparto. Vengono richiamate anche le decorrenze delle modifiche normative e le soglie minime di contribuzione.

Autorizzazione alla prosecuzione volontaria e importi contributivi 1999

Autorizzazione alla prosecuzione volontaria, cumulo contributivo e importi per il 1999

La circolare disciplina tre profili principali: l’estensione della prosecuzione volontaria ai part-time orizzontali, la possibilità di perfezionare i requisiti per l’autorizzazione ai versamenti volontari mediante cumulo tra diverse gestioni, e la determinazione degli importi contributivi dovuti per il 1999. Il documento aggiorna inoltre le aliquote di finanziamento e richiama tabelle e coefficienti di riparto per le varie categorie assicurate.

Prosecuzione volontaria nei rapporti part-time

L’art. 8 del D.Lgs. n. 564/1996 consentiva ai lavoratori con part-time verticale o ciclico di coprire i periodi non lavorati, non già coperti da contribuzione obbligatoria o altra contribuzione, mediante riscatto con versamento della corrispondente riserva matematica oppure mediante contribuzione volontaria. La circolare n. 220 del 14 novembre 1996 aveva fornito le istruzioni applicative.

Con l’art. 3 del D.Lgs. n. 278/1998 tale facoltà è stata estesa anche ai contratti a tempo parziale di tipo orizzontale. L’innovazione viene considerata applicabile nei limiti e con le modalità già previste per il part-time verticale o ciclico: in concreto, è decisiva l’assenza di retribuzione nei periodi interessati. La decorrenza coincide con quella della norma modificata; pertanto i periodi copribili devono essere successivi al 31 dicembre 1996.

Autorizzazione ai versamenti volontari con cumulo dei contributi

L’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 184/1997 richiedeva, per il rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, il possesso di tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda, da perfezionarsi nella gestione presso la quale l’assicurato chiedeva l’autorizzazione. La circolare n. 206 del 15 ottobre 1997 aveva però lasciato aperta la questione della possibilità di raggiungere tale requisito mediante cumulo di contributi versati in diverse gestioni INPS e nelle gestioni dei lavoratori autonomi.

L’art. 2 del D.Lgs. n. 278/1998 ha modificato la norma sostituendo il riferimento alla singola gestione con quello all’"assicurazione generale obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della medesima gestione". In tal modo viene ripristinata la possibilità di cumulare i contributi versati nelle diverse gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria per perfezionare il requisito contributivo. La modifica ha effetto dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore della norma modificata.

Per quanto riguarda invece l’autorizzazione ai versamenti volontari nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con cumulo di contribuzioni versate nelle diverse gestioni dell’assicurazione obbligatoria IVS, resta applicabile l’art. 27 della legge 22 luglio 1966, n. 613, considerato norma speciale tuttora vigente.

Criteri di determinazione dei contributi volontari per il 1999

L’art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997 stabilisce che il contributo volontario va calcolato applicando l’aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria alla retribuzione media imponibile percepita nell’anno di contribuzione precedente la domanda. La circolare precisa che per "anno di contribuzione precedente la domanda" devono intendersi le 52 settimane di contribuzione obbligatoria antecedenti la domanda, anche se non collocate nell’anno immediatamente precedente.

La retribuzione minima sulla quale commisurare i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983. Per il 1999 tale importo minimo è pari a £ 284.100.

Poiché le retribuzioni vanno rivalutate annualmente dal 1° gennaio in base all’indice ISTAT del costo della vita, e la variazione registrata è pari a +1,8%, sono state aggiornate le retribuzioni medie delle classi di contribuzione riportate negli allegati, così da consentire l’applicazione della nuova disciplina anche ai prosecutori volontari già autorizzati alla data del 12 luglio 1997.

La circolare richiama inoltre l’interpretazione ministeriale già illustrata nella circolare n. 93 del 30 aprile 1998 sul significato del comma 3 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997: per ciascuna categoria di prosecutori volontari l’importo minimo del contributo si determina applicando l’aliquota di finanziamento vigente alla retribuzione minima annualmente determinata.

