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Sentenza

Sentenza del 29/03/2016 n. 1779 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Cartella di pagamento - Concordato Preventivo - Impossibilità oggettiva - Riduzione sanzioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mancata corresponsione delle somme non è stata considerata illegittima, poiché il debitore era oggettivamente impossibilitato a pagare in modo autonomo durante la procedura concordataria. Di conseguenza, è stata ritenuta applicabile la riduzione delle sanzioni a un terzo, nonostante il mancato pagamento dell'avviso bonario e della cartella.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il mancato pagamento dell'avviso bonario e della cartella di pagamento, notificati dopo l'ammissione al concordato preventivo. Sosteneva che l'inadempimento non fosse volontario, ma derivasse da un'impossibilità oggettiva: l'art. 168 l.f. impedisce al debitore di effettuare pagamenti relativi a debiti anteriori all'ammissione alla procedura, mentre i pagamenti eventualmente eseguibili durante il concordato richiedono le autorizzazioni previste e devono rispettare la par condicio creditorum.

Norme richiamate

  • Art. 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Ammissione alla procedura di concordato preventivo.

    La disposizione individua il presupposto dell'ammissione del debitore alla procedura concordataria, situazione dalla quale derivano i vincoli sui pagamenti e sulla gestione dei debiti.

  • Art. 168 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Il debitore ammesso al concordato preventivo non può eseguire pagamenti relativi ai debiti anteriori all'ammissione alla procedura.

    Il divieto di pagamento dei debiti anteriori e l'obbligo di rispettare le regole della procedura rendono oggettivamente giustificato il mancato pagamento spontaneo delle pretese tributarie notificate dopo l'ammissione, quando riferite a debiti pregressi.

Massime di principio

  • Quando un contribuente è ammesso al concordato preventivo, il mancato pagamento di debiti fiscali anteriori alla procedura può dipendere da un'impossibilità giuridica e oggettiva, non da un'inadempienza volontaria.
  • I pagamenti effettuati durante il concordato devono essere valutati alla luce delle autorizzazioni procedurali e del principio della par condicio creditorum; il debitore non può scegliere liberamente quali creditori soddisfare.
  • La notifica dell'avviso bonario o della cartella dopo l'ammissione al concordato non elimina automaticamente i vincoli derivanti dalla procedura, se il debito tributario è anteriore.
  • In presenza di un'impossibilità oggettiva al pagamento riconducibile alla procedura concordataria, può essere riconosciuta la riduzione delle sanzioni a un terzo, purché ricorrano anche gli altri presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
  • È essenziale distinguere tra data di notifica dell'atto e data di formazione o riferibilità del debito: la notifica successiva all'ammissione non rende necessariamente il debito successivo.

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