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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34035/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva agito per ottenere la condanna solidale del comune e del dirigente dell'ufficio tecnico al risarcimento dei danni asseritamente subiti per aver confidato nella legittimità di due permessi di costruire, poi annullati in sede amministrativa dopo il ricorso dei confinanti. Secondo la ricorrente, il comune avrebbe assentito un fabbricato non consentito dalla disciplina urbanistica; dopo l'annullamento dei titoli edilizi era stato emesso un ordine di demolizione, poi convertito in sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, con condanna al pagamento della somma corrispondente al valore delle opere come danno emergente e rigetto delle altre voci di danno. La corte d'appello aveva invece riformato integralmente la decisione, rigettando la domanda risarcitoria. In cassazione la società deduceva violazione degli artt. 1218, 1127, 2043, 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato la responsabilità come extracontrattuale, pur in presenza di una responsabilità da contatto sociale, con conseguente ultra petita e errata ripartizione dell'onere della prova; inoltre contestava il giudizio di insussistenza della colpa della P.A. e del funzionario, ritenendo che fossero state sottovalutate circostanze di fatto indicative della colpevolezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. e sulla qualificazione della domanda fosse inconferente, perché la corte d'appello aveva affermato l'esistenza di un giudicato interno sulla natura aquiliana dell'azione e non aveva pertanto operato una nuova qualificazione officiosa. Ha inoltre rilevato che la censura sul riparto dell'onere della prova non colpiva la reale ratio decidendi, essendo la decisione fondata sulla positiva dimostrazione dell'assenza di colpa da parte dei convenuti, e che le ulteriori contestazioni miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Infine ha osservato che il ricorso non censurava un'ulteriore autonoma ratio della sentenza impugnata, relativa all'insussistenza di un danno ingiusto risarcibile, poiché il bene della vita perseguito dalla società era l'edificazione in contrasto con la strumentazione urbanistica e dunque non meritevole di tutela risarcitoria. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di legittimità e le ulteriori somme ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione; la Corte ha escluso la violazione perché la qualificazione della domanda era coperta da giudicato interno in appello

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere una responsabilità contrattuale da contatto sociale, non accolta

  • art. 1127 c.c.

    richiamato nel ricorso, senza che la decisione ne faccia un'applicazione specifica

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nel ricorso e coerente con l'impostazione aquiliana della domanda riconosciuta dalla corte d'appello

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per lamentare un’asserita inversione dell’onere probatorio; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente perché la decisione si fondava sulla prova dell'assenza di colpa

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato nel procedimento camerale accelerato; la Corte ha affermato che l'istanza di decisione può essere letta, nei limiti funzionali, come memoria difensiva

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per affermare che l'eventuale anticipazione in istanza di contenuti difensivi non ne comporta l'irritualità se è raggiunto lo scopo dell'atto

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori in favore dei controricorrenti e della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; se il motivo non si confronta con la motivazione decisiva, è inammissibile per inconferenza.
  • La deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. presuppone che il giudice abbia realmente pronunciato su un tema estraneo al petitum o alla causa petendi; non vi è ultrapetizione quando il giudice si limita a prendere atto di una qualificazione della domanda coperta da giudicato interno.
  • Le contestazioni sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione degli indizi di colpa non sono scrutinabili in cassazione come errori di diritto, salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • La censura sul riparto dell'onere della prova è non pertinente quando il giudice di merito abbia deciso sulla base di una prova positiva del fatto contrario, anziché sulla regola di distribuzione dell'onere probatorio.
  • Se la domanda risarcitoria è fondata sull'illegittimo affidamento in titoli edilizi che consentivano un'opera urbanisticamente non assentibile, il bene della vita preteso può risultare non meritevole di tutela risarcitoria ove l'interesse perseguito sia l'edificazione in contrasto con la disciplina urbanistica.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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