Aliquote di finanziamento per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per l’anno 1999 le aliquote contributive dei versamenti volontari al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti risultano modificate rispetto al 1998. La circolare richiama, da un lato, la soppressione di alcuni contributi di finanziamento della Gestione Prestazioni Temporanee prevista dall’art. 3 della legge n. 448/1998 (legge finanziaria 1999), e dall’altro le variazioni in aumento previste per talune categorie di autorizzati.

Per i lavoratori dipendenti non agricoli, agricoli, domestici, pescatori soggetti alla legge n. 250/1958 e lavoratori occupati nei cantieri scuola, le aliquote 1999 sono distinte in base alla data di autorizzazione:

  • lavoratori dipendenti non agricoli, esclusi i domestici: 27,57% per autorizzati ante 31 dicembre 1995; 28,57% per autorizzati post 31 dicembre 1995;
  • lavoratori dipendenti agricoli: 19,47% ante 31 dicembre 1995; 20,47% post 31 dicembre 1995;
  • domestici: 12,6975% ante; 13,6975% post;
  • pescatori soggetti alla legge n. 250/1958: 10,17% ante; 11,17% post;
  • lavoratori occupati nei cantieri scuola: 10,64% ante; 11,64% post.

Per i prosecutori volontari autorizzati sulla base di retribuzioni eccedenti il tetto pensionabile vigente pro tempore, pari a £ 65.280.000 per il 1999, resta dovuta anche l’aliquota aggiuntiva dell’1% sull’importo eccedente, ai sensi dell’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Gli allegati 2 e 3 contengono i coefficienti di riparto dei contributi volontari dovuti per il 1999 rispettivamente dagli autorizzati prima e dopo il 31 dicembre 1995.

Lavoratori autonomi: coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti

Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella gestione speciale, la circolare rinvia alla tabella dei contributi volontari 1999 e ai relativi coefficienti di riparto contenuti negli allegati 6 e 7. Il calcolo tiene conto dell’adeguamento delle classi di reddito settimanali di cui alla tabella E della legge n. 233/1990, previsto dall’art. 10, comma 4, della stessa legge.

L’aliquota percentuale complessiva applicata al reddito medio imponibile di ciascuna classe è pari al 18,30%, di cui:

  • 16,30% quale contributo IVS;
  • 2% quale contributo aggiuntivo previsto dall’art. 12 della legge n. 233/1990.

Il contributo addizionale dovuto ai sensi dell’art. 17 della legge n. 160/1975, in seguito al meccanismo di adeguamento periodico dell’art. 22 della stessa legge, è pari a £ 2.790 a settimana, oppure £ 930 per 3 giornate settimanali.

La circolare ribadisce che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 10 della legge n. 233/1990, il contributo volontario minimo dei CD/CM non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti comuni. Per l’anno 1999 il minimo risulta pari a:

  • £ 78.326 settimanali, se l’autorizzazione è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
  • £ 81.167 settimanali, se l’autorizzazione è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.

Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’A.G.O. la circolare non comunica ancora gli importi 1999, poiché non sono disponibili i dati necessari per il calcolo. Per il 1999 tali assicurati continuano quindi a versare provvisoriamente gli importi vigenti al 31 dicembre 1998, come da allegato n. 1 della circolare n. 245 del 15 dicembre 1998.

Per artigiani e commercianti, la contribuzione volontaria mensile è commisurata, dal 1° luglio 1990, alle stesse aliquote percentuali previste per i contributi obbligatori dei lavoratori attivi, applicate ai redditi medi in otto classi di contribuzione. Poiché le aliquote dei commercianti hanno subito incrementi a partire dal 1996 e dal 1997, dal 1° gennaio 1997 sono state predisposte due tabelle separate: una per gli artigiani e una per i commercianti.

Per il 1999:

  • commercianti: 16,39% per titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; 13,39% per collaboratori di età non superiore ai 21 anni, che dal mese successivo al compimento del 21° anno devono versare con l’aliquota del 16,39%;
  • artigiani: 16% e 13%.

Gli allegati 4 e 5 riportano le classi di reddito e i contributi mensili corrispondenti per artigiani e commercianti.

Gestione separata

Per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 della legge n. 335/1995, il contributo volontario è determinato secondo l’art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997. In applicazione dell’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, l’importo è pari all’11,5% del reddito assoggettato a contribuzione degli ultimi 12 mesi antecedenti la domanda.

