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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14813/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 02/12/2024 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (17/09/2024) per reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e reati-fine). Difese hanno censurato: carente o apparente motivazione del Tribunale del riesame, in particolare rispetto all'identificazione (comparazione visiva/fonica) di soggetti intercettati; omessa o insufficiente valutazione della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; uso, nella motivazione, di elementi relativi a un fatto (capo 18) per il quale il GIP aveva escluso la gravità indiziaria; e illogicità nel ritenere la partecipazione associativa sulla base di singoli episodi non meglio collegati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Cicalese Emanuele limitatamente al capo 7 (associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90), annullando l'ordinanza nella parte relativa a quel capo e rinviando al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso di Cicalese è stato rigettato. I ricorsi di Mangiapili Vincenzo e di Troncone Carlo sono stati rigettati nella loro interezza: la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame circa la gravità indiziaria a loro carico (anche valorizzando dichiarazioni di collaboratori, riscontri investigativi e attività di osservazione/telecamere e intercettazioni).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Regola il riesame delle misure cautelari; la Corte afferma che il P.M. non è obbligato a trasmettere integralmente tutti gli atti d'indagine al GIP/Tribunale del riesame: può selezionare il materiale probatorio da presentare a supporto della richiesta cautelare

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Ai fini cautelari è sufficiente la gravità indiziaria (comma 1); in sede cautelare non si richiedono i requisiti di precisione e concordanza propri del giudizio di merito (art.192, comma 2), come ribadito dalla Corte

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disciplina la valutazione della prova dichiarativa (precisione e concordanza) ma la Corte ricorda che i criteri completi dell'art.192 non sono integralmente applicabili nella fase cautelare; tuttavia il giudice deve comunque valutare, in termini compatibili con la fase, la credibilità e i riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Norma sulle fattispecie di traffico/detenzione di stupefacenti: contestati vari episodi-reato (reati-fine) valutati come elementi indiziari per l'associazione

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ricorda che, ai fini dell'associazione, può essere sufficiente il coinvolgimento anche in un singolo episodio se la condotta dimostra l'inserimento nelle dinamiche operative del gruppo

  • art. 416-bis cod. pen.

    menzionato come aggravante

    Richiamato quale riferimento all'aggravamento per partecipazione ad associazione di tipo mafioso / strutturata (uso descrittivo nell'ordinanza, ai fini delle aggravazioni contestate)

Massime di principio

  • In sede di misure cautelari la Corte di legittimità controlla solo la sufficienza logico-giuridica della motivazione e la presenza di manifesta illogicità: non rientra nella sua funzione rivalutare i fatti o la prova nel merito.
  • Per la concessione della misura cautelare è richiesto il requisito della gravità indiziaria; non si applicano nella stessa misura i criteri di precisione e concordanza richiesti per la decisione di merito, quindi riscontri anche 'tendenziali' alle chiamate in correità possono essere ritenuti significativi.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono fondare misure cautelari se accompagnate da riscontri esterni anche parziali; il giudice deve comunque valutare almeno sommariamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni.
  • Dubbi sull'identificazione visiva o fonica sono rilevanti se la motivazione del giudice è manifestamente carente o illogica; tuttavia la mera assenza di verbali formali di comparazione non rende automaticamente invalida l'individuazione se vi sono elementi convergenti (intercettazioni, appellativi, riscontri anagrafici, conversazioni informative).
  • L'uso nel ragionamento di elementi relativi a fatti per i quali il giudice di primo grado ha escluso la gravità indiziaria può determinare insufficienza logica della motivazione e condurre all'annullamento parziale del provvedimento.
  • La mancata trasmissione integrale di videoriprese o altre prove materiali da parte del PM al GIP/riesame non è di per sé vizio, purché la scelta del materiale presentato non impedisca al giudice di svolgere un controllo ragionevole della vicenda.

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