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Sentenza

Sentenza n. 16737/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202605404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., preso atto della dichiarazione del ricorrente circa il venir meno della controversia. Ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero della Salute e del Dipartimento della Programmazione, dei Dispositivi Medici, del Farmaco e delle Politiche in Favore del Servizio Sanitario sull’istanza del ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento imputato al Ministero della Salute e al Dipartimento competente. Il testo non specifica il contenuto dell’istanza né espone ulteriori motivi di ricorso. Con memoria del 24 settembre 2026 il ricorrente ha dichiarato che era intervenuta la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    ricorso avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il ricorso è stato proposto con l’azione contro il silenzio-inadempimento prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a.; la sentenza non ne espone ulteriormente i presupposti o l’applicazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Vista la memoria del 24.9.2026, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere; Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.

    Il TAR ha richiamato l’art. 34, comma 5, c.p.a. nel dichiarare cessata la materia del contendere, dopo la dichiarazione del ricorrente che la controversia era venuta meno.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio contro il silenzio-inadempimento, il ricorrente dichiara che la controversia è venuta meno, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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