Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12934/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato del Lazio, -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- datato 3.11.2025, notificato all'odierno ricorrente il 10.11.2025 ed avente ad oggetto "Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria -OMISSIS- matr. -OMISSIS-".

Giustizia amministrativa202601114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rientro presso la Direzione della Casa Circondariale di provenienza, con sostituzione presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, motivato dalla mancata partecipazione a corsi per il conseguimento della patente di servizio di categoria B

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia penitenziaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 51 del d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, dell’art. 14 dell’Accordo Quadro Nazionale del 5 ottobre 2023 e dell’art. 2 del Protocollo d’Intesa Regionale del 24 gennaio 2019, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà manifesta, illogicità e abnormità. In particolare, ha contestato che la frequenza del corso e il possesso della patente di servizio di categoria B costituissero requisiti necessari per l’impiego presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti. Ha inoltre rilevato che il Protocollo d’Intesa Regionale era stato riportato dall’Amministrazione in termini non corrispondenti al testo effettivo, poiché la disposizione invocata non menzionava i compiti di autista, scorta e capo scorta né il possesso della patente. La precedente assegnazione al Nucleo, avvenuta nel 2010 all’esito di interpello, quando il ricorrente non possedeva la patente, era stata indicata quale ulteriore elemento incompatibile con la tesi dell’Amministrazione. Infine, il ricorrente aveva dedotto che la propria nota del 3 maggio 2024, con cui aveva dichiarato di non avere interesse al corso e chiesto chiarimenti e autorizzazione a non parteciparvi, era rimasta senza risposta per oltre un anno, nonostante le successive convocazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha riconosciuto l’interesse concreto e attuale del ricorrente, poiché l’atto incideva sull’incarico specialistico svolto dal 2010 e sul trattamento economico. Il giudice ha rilevato anzitutto che l’affermazione secondo cui la frequenza del corso per la patente B fosse requisito necessario per il personale del Nucleo non trovava riscontro nella normativa o nella disciplina pattizia richiamata. Il Protocollo d’Intesa era stato riportato nell’atto e nella relazione istruttoria con un contenuto diverso da quello effettivo: la clausola prevedeva la disponibilità ai servizi di traduzione anche fuori sede e un vincolo di permanenza, ma non faceva riferimento ai compiti di autista, scorta e capo scorta né alla patente B. Tale difformità integrava travisamento dei presupposti normativi e incideva sulla motivazione. Il TAR ha inoltre ravvisato una contraddizione manifesta e un difetto di istruttoria nella circostanza che il ricorrente fosse stato assegnato al Nucleo nel 2010, pur privo della patente, senza che l’Amministrazione avesse dimostrato una successiva modifica della disciplina tale da rendere necessario il requisito a partire dal 2023. Ulteriore carenza istruttoria è stata individuata nel mancato riscontro alla nota del 3 maggio 2024: l’Amministrazione non aveva chiarito tempestivamente l’asserita obbligatorietà della partecipazione ai corsi né le conseguenze del rifiuto, sicché la qualificazione della condotta come costantemente elusiva risultava incoerente. Anche la prospettata ragione organizzativa è stata ritenuta priva di adeguato fondamento, poiché il sostituto risultava individuato mediante un distinto interpello precedente e autonomo rispetto al provvedimento di allontanamento. Il potere organizzativo dell’Amministrazione, pur ampiamente discrezionale, resta sindacabile in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, ravvisati nel caso concreto. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni; nulla è stato disposto nei confronti del controinteressato non costituito.

Norme richiamate

  • artt. 10, 11 e 51 d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82

    Richiamati dall’Amministrazione e dal ricorrente con riferimento agli obblighi di formazione e ai doveri di servizio; il giudice non ha ritenuto che tali disposizioni dimostrassero la necessità della patente B per l’assegnazione al Nucleo.

  • art. 14 Accordo Quadro Nazionale del 5 ottobre 2023

    Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 2, comma 2, Protocollo d’Intesa Regionale del 24 gennaio 2019

    «il personale interessato dovrà dichiarare completa disponibilità all'impiego nei servizi di traduzione senza preclusione alcuna, anche fuori sede, con un vincolo di permanenza non inferiore a due anni, salve comprovate esigenze di carattere personale e di trasferimento»

    La disposizione non prevede né i compiti di autista, scorta e capo scorta né il possesso della patente di servizio di categoria B; il suo travisamento ha viziato i presupposti e la motivazione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L’esercizio del potere organizzativo dell’Amministrazione nell’impiego del personale, pur caratterizzato da ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo quando la determinazione sia fondata su travisamento dei fatti o delle disposizioni applicabili, manifesta illogicità, irragionevolezza o difetto di istruttoria.
  • Un requisito incidente sull’assegnazione o sulla permanenza del personale in un incarico non può essere considerato obbligatorio se non trova un chiaro fondamento nella normativa o nella disciplina pattizia applicabile; il contenuto della fonte richiamata deve essere correttamente rappresentato nel provvedimento.
  • La pregressa assegnazione di un dipendente a un incarico in assenza del requisito successivamente ritenuto necessario impone all’Amministrazione di dimostrare l’esistenza di una modifica normativa o organizzativa che giustifichi il mutamento; in mancanza, la decisione è viziata per contraddittorietà e difetto di istruttoria.
  • Quando un dipendente comunica formalmente di non intendere partecipare a un corso ritenuto obbligatorio, l’Amministrazione deve chiarire tempestivamente l’obbligatorietà dell’adempimento e le conseguenze del rifiuto prima di qualificare la condotta come elusiva e adottare misure pregiudizievoli.
  • Una ragione organizzativa non è adeguatamente motivata se l’individuazione del sostituto del dipendente deriva da una procedura autonoma e precedente, indipendente quanto a tempi ed esito dal provvedimento di allontanamento.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.