Cassazione Penale, Sentenza n. 14813/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 02/12/2024 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (17/09/2024) per reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e reati-fine). Difese hanno censurato: carente o apparente motivazione del Tribunale del riesame, in particolare rispetto all'identificazione (comparazione visiva/fonica) di soggetti intercettati; omessa o insufficiente valutazione della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; uso, nella motivazione, di elementi relativi a un fatto (capo 18) per il quale il GIP aveva escluso la gravità indiziaria; e illogicità nel ritenere la partecipazione associativa sulla base di singoli episodi non meglio collegati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Cicalese Emanuele limitatamente al capo 7 (associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90), annullando l'ordinanza nella parte relativa a quel capo e rinviando al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso di Cicalese è stato rigettato. I ricorsi di Mangiapili Vincenzo e di Troncone Carlo sono stati rigettati nella loro interezza: la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame circa la gravità indiziaria a loro carico (anche valorizzando dichiarazioni di collaboratori, riscontri investigativi e attività di osservazione/telecamere e intercettazioni).
Norme richiamate
Regola il riesame delle misure cautelari; la Corte afferma che il P.M. non è obbligato a trasmettere integralmente tutti gli atti d'indagine al GIP/Tribunale del riesame: può selezionare il materiale probatorio da presentare a supporto della richiesta cautelare
Ai fini cautelari è sufficiente la gravità indiziaria (comma 1); in sede cautelare non si richiedono i requisiti di precisione e concordanza propri del giudizio di merito (art.192, comma 2), come ribadito dalla Corte
Disciplina la valutazione della prova dichiarativa (precisione e concordanza) ma la Corte ricorda che i criteri completi dell'art.192 non sono integralmente applicabili nella fase cautelare; tuttavia il giudice deve comunque valutare, in termini compatibili con la fase, la credibilità e i riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori
Norma sulle fattispecie di traffico/detenzione di stupefacenti: contestati vari episodi-reato (reati-fine) valutati come elementi indiziari per l'associazione
Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ricorda che, ai fini dell'associazione, può essere sufficiente il coinvolgimento anche in un singolo episodio se la condotta dimostra l'inserimento nelle dinamiche operative del gruppo
menzionato come aggravante
Richiamato quale riferimento all'aggravamento per partecipazione ad associazione di tipo mafioso / strutturata (uso descrittivo nell'ordinanza, ai fini delle aggravazioni contestate)
Massime di principio
- In sede di misure cautelari la Corte di legittimità controlla solo la sufficienza logico-giuridica della motivazione e la presenza di manifesta illogicità: non rientra nella sua funzione rivalutare i fatti o la prova nel merito.
- Per la concessione della misura cautelare è richiesto il requisito della gravità indiziaria; non si applicano nella stessa misura i criteri di precisione e concordanza richiesti per la decisione di merito, quindi riscontri anche 'tendenziali' alle chiamate in correità possono essere ritenuti significativi.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono fondare misure cautelari se accompagnate da riscontri esterni anche parziali; il giudice deve comunque valutare almeno sommariamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni.
- Dubbi sull'identificazione visiva o fonica sono rilevanti se la motivazione del giudice è manifestamente carente o illogica; tuttavia la mera assenza di verbali formali di comparazione non rende automaticamente invalida l'individuazione se vi sono elementi convergenti (intercettazioni, appellativi, riscontri anagrafici, conversazioni informative).
- L'uso nel ragionamento di elementi relativi a fatti per i quali il giudice di primo grado ha escluso la gravità indiziaria può determinare insufficienza logica della motivazione e condurre all'annullamento parziale del provvedimento.
- La mancata trasmissione integrale di videoriprese o altre prove materiali da parte del PM al GIP/riesame non è di per sé vizio, purché la scelta del materiale presentato non impedisca al giudice di svolgere un controllo ragionevole della vicenda.
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