Cassazione Civile, Ordinanza n. 07509/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario ruoli esattoriali e cartelle di pagamento per un importo complessivo di 176,61 euro, della cui esistenza era venuto a conoscenza solo a seguito di accesso presso il concessionario della riscossione. In primo grado deduceva, in via preliminare, la prescrizione dei crediti tributari e, nel merito, l’omessa notifica delle cartelle, chiedendone l’annullamento. La CTP accoglieva integralmente il ricorso e compensava le spese. In appello il giudice regionale confermava il rigetto dell’impugnazione e liquidava le spese del primo grado in 100 euro, oltre a condannare l’appellante anche alle spese del secondo grado in favore della Regione, sebbene questa fosse rimasta contumace. In cassazione il contribuente deduceva due motivi: (1) violazione dei parametri forensi e della disciplina sulle spese di lite, per avere il giudice liquidato in modo omnicomprensivo e non analitico le spese del primo grado in misura asseritamente inferiore ai minimi; (2) violazione della normativa sulle spese processuali e dell’art. 112 c.p.c., per la condanna alle spese del grado di appello in favore di una parte vittoriosa rimasta contumace, senza attività difensiva e senza specifica domanda. Successivamente il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e ne ha dichiarato l’estinzione. Ha precisato che la rinuncia è atto unilaterale non accettizio, idoneo a far venir meno l’interesse alla decisione e a determinare l’estinzione del giudizio anche in mancanza di difese della parte intimata. Non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità per assenza di costituzione dell’intimata, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 4 d.m. 5 aprile 2014, n. 55
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la liquidazione delle spese deve rispettare i parametri forensi e distinguere le fasi processuali, così da consentire il controllo del rispetto dei minimi tariffari.
d.m. 37/2018
Indicato come modifica del d.m. n. 55/2014 nella disciplina dei parametri forensi per la liquidazione delle spese.
tabelle 1-2 allegate al d.m. n. 55/2014
Richiamate per contestare la quantificazione delle spese liquidate in misura ritenuta inferiore ai parametri minimi.
art. 15 d.lgs. 546/1992
Norma richiamata sia per censurare la liquidazione delle spese sia per contestare la condanna alle spese in favore della parte contumace; il Collegio non si è pronunciato nel merito per effetto della rinuncia.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma sul vizio di violazione di legge posta a fondamento del primo motivo di ricorso.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella condanna alle spese del secondo grado.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicata come norma processuale posta a fondamento del secondo motivo di ricorso per vizio di nullità della sentenza.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria illustrativa da parte del ricorrente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Cennato nel richiamo alla proposta di definizione accelerata e alla composizione del collegio.
art. 390 c.p.c.
La Corte afferma che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio e che il deposito va comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria, senza necessità di notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, precisando che la misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla parte ricorrente nella memoria come disposizione sopravvenuta che non potrebbe incidere sul giudicato formatosi sul merito.
art. 161, comma 1, c.p.c.
Richiamato in memoria in relazione alla conversione del vizio processuale in motivo di gravame e alla preclusione del rilievo officioso successivo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non accettizio: non richiede l’accettazione della controparte e, una volta depositata, è idonea a far venir meno l’interesse alla decisione, conducendo all’estinzione del giudizio.
- Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso resta efficace anche se la parte intimata non si costituisce; in tale ipotesi non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non può essere esteso oltre i casi tipici previsti dalla legge, ossia rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- Quando il giudizio è definito per rinuncia, la Corte non affronta il merito dei motivi dedotti, sicché restano assorbite le censure sulla liquidazione delle spese e sulla condanna alle spese in favore della parte contumace.
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