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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A565 n. 30659 del 13/06/2023

COMOCALOR/PREZZO DEL TELERISCALDAMENTO

AGCMA565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dispone l’avvio di un’istruttoria nei confronti di A2A S.p.A., Comocalor S.p.A. e Acinque Ambiente S.r.l. per verificare se la determinazione del prezzo del teleriscaldamento nella rete di Como integri un abuso di posizione dominante. L’Autorità ritiene che la rete locale di teleriscaldamento costituisca un mercato rilevante distinto, in cui il gestore è monopolista, e che la tariffa applicata da Comocalor, basata sull’andamento del prezzo del gas nonostante una produzione di calore prevalentemente da rifiuti, possa aver determinato prezzi eccessivi e extraprofitti non giustificati nel biennio 2021-2022. Non vi è accertamento finale dell’infrazione, ma solo apertura del procedimento istruttorio ex art. 14 l. 287/1990.

A2A/Comocalor/Acinque Ambiente – presunto abuso di posizione dominante nel prezzo del teleriscaldamento a Como; avvio istruttoria

A2A/Comocalor/Acinque Ambiente – presunto abuso nel prezzo del teleriscaldamento a Como

Il provvedimento riguarda il settore del teleriscaldamento e dispone l’avvio di un’istruttoria nei confronti di A2A S.p.A., Comocalor S.p.A. e Acinque Ambiente S.r.l. L’Autorità ipotizza che la tariffazione applicata alla rete di Como possa integrare un abuso di posizione dominante, per effetto di un meccanismo di prezzo ritenuto potenzialmente eccessivo rispetto ai costi effettivi di produzione del calore.

Origine del procedimento e quadro fattuale

Il caso prende avvio da segnalazioni pervenute a partire dal settembre 2022, che lamentavano l’onerosità delle tariffe del teleriscaldamento e la difficoltà per gli utenti di staccarsi dalla rete e adottare un diverso sistema di riscaldamento. Le segnalazioni richiamavano incrementi dei corrispettivi non spiegabili, in particolare per reti alimentate da fonti diverse dal gas naturale.

Gli uffici AGCM hanno quindi inviato al gruppo A2A una richiesta di informazioni il 2 dicembre 2022, relativa alle reti gestite, alle fonti energetiche utilizzate, ai criteri di determinazione dei prezzi, all’andamento dei costi delle materie prime, ai costi di recesso e all’eventuale presenza di sussidi. Le risposte sono state rese nel gennaio 2023 e integrate il 19 aprile 2023.

Parti coinvolte

Il gruppo A2A opera nel settore energetico e del teleriscaldamento tramite diverse società. Nel caso di specie rilevano:

  • A2A S.p.A., holding del gruppo;
  • Comocalor S.p.A., affidataria del servizio pubblico di teleriscaldamento nel Comune di Como;
  • Acinque Ambiente S.r.l., società del gruppo Acinque che gestisce servizi ambientali e l’impianto di recupero energia da rifiuti non riciclabili di Como.

L’istruttoria riguarda il biennio 2021-2022.

Il settore del teleriscaldamento e il mercato rilevante

L’Autorità descrive il teleriscaldamento come un sistema di fornitura di calore e acqua calda sanitaria alternativo alle caldaie a gas, alimentabile da fonti diverse, tra cui gas naturale, biomasse e rifiuti. Il settore, in Italia, presenta una forte concentrazione nel Nord e nel Centro e opera normalmente in regime di monopolio naturale della rete.

L’AGCM ritiene che il teleriscaldamento costituisca un mercato rilevante distinto dalle altre tecnologie di riscaldamento, perché la sostituibilità con i sistemi tradizionali è limitata e gli switching costs sono elevati. La dimensione geografica del mercato è locale, coincidente con l’estensione della singola rete. In tale perimetro, il gestore detiene una posizione dominante nella fornitura del calore agli utenti allacciati.

Le reti del gruppo A2A e le modalità tariffarie

Il provvedimento ricostruisce le principali reti del gruppo A2A. Per Brescia, Milano e Bergamo, gestite da A2A Calore e Servizi, il prezzo del calore è calcolato con una formula che combina il costo del gas naturale e il valore dell’energia elettrica non prodotta, ponderando le quote di produzione da fonte fossile e non fossile. Per altre reti, inclusa Como, il gruppo adotta formule fondate sul c.d. “costo evitato”, con aggiornamenti collegati alle variazioni ARERA del costo della materia prima gas.