Anche per questa gestione la base minima di riferimento per il 1999 è la retribuzione minima settimanale pari a £ 284.100, determinata ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983.

Tabelle e coefficienti allegati

La circolare contiene diversi allegati con tabelle tecniche e coefficienti di riparto:

  • allegati 1 e 1-bis: classi di contribuzione e retribuzione media settimanale imponibile valide ai fini della contribuzione volontaria dal 1° gennaio 1999;
  • allegati 2 e 3: coefficienti di riparto dei contributi volontari per i lavoratori dipendenti, distinti tra autorizzati prima e dopo il 31 dicembre 1995;
  • allegati 4 e 5: classi di reddito e contribuzione mensile per artigiani e commercianti;
  • allegati 6 e 7: classi di reddito settimanale, importi e coefficienti di riparto per coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Nel complesso, il documento fornisce le istruzioni operative per l’applicazione della normativa sui versamenti volontari, aggiorna gli importi per il 1999 e chiarisce gli effetti delle modifiche legislative intervenute tra il 1996 e il 1998.

Punti principali

Part-time e prosecuzione volontaria

L’art. 3 del D.Lgs. n. 278/1998 estende ai contratti part-time orizzontali la facoltà già prevista per il part-time verticale o ciclico di coprire i periodi non lavorati mediante riscatto o contribuzione volontaria. La disciplina si applica nei limiti e con le modalità già previste dalla circolare n. 220/1996; è decisiva l’assenza di retribuzione. La decorrenza è successiva al 31 dicembre 1996.

Cumulo contributivo per l’autorizzazione ai versamenti volontari

L’art. 2 del D.Lgs. n. 278/1998 ripristina la possibilità di perfezionare il requisito dei tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda mediante cumulo di contributi versati in diverse gestioni dell’assicurazione obbligatoria INPS. La modifica opera dal 12 luglio 1997. Per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi continua ad applicarsi la disciplina speciale dell’art. 27 della legge n. 613/1966.

Importi e criteri di calcolo per il 1999

Il contributo volontario va calcolato applicando l’aliquota di finanziamento alla retribuzione media imponibile dell’anno di contribuzione precedente la domanda, intesa come le 52 settimane di contribuzione obbligatoria antecedenti la domanda. La retribuzione minima settimanale per il 1999 è pari a £ 284.100. Le retribuzioni delle classi contributive sono state rivalutate dello 1,8% per l’applicazione della nuova disciplina anche ai soggetti già autorizzati al 12 luglio 1997.

Aliquote FPLD per lavoratori dipendenti

Per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti sono indicate aliquote diverse per autorizzati ante e post 31 dicembre 1995: non agricoli 27,57% e 28,57%; agricoli 19,47% e 20,47%; domestici 12,6975% e 13,6975%; pescatori legge n. 250/1958 10,17% e 11,17%; occupati nei cantieri scuola 10,64% e 11,64%. Sulle retribuzioni eccedenti il tetto pensionabile di £ 65.280.000 per il 1999 si applica l’ulteriore 1%.

Lavoratori autonomi: CD/CM, artigiani, commercianti

Per coltivatori diretti, mezzadri e coloni la contribuzione volontaria 1999 tiene conto dell’adeguamento delle classi di reddito e prevede un’aliquota complessiva del 18,30% (16,30% IVS e 2% aggiuntivo), oltre al contributo addizionale legge n. 160/1975 pari a £ 2.790 settimanali. Il minimo non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti comuni: £ 78.326 se autorizzati prima del 31 dicembre 1995, £ 81.167 se dopo. Per artigiani e commercianti vengono aggiornate le aliquote e le tabelle di contribuzione mensile; per i commercianti l’aliquota 1999 è 16,39% per titolari e collaboratori over 21 e 13,39% per under 21, mentre per gli artigiani è 16% e 13%.

Gestione separata

Per la gestione separata di cui all’art. 2 della legge n. 335/1995 il contributo volontario è determinato in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997 e corrisponde all’11,5% del reddito assoggettato a contribuzione degli ultimi 12 mesi precedenti la domanda, per effetto dell’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997. Anche qui si applica la retribuzione minima di riferimento pari a £ 284.100 per il 1999.

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