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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42610/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di stoccaggio non autorizzato di rifiuti (artt. 192 e 256 d.lgs. 152/2006). Con due motivi denunciava: (1) mancanza di motivazione, poiché la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente spiegato il ragionamento probatorio che lo ha ritenuto responsabile; (2) manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che l'imputato si era limitato a trasportare e collocare un cassone per conto della ditta committente e non era né proprietario dei rifiuti né titolare dello smaltimento. La difesa produceva documentazione (contratto di noleggio, fatture, formulari) per dimostrare il ruolo esclusivamente di trasportatore/trasfertore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto pacifici i fatti ritenuti dalle corti di merito: un cassone scarrabile, di proprietà della ditta di Novelli Angelo, era stato collocato sulla pubblica via da Novelli Danilo per consentire alla ditta committente (Conforto) di conferire rifiuti in esso. Tale condotta ha consentito lo stoccaggio non autorizzato e giustifica la responsabilità per concorso nel reato a titolo di "utilizzatore" del cassone. La Corte ha inoltre escluso che si potesse configurare un deposito temporaneo sulla pubblica strada e ha richiamato l'onere della difesa di dimostrare il collegamento funzionale fra luogo di produzione e luogo di stoccaggio, onere non assolto dal ricorrente. Conseguentemente la condanna di merito (pena di 2 mesi di arresto) resta impregiudicata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale), artt. 192 e 256

    artt. 192 e 256 d.lgs. 152/2006

    Gli artt. 192 e 256 puniscono le illecite attività di gestione e stoccaggio di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni amministrative; la Corte ha ritenuto integrato il reato quando il comportamento del soggetto ha reso possibile il raggruppamento di rifiuti in luogo diverso da quello di produzione, anche se il soggetto non è proprietario dei rifiuti ma "utilizzatore" del contenitore impiegato per lo stoccaggio.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 185‑bis

    art. 185 bis d.lgs. 152/2006

    L'art. 185‑bis disciplina il deposito temporaneo e richiede, tra i requisiti, che i rifiuti siano depositati nell'intera area dove si svolge l'attività che li ha prodotti; la collocazione su suolo pubblico esclude la qualificazione come deposito temporaneo e la parte che invoca tale liceità ha l'onere di dimostrare il collegamento funzionale fra luogo di produzione e luogo di deposito, onere non assolto dal ricorrente.

Massime di principio

  • Chi colloca o rende disponibile un contenitore per la raccolta dei rifiuti in luogo pubblico può essere ritenuto "utilizzatore" e concorrente nello stoccaggio non autorizzato, anche se non è proprietario dei rifiuti né gestore dello smaltimento.
  • La collocazione di rifiuti o di contenitori su suolo pubblico difficilmente potrà rientrare nella nozione di "deposito temporaneo" ai sensi dell'art. 185‑bis, che presuppone il deposito nell'area dell'attività produttiva o in area funzionalmente collegata.
  • L'onere di provare l'esistenza di un collegamento funzionale tra luogo di produzione dei rifiuti e luogo di stoccaggio (per fondare la liceità del deposito temporaneo) grava sulla parte privata che invoca tale eccezione; la mancata produzione di elementi probatori favorevoli favorisce la conferma della responsabilità.
  • Quando sentenze di primo e secondo grado condividono le stesse ragioni e fatti, la motivazione di appello si salda con quella di primo grado e forma un corpo argomentativo unico valutabile dalla Cassazione.
  • Documenti contrattuali o fatture che attestano rapporti commerciali (noleggio cassone, fatturazione, formulari di trasporto) non escludono automaticamente la responsabilità penale se la condotta materiale dell'intermediario ha reso possibile lo stoccaggio illecito.
  • Nelle contestazioni penali in materia ambientale il ruolo concreto e la condotta fattuale (es. collocazione del cassone) sono determinanti per l'addebito di responsabilità anche quando il soggetto abbia un ruolo formalmente 'ancillare' rispetto al produttore dei rifiuti.

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