Per Como, la rete è alimentata in prevalenza da rifiuti, con un contributo minoritario del gas. Il gestore applica una tariffa binomia: oltre alla parte variabile, la quota fissa annuale è aumentata in modo significativo, passando da 2.880 euro per mc/h nel gennaio 2021 a 7.702 euro per mc/h nel dicembre 2022.

Valutazioni dell’Autorità sulla condotta

L’AGCM osserva che, nel contesto del forte aumento delle quotazioni del gas naturale dalla fine del 2021, il ricorso a una tariffa che segue l’andamento del gas per una rete che produce il calore principalmente da rifiuti può trasferire ai consumatori un onere eccessivo e non giustificato dai costi effettivi. Secondo l’Autorità, non vi sarebbe ragione di applicare alla rete di Como prezzi che riflettono l’andamento del gas, poiché l’input da rifiuti non avrebbe registrato aumenti di costo comparabili.

Il provvedimento sottolinea inoltre che tale formula avrebbe impedito agli utenti di beneficiare appieno del vantaggio economico derivante dalla scelta di una fonte di calore diversa dal gas naturale in un periodo di prezzi energetici eccezionalmente elevati.

Qualificazione giuridica e avvio dell’istruttoria

Alla luce degli elementi acquisiti, l’AGCM ritiene che le condotte descritte possano integrare una violazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), legge 287/1990, cioè un abuso di posizione dominante consistente nell’applicazione di prezzi eccessivi. Il provvedimento richiama il fatto che la regolazione ARERA non disciplina il prezzo di vendita del calore agli utenti allacciati alla rete, lasciandolo alla libera determinazione del gestore, con conseguente competenza dell’Autorità antitrust.

L’Autorità delibera quindi l’avvio dell’istruttoria nei confronti di A2A S.p.A., Comocalor S.p.A. e Acinque Ambiente S.r.l., senza adottare misure sanzionatorie o accertare definitivamente l’infrazione in questa fase.

Dispositivo e termini procedurali

Il provvedimento dispone:

  • l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14 l. 287/1990;
  • il termine di 60 giorni per la richiesta di audizione delle parti;
  • la nomina della dott.ssa Ginevra Marandola quale responsabile del procedimento;
  • la possibilità di visione degli atti presso la Direzione Trasporti, Energia e Ambiente;
  • la conclusione del procedimento entro il 31 luglio 2024.

Non risultano nel provvedimento sanzioni, impegni o misure cautelari, trattandosi di un atto di avvio dell’istruttoria.

Punti principali

Origine del procedimento e contesto segnalazioni

Dal settembre 2022 sono pervenute segnalazioni sull’onerosità delle tariffe del teleriscaldamento e sulle difficoltà di disconnessione dalla rete. Le contestazioni riguardavano aumenti ritenuti non giustificati, soprattutto per reti alimentate da fonti diverse dal gas. L’AGCM ha richiesto informazioni ad A2A il 2 dicembre 2022 e ha completato l’acquisizione dei dati nel 2023.

Parti coinvolte

Le parti indicate sono A2A S.p.A., holding del gruppo attivo anche nel teleriscaldamento; Comocalor S.p.A., affidataria del servizio pubblico di teleriscaldamento del Comune di Como; e Acinque Ambiente S.r.l., società del gruppo Acinque che gestisce la raccolta e il trattamento dei rifiuti e l’impianto di recupero energia di Como, da cui proviene il calore per la rete comasca.

Mercato rilevante e posizione dominante

L’Autorità qualifica il teleriscaldamento come mercato rilevante distinto dalle altre tecnologie di riscaldamento, con dimensione geografica locale coincidente con ciascuna rete. In ciascuna area la rete è non replicabile e il gestore detiene una posizione dominante, di fatto monopolistica, nella fornitura del calore agli utenti allacciati.

Condotta contestata

Per la rete di Como, alimentata prevalentemente da calore da termovalorizzazione dei rifiuti, è contestato l’uso di una tariffa binomia la cui componente variabile segue le variazioni del prezzo del gas naturale. L’AGCM osserva che tale meccanismo, in assenza di correttivi per livelli eccezionalmente elevati del gas, può trasferire sui consumatori oneri non giustificati dal reale costo di produzione, aggravati dall’aumento della quota fissa annuale.

Qualificazione giuridica e esito

Le condotte sono ritenute suscettibili di integrare una violazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), l. 287/1990, cioè un abuso di posizione dominante per prezzi eccessivi. Il provvedimento non accerta l’infrazione, ma delibera l’avvio dell’istruttoria nei confronti delle tre società, fissando il termine di conclusione al 31 luglio 2024.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfueart. 3 legge 287/1990mercato rilevanteteleriscaldamentoprezzi eccessivi

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