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Sentenza

Sentenza del 06/02/2019 n. 3423 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava la pretesa tributaria derivante da un avviso di accertamento, deducendo l'irregolarità della relativa notifica. In particolare, il Tribunale di Napoli aveva accolto la querela di falso proposta da C.M. riguardo alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il messo notificatore aveva comunicato il deposito del plico presso la casa comunale. A seguito di tale pronuncia, il contribuente aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate l'annullamento in autotutela dell'accertamento e della cartella conseguente.

La decisione

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 24 ottobre 2017, ha accolto l'istanza di autotutela, annullando l'avviso di accertamento e convalidando lo sgravio totale della cartella. L'amministrazione ha dichiarato che l'accertamento era privo di effetti e che le somme richieste non erano dovute. Poiché entrambe le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, il giudice ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • Autotutela tributaria

    L'amministrazione finanziaria può annullare o ritirare un proprio atto quando ne riconosca l'illegittimità o l'infondatezza. Nel caso concreto, l'autotutela ha comportato l'annullamento dell'accertamento e lo sgravio totale della cartella.

  • Querela di falso

    La pronuncia del Tribunale che ha accertato la falsità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento ha costituito il presupposto per il riesame dell'atto tributario e per il successivo annullamento in autotutela.

  • Cessazione della materia del contendere

    Quando, durante il giudizio, l'amministrazione elimina integralmente la pretesa contestata, viene meno l'interesse delle parti a ottenere una decisione sul merito. Il giudice dichiara quindi cessata la materia del contendere e il processo si estingue.

  • Compensazione delle spese di lite

    In presenza di concorde richiesta delle parti e delle circostanze concrete del caso, il giudice può disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese, senza porle integralmente a carico dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Se l'amministrazione annulla integralmente l'atto tributario impugnato e provvede allo sgravio delle somme richieste, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • L'annullamento in autotutela elimina la pretesa amministrativa, ma non determina automaticamente il rimborso delle spese processuali: la loro ripartizione dipende dalla decisione del giudice e dalle richieste delle parti.
  • Quando l'annullamento deriva dal riconoscimento dell'illegittimità dell'atto o da una pronuncia giudiziale presupposta, il contribuente ottiene il risultato sostanziale perseguito, anche se non viene pronunciata una decisione di merito sul ricorso.
  • È opportuno depositare nel processo il provvedimento di annullamento e lo sgravio, chiedendo formalmente la cessazione della materia del contendere e regolando espressamente la questione delle spese.

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