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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19039/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 474 c.p. con due censure principali: 1) errata applicazione dell'art. 69, comma 4, c.p. per aver escluso la prevalenza della circostanza attenuante speciale (art. 62, n.4 c.p.) sulla recidiva; richiamava la pronuncia della Corte Costituzionale n.141/2023 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di quella previsione normativa; 2) mancata conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria, contestando la motivazione della Corte territoriale che aveva rifiutato la sostituzione sulla base della presunta impossibilità di pagamento dell'imputato e della sua scarsa stabilità lavorativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato su entrambi i punti. Ha stabilito che la Corte d'appello non poteva più applicare il divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, comma 4, c.p. alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.141/2023, e ha disposto l'annullamento della decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame della dosimetria e della comparazione tra attenuanti e recidiva. Inoltre la Cassazione ha ritenuto errato il rigetto della richiesta di conversione in pena pecuniaria basato unicamente sulle condizioni economiche dell'imputato, ricordando che la pena pecuniaria può essere calibrata (ai sensi dell'art. 56‑quater L. 689/81, come introdotto dal d.lgs. n.150/2022) tenendo conto delle condizioni economiche e che non può essere esclusa in partenza per povertà; ha quindi disposto che la questione della sostituzione sia riesaminata nel rinvio.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Norma che definisce il reato per cui l'imputato è stato condannato; utilizzata come fatto-reato di riferimento nel procedimento.

  • art. 62, primo comma, n.4 cod. pen.

    Circostanza attenuante (danno patrimoniale di particolare tenuità) riconosciuta dalla Corte territoriale e che il ricorrente chiedeva dovesse prevalere sulla recidiva.

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    Precedentemente vietava la prevalenza dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 sulla recidiva; la Corte costituzionale (sent. n.141/2023) ne ha dichiarato l'illegittimità limitatamente a quella parte, rendendo inesigibile l'automatismo di preclusione adottato dalla Corte d'appello.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Disposizione sulla recidiva; la sua valutazione non può più automaticamente prevalere sulle attenuanti ex art.62 n.4 dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art.69, comma 4.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 141/2023

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte dell'art.69, comma 4, c.p. che impediva la prevalenza dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 sulla recidiva; decisione vincolante per la successiva valutazione delle circostanze.

  • art. 56-quater, legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. n.150/2022)

    «Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.»

    Prevede l'ampia forbice per il valore giornaliero (5-2.500 euro) e obbliga il giudice a tarare la pena pecuniaria sulle condizioni economiche e di vita dell'imputato, evitando che la povertà precluda l'accesso alla pena sostitutiva.

  • art. 133-ter cod. pen.

    Richiamato dall'art.56-quater: disciplina modalità di pagamento (es. rateazione) della pena pecuniaria per evitare discriminazioni in base alle condizioni economiche.

  • d.lgs. n.150/2022

    Ha rivisto la disciplina delle pene sostitutive (introducendo l'art.56-quater) e ha fornito elementi per la determinazione della pena pecuniaria; la Corte interpreta la nuova disciplina come strumento che permette la calibratura della pena anche per soggetti in condizioni economiche disagiate.

  • art. 63, comma 2, cod. pen.

    Norma richiamata come criterio per la rideterminazione della pena quando le circostanze attenuanti prevalgono sulle aggravanti; la Corte ha imposto che la Corte territoriale proceda a nuova dosimetria.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U. n.24476/2010, sentenza Gagliardi e altre)

    Richiamate per riaffermare il principio che la pena pecuniaria può essere applicata anche a persone in condizioni economiche disagiate e che la prognosi di inadempimento ostativa riguarda le pene sostitutive con prescrizioni, non la pena pecuniaria.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.141/2023, i giudici non possono più applicare automaticamente il divieto di prevalenza dell'attenuante di particolare tenuità sulla recidiva (art.69, comma 4 c.p.); devono comparare le circostanze eterogenee e, se del caso, riconoscere la prevalenza dell'attenuante con conseguente rideterminazione della pena.
  • Il giudice non può escludere in partenza la sostituzione di una pena detentiva breve con la pena pecuniaria sulla base della sola incapacità economica del condannato; la misura pecuniaria va calibrata in base alle condizioni economiche e familiari (art.56‑quater L.689/81) e può prevedere rateazione (art.133‑ter c.p.).
  • La valutazione sulla sostituibilità della pena deve concentrarsi sulla funzione rieducativa e preventiva della pena pecuniaria e sulla prognosi di recidiva, non sulla mera previsione di insolvenza; la misura concreta può essere modulata entro l'intervallo previsto per garantire efficacia ed esigibilità.
  • In caso di incertezza sulle condizioni economiche del reo, il giudice ha poteri di indagine (anche ex art.545-bis c.p.p.) per acquisire elementi utili prima di decidere sulla sostituzione o sulla misura della pena pecuniaria.
  • Se la Corte d'appello aveva applicato criteri ormai incompatibili con la giurisprudenza costituzionale o con la nuova disciplina sulle pene sostitutive, la Cassazione può annullare limitatamente alla parte sanzionatoria e disporre il rinvio per nuova dosimetria.

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