Cassazione Civile, Ordinanza n. 27327/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un saldo di conto corrente in favore della banca originaria nei confronti della società debitrice e di alcuni fideiussori. In opposizione, uno dei fideiussori ha dedotto la revoca del vincolo di garanzia dopo la sua fuoriuscita dalla compagine sociale e la decadenza della banca dall'azione ex artt. 1955 e 1957 c.c.; un altro soggetto è intervenuto aderendo alla difesa dell'opponente e proponendo, a sua volta, impugnazione incidentale. In appello la società cessionaria del credito ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado, che aveva revocato il decreto per il mancato rinvenimento del fascicolo di parte della banca, e la Corte d'appello ha ritenuto sufficiente la documentazione presente nel fascicolo di ufficio, respingendo l'opposizione e limitando la responsabilità del fideiussore opponente all'importo dell'esposizione alla data di efficacia del recesso. In cassazione i ricorrenti hanno censurato: 1) ultrapetizione e omesso esame per asserita errata interpretazione del motivo di appello della cessionaria e per mancata considerazione dell'assenza di documenti nel fascicolo monitorio; 2) erronea 'conferma' di un decreto ingiuntivo già revocato, con violazione dell'art. 653 c.p.c.; 3) omessa valutazione dei motivi di opposizione e del credito azionato; 4) erronea declaratoria di novità della domanda di garanzia fondata su titolo contrattuale; 5) omesso esame sulla sussistenza del credito; 6) statuizione sulle spese, contestata sia per le ragioni della soccombenza sia per la posizione della banca e della cessionaria. Nel ricorso incidentale uno dei coobbligati ha inoltre dedotto l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei suoi confronti per mancata notifica e l'erronea condanna alle spese pur essendo solo chiamato in garanzia.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili le censure relative a ultrapetizione, omesso esame, asserita conferma del decreto revocato, omessa valutazione dei motivi di opposizione, novità della domanda di garanzia e omesso esame della prova del credito, rilevando in sintesi che molte doglianze miravano in realtà a contestare l'interpretazione dei motivi di appello o la valutazione del materiale probatorio, attività riservate al giudice di merito, e che mancavano la specificità e l'indicazione puntuale delle norme violate o del fatto storico decisivo omesso. Quanto alle spese, la Corte ha affermato che la soccombenza si determina secondo il principio di causalità, a prescindere dalle ragioni di merito o processuali che l'hanno prodotta, e che banca originaria e cessionaria, pur collegate da una cessione del credito, restano soggetti diversi, autonomamente costituiti e difesi, sicché ciascuna può ottenere la rifusione delle proprie spese. Ha inoltre respinto la doglianza incidentale sull'asserita mancata notifica del decreto al coobbligato, ritenendo che la sentenza impugnata non avesse realmente confermato l'efficacia del decreto nei suoi confronti ma avesse soltanto respinto l'opposizione proposta dall'altro fideiussore, e ha confermato la condanna alle spese del partecipante che aveva aderito all'appello e ne aveva condiviso l'esito soccombente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto o pronuncia oltre i limiti di petitum e causa petendi; non ricorre per la mera interpretazione dei motivi di appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge richiede l'indicazione specifica delle norme violate e il confronto tra il loro contenuto precettivo e la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico, preciso e decisivo; non è utilizzabile per contestare valutazioni probatorie o argomentazioni del giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente quanto alle ragioni della censura.
art. 653 c.p.c.
La Corte esclude che, nel caso concreto, vi sia stata una reviviscenza impropria del decreto ingiuntivo già revocato, poiché la sentenza d'appello si è limitata a respingere l'opposizione.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
La modificazione della domanda è ammessa solo se la nuova formulazione sostituisce la precedente in rapporto di alternatività e non se introduce una domanda ulteriore o aggiuntiva.
art. 1953 c.c.
Richiamato quale titolo legale della domanda di garanzia/manleva proposta nei confronti del coobbligato.
art. 1955 c.c.
Richiamato dall'opponente come base dell'eccezione di decadenza della garanzia.
art. 1957 c.c.
Richiamato dall'opponente come base dell'eccezione di decadenza dell'azione del creditore contro il fideiussore.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza secondo il principio di causalità; la parte soccombente sopporta anche le spese sostenute da soggetti diversi che abbiano autonomamente partecipato al giudizio e siano risultati vittoriosi.
art. 111 c.p.c.
Richiamato in tema di spese e corretto governo del processo, senza che sia ravvisata violazione nel caso concreto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice di merito si limiti a interpretare in modo ritenuto erroneo i motivi di appello o le difese delle parti, restando entro i confini del petitum e della causa petendi.
- Nel ricorso per cassazione il motivo di violazione di legge deve indicare specificamente la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il punto della decisione in contrasto con essa; in mancanza, la censura è inammissibile.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici, precisi e decisivi, non questioni giuridiche, valutazioni probatorie o critiche al ragionamento decisorio.
- La modifica della domanda introdotta con memoria ex art. 183 c.p.c. è ammissibile solo se la nuova formulazione sostituisce quella originaria in rapporto di alternatività e resta connessa alla medesima vicenda sostanziale, senza introdurre pretese ulteriori.
- In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eventuale improprietà lessicale del dispositivo d'appello non rileva se la sentenza non attribuisce efficacia reviviscente al decreto già revocato ma si limita a respingere l'opposizione.
- Le spese processuali si regolano secondo la soccombenza intesa come applicazione del principio di causalità: è tenuta a sopportarle la parte che ha dato causa al processo o alla sua protrazione con una pretesa infondata o con una resistenza ingiustificata.
- Soggetti diversi, ancorché legati da cessione del credito o da posizione processuale collegata, non diventano automaticamente un'unica parte: se si costituiscono con atti distinti e svolgono difese autonome, ciascuno può avere diritto alla rifusione delle proprie spese.
- Il partecipante al giudizio con intervento adesivo o adesione all'appello diventa parte processuale a tutti gli effetti e può essere condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata.
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