Cassazione Civile, Ordinanza n. 18974/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano impugnato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla compravendita di un terreno che, nell'atto notarile, era stato indicato come pertinenza dell'abitazione. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello confermando il rigetto di primo grado. In cassazione i ricorrenti articolavano due motivi: con il primo deducevano violazione di legge, richiamando l'art. 827 c.c., sostenendo che il giudice di merito non avesse considerato il vincolo pertinenziale impresso al terreno al momento della compravendita; con il secondo lamentavano violazione di legge e motivazione illogica per mancanza di prove e di istruttoria a supporto dell'avviso di liquidazione, riproponendo in sostanza censure rivolte all'atto impositivo e non alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, poiché la sentenza di merito aveva già accertato che il terreno era posto a notevole distanza dall'abitazione e quindi non poteva essere qualificato come pertinenza. Ha inoltre rilevato che il secondo motivo non censurava realmente la sentenza d'appello, ma riproponeva acriticamente le doglianze svolte nei gradi di merito contro l'avviso di liquidazione, configurando un non motivo ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 827 c.c.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta qualificazione pertinenziale del terreno, ma senza che la Corte ne ricavi una diversa conclusione, poiché il motivo è stato ritenuto inammissibile per indebita rivalutazione del fatto
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre tesi difensive già disattese e non censura specificamente la sentenza impugnata, risolvendosi in un non motivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la formale deduzione di una violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La qualificazione di un bene come pertinenza, quando dipenda da accertamenti fattuali sulla relazione tra i beni, è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità e non mediante richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle censure già svolte nei precedenti gradi, senza critica specifica alle argomentazioni del giudice d'appello, integra un motivo inammissibile.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito mediante doglianze dirette ad aggredire l'atto amministrativo o la valutazione di fatto già compiuta nei gradi precedenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18819/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18820/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18821/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18822/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18823/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18824/2024 del 10/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →