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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I858 n. 30675 del 19/06/2023

COMUNE DI LIVIGNO/PREZZO DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

AGCMI858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che alcuni distributori di carburanti operanti nel territorio di Livigno hanno posto in essere un’intesa unica, complessa e continuata, consistente in scambi settimanali di e-mail con indicazioni dei prezzi futuri di benzina e gasolio da applicare nei rispettivi impianti. La condotta è stata qualificata come restrittiva per oggetto, in violazione dell’art. 2 l. 287/1990, nel mercato locale della distribuzione di carburanti su rete stradale ordinaria a Livigno. Sono state escluse dal novero dei partecipanti, per insufficienza probatoria, C-Energia, Market S.Anton e GMF. L’Autorità ha irrogato sanzioni pecuniarie a carico del gruppo Cusini in solido, di Bondi, Global Service e Silroc, ordinando la cessazione immediata dei comportamenti.

Livigno: accertata intesa tra distributori di carburanti per fissazione concertata dei prezzi futuri; sanzioni irrogate a gruppo Cusini, Bondi, Global Service e Silroc

Comune di Livigno / prezzo dei carburanti per autotrazione

L’Autorità ha accertato un’intesa orizzontale tra diversi distributori di carburanti operanti a Livigno, consistente nello scambio settimanale di e-mail con indicazioni sui prezzi futuri di benzina e gasolio da applicare al pubblico. Il procedimento è stato avviato nel 2022 e si è concluso con un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 2 della l. 287/1990.

Parti e assetto del mercato

L’istruttoria ha riguardato Cus.Car., Tre.Car., Ges.Car., Cu.Ba., Fibo, Bondi, Silroc, Global Service, C-Energia, Market S-Anton e GMF. L’Autorità ha ritenuto che Cus.Car., Tre.Car., Ges.Car., Cu.Ba. e Fibo fossero riconducibili a un unico centro di interesse, denominato gruppo Cusini, per l’assetto proprietario e per la gestione amministrativa unificata tramite CEDA.

Mercato rilevante e contesto economico

Il mercato rilevante è stato definito come la distribuzione al dettaglio di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria nel territorio di Livigno. L’Autorità ha valorizzato il regime fiscale speciale del Comune, zona extra-doganale, in cui non si applicano accise e IVA, ma solo i diritti speciali. In tale contesto, i distributori di Livigno costituiscono un mercato locale distinto, anche per la distanza degli impianti esterni più vicini, situati a Bormio.

Le comunicazioni di prezzo

L’elemento centrale della fattispecie è rappresentato da una serie di e-mail inviate, quantomeno, dal 12 ottobre 2012 al 5 aprile 2022 da un ex dipendente comunale. Le e-mail, inviate con cadenza settimanale a un indirizzario visibile ai destinatari, riportavano una tabella con i prezzi "aggiornati" e "precedenti" di benzina e gasolio, con indicazione della decorrenza dei nuovi valori. L’Autorità ha ritenuto che si trattasse di indicazioni di prezzo future e non di mere statistiche o dati pubblici rielaborati.

Riscontri istruttori sul parallelismo dei prezzi

La Guardia di Finanza e il NSA avevano già rilevato, tramite il portale Osservaprezzi carburanti e il sito locale valtellinamobile.it, un’identicità dei prezzi praticati nei distributori di Livigno. L’Autorità ha poi acquisito una serie storica dal 2014 a gennaio 2022, che ha mostrato un parallelismo perfetto dei prezzi e una deviazione standard pari a zero per benzina e gasolio, confermando la piena corrispondenza tra i prezzi comunicati e quelli applicati sul mercato.

Difese delle parti

Le imprese hanno sostenuto, in sintesi, che le comunicazioni riflettessero una prassi storica del Comune di Livigno, preesistente alla liberalizzazione dei prezzi, e che servissero a trasmettere dati pubblici e a mantenere prezzi calmierati. Global Service e Silroc hanno inoltre affermato che il parallelismo dei prezzi derivasse dalla struttura del mercato locale e non da un coordinamento illecito. Bondi ha anche sollevato una censura procedurale sulla CRI, lamentando una lesione del diritto di difesa, mentre Silroc ha chiesto di considerare un orizzonte temporale più ristretto.

Valutazioni dell’Autorità sulla concertazione

L’AGCM ha respinto le difese, osservando che la presunta origine comunale, anche se fosse esistita in passato, non rileva per le condotte reiterate dal 2012 in avanti, in piena vigenza della normativa antitrust. L’Autorità ha valorizzato il fatto che le e-mail costituivano un coordinamento esplicito dei prezzi futuri, con eliminazione dell’incertezza competitiva, e che il loro contenuto era sistematicamente seguito dalle imprese. La presenza di destinatari non sempre coincidenti con tutti gli operatori non è stata ritenuta idonea a escludere l’intesa.

