Sentenza del 05/11/2015 n. 8930 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES-IRPEG - Costi black list - Fornitore svizzero - Disapplicazione art. 110, comma 10, T.U.I.R. - Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Svizzera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il recupero a tassazione dei costi pagati a un fornitore residente in Svizzera, sostenendo che l'art. 110, comma 10, del T.U.I.R., relativo ai costi verso operatori situati in Paesi a fiscalità privilegiata, dovesse essere disapplicato perché incompatibile con l'art. 25, comma 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera. Ha inoltre dedotto l'illegittimità dei decreti ministeriali che inserivano la Svizzera nelle liste dei Paesi black list, in quanto aventi natura sostanzialmente normativa e adottati senza il procedimento previsto dall'art. 17 della legge n. 400/1988. Infine, ha sostenuto che l'inclusione della Svizzera fosse irragionevole, considerata l'esistenza della Convenzione bilaterale e degli obblighi di cooperazione tra i due Stati.
La decisione
Dal testo fornito emerge il principio secondo cui la Convenzione Italia-Svizzera prevale sulla disciplina interna incompatibile: le spese pagate a un residente svizzero devono quindi essere considerate deducibili, senza applicazione automatica delle limitazioni previste dall'art. 110, comma 10, del T.U.I.R. Sono inoltre ritenuti disapplicabili i decreti ministeriali di individuazione dei Paesi black list, qualora adottati in violazione delle forme richieste per gli atti regolamentari. Il contenuto è formulato come una massima favorevole al contribuente; non sono però indicati nel testo gli estremi della sentenza né il dispositivo formale, sicché l'esito viene ricostruito come accoglimento della contestazione e riconoscimento della deducibilità dei costi.
Norme richiamate
Art. 25, comma 3, della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, firmata il 9 marzo 1976
Le spese pagate da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa.
La disposizione convenzionale è stata interpretata come prevalente sulla normativa interna incompatibile e idonea a garantire la deducibilità dei costi corrisposti a residenti svizzeri.
Art. 110, comma 10, del T.U.I.R.
La limitazione alla deducibilità dei costi sostenuti nei confronti di soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata deve essere disapplicata quando contrasta con una norma convenzionale applicabile.
Art. 17 della legge n. 400/1988
I provvedimenti ministeriali che individuano i Paesi black list sono stati ritenuti suscettibili di disapplicazione se, avendo natura sostanzialmente normativa, non sono stati adottati secondo il procedimento previsto per i regolamenti.
Massime di principio
- In materia tributaria, una convenzione internazionale ratificata ed efficace può prevalere sulla disciplina interna incompatibile; il contribuente può quindi invocarne direttamente le disposizioni rilevanti.
- La deducibilità di costi verso soggetti esteri non può essere negata automaticamente sulla sola base dell'inclusione del Paese in una lista black list, quando trovi applicazione una specifica norma convenzionale più favorevole.
- Gli atti amministrativi che individuano categorie di contribuenti o Paesi ai fini di limitazioni fiscali devono rispettare la corretta base legale e il procedimento previsto; in caso contrario possono essere disapplicati dal giudice tributario.
- L'esistenza di una convenzione contro le doppie imposizioni e di obblighi di cooperazione tra gli Stati è un elemento rilevante per valutare la legittimità dell'assimilazione di un Paese a una giurisdizione non cooperativa, ma occorre verificare la versione normativa applicabile al periodo d'imposta controverso.
- Anche quando il costo è astrattamente deducibile, restano necessari la prova dell'effettività, dell'inerenza, della competenza e della congruità dell'operazione, nonché il rispetto degli ulteriori requisiti documentali previsti dalla normativa vigente.
Testo integrale
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