Qualificazione giuridica

La condotta è stata qualificata come intesa unica, complessa e continuata, riconducibile alle nozioni di accordo e/o pratica concordata, e come restrizione della concorrenza per oggetto. L’Autorità ha evidenziato che, in caso di cartello di prezzi, non è necessario dimostrare gli effetti concreti sul mercato, essendo la natura stessa della condotta idonea a ledere il normale gioco concorrenziale.

Gravità, durata e sanzioni

L’infrazione è stata giudicata molto grave, perché segreta, orizzontale, finalizzata alla fissazione dei prezzi e coinvolgente la maggior parte degli operatori attivi nel mercato di riferimento. La durata è stata calcolata dal 12 ottobre 2012 al 5 aprile 2022. Ai fini sanzionatori, l’Autorità ha applicato i criteri dell’art. 15 l. 287/1990 e delle Linee guida del 2014, assumendo una percentuale del 15% del valore delle vendite interessate e ricorrendo al limite del 10% del fatturato mondiale per adeguare le sanzioni al massimo edittale. Sono state irrogate le seguenti ammende: 2.687.504,20 euro al gruppo Cusini in solido, 233.353,20 euro a Bondi, 695.281,40 euro a Global Service e 671.048,17 euro a Silroc.

Esclusioni dall’addebito

L’Autorità ha ritenuto non sufficienti gli elementi probatori per contestare la partecipazione di C-Energia, Market S-Anton e GMF. In particolare, ha osservato che, pur essendo emerso un parallelismo di prezzi anche per tali soggetti, mancavano documenti idonei a dimostrare la loro inclusione nell’indirizzario delle e-mail o una partecipazione consapevole al coordinamento.

Dispositivo e adempimenti

Il provvedimento ordina ai soggetti sanzionati di cessare immediatamente i comportamenti accertati e di non porre in essere condotte analoghe in futuro. Le sanzioni devono essere pagate entro 90 giorni dalla notificazione, con possibilità di rateizzazione per le imprese in difficoltà economica. Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Punti principali

Origine del procedimento e parti coinvolte

Il procedimento è stato avviato nel marzo 2022 a seguito di una segnalazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, basata anche su elementi raccolti dalla Guardia di Finanza di Bormio e su documentazione reperita in un distinto procedimento penale. Le società inizialmente interessate erano Cus.Car., Tre.Car., Ges.Car., Cu.Ba., Fibo, C-Energia, Market S-Anton, GMF, Bondi, Silroc e Global Service. In corso di istruttoria l’Autorità ha considerato cinque società del gruppo Cusini come unico centro di interesse.

Mercato rilevante e contesto locale

Il mercato rilevante è stato individuato nella distribuzione al dettaglio di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria nel territorio di Livigno. L’Autorità ha valorizzato il particolare status extra-doganale del Comune e il conseguente regime fiscale agevolato, che elimina accise e IVA e rende il mercato locale distintivo rispetto alle aree limitrofe. I distributori sono numerosi e concentrati in un’area geografica limitata, con scarsa sostituibilità con gli impianti esterni a Livigno.

Condotta contestata: scambio sistematico di e-mail sui prezzi futuri

È stato accertato che, almeno dal 12 ottobre 2012 al 5 aprile 2022, una persona fisica ex dipendente comunale inviava settimanalmente e-mail a un indirizzario visibile ai riceventi, contenenti i prezzi "aggiornati" e la decorrenza dei prezzi futuri per benzina e gasolio. Le comunicazioni avevano oggetto standardizzato e indicavano un riferimento di prezzo comune per i distributori di Livigno. L’Autorità ha ritenuto che tali comunicazioni non fossero mere informazioni statistiche, ma istruzioni coordinate sui prezzi da applicare.

Valutazione probatoria e qualificazione giuridica

L’AGCM ha attribuito rilievo decisivo alla corrispondenza tra i prezzi comunicati e quelli effettivamente praticati, ricostruita tramite il database Osservaprezzi del MIMIT e controlli a campione. La condotta è stata qualificata come intesa unica, complessa e continuata, riconducibile sia al concetto di accordo sia a quello di pratica concordata, e come restrizione della concorrenza per oggetto, senza necessità di dimostrare effetti concreti sul mercato. La segretezza è stata ravvisata nell’uso di e-mail private e di un indirizzario non pubblico.

Esito, sanzioni e soggetti esclusi

L’Autorità ha accertato la violazione dell’art. 2 l. 287/1990 nei confronti del gruppo Cusini, di Bondi, di Global Service e di Silroc, ordinando la cessazione immediata delle condotte e l’astensione da comportamenti analoghi. Sono state irrogate le seguenti sanzioni: 2.687.504,20 euro al gruppo Cusini in solido, 233.353,20 euro a Bondi, 695.281,40 euro a Global Service e 671.048,17 euro a Silroc. Nessuna infrazione è stata contestata, per insufficienza di elementi, a C-Energia, Market S-Anton e GMF.

Come è indicizzato

Materieintese restrittivecartellofissazione dei prezziscambio di informazioniart. 2 l. 287/1990art. 101 tfuemercato rilevantesanzioni antitrust

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