Messaggio numero 8632 del 10-11-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento disciplina il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per gli eventi alluvionali del gennaio 2014 in provincia di Modena e per gli eventi atmosferici in Veneto tra gennaio e febbraio 2014. Indica la ripresa degli obblighi da novembre 2014, il versamento in unica soluzione entro il 17/11/2014 e le modalità operative e contabili per le diverse categorie di contribuenti e datori di lavoro.
Sospensione e recupero dei contributi per alluvioni Modena e Veneto 2014
Sospensione e recupero dei contributi per gli eventi alluvionali e atmosferici del 2014
Il documento fornisce le istruzioni per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in provincia di Modena tra il 17 e il 19 gennaio 2014 e degli eventi atmosferici che hanno colpito alcuni territori del Veneto tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014. Vengono riepilogati i termini di sospensione, le modalità di recupero delle somme dovute e le relative scritture contabili.
Quadro normativo e decorrenze
La sospensione è stata disposta dall’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, a favore dei soggetti coinvolti dagli eventi alluvionali del Modenese, con decorrenza dal 17 gennaio 2014. Successivamente, la legge 28 marzo 2014, n. 50, di conversione del decreto-legge n. 4/2014, ha esteso i medesimi benefici anche ai soggetti colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi nei territori del Veneto indicati nell’allegato 1-bis della legge, con decorrenza dal 30 gennaio 2014.
L’Istituto richiama inoltre le circolari n. 26 del 14 febbraio 2014 e n. 58 del 12 maggio 2014.
Termine della sospensione e recupero dei contributi
Il periodo di sospensione per entrambe le calamità termina il 31 ottobre 2014. Di conseguenza, gli ordinari obblighi di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali riprendono da novembre 2014.
Poiché non sono state emanate norme specifiche sul recupero rateale, i contributi sospesi devono essere versati in un’unica soluzione entro la prima scadenza utile, individuata nel 17 novembre 2014.
Resta comunque ferma la possibilità per gli interessati di presentare istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa secondo le regole generali, con applicazione degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data della domanda. Il documento precisa che ulteriori istruzioni sulla gestione delle domande di dilazione saranno fornite con successivo messaggio.
Modalità operative di versamento per le diverse categorie
Aziende con dipendenti
Il pagamento avviene tramite modello F24, utilizzando il codice contributo DSOS e indicando la matricola aziendale seguita dal codice N963, già impiegato per la rilevazione del credito.
Artigiani e commercianti
Per effetto della proroga della sospensione fino al 31 ottobre 2014, risultano sospese le rate riferite a:
- IV rata sul minimale per l’anno 2013 (17/2/2014)
- I rata sul minimale per l’anno 2014 (16/5/2014)
- saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2013
- I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2014
- I rata della contribuzione eccedente il minimale per anni pregressi (06/6/2014)
- II rata sul minimale 2014 (16/8/2014)
Il versamento delle rate sospese deve essere gestito tramite procedura G = "GESTIONE DILAZIONI PER SOSPENSIONI CONTRIBUTIVE", indicando come numero rate "1".
Se il contribuente intende versare anche l’eventuale contribuzione eccedente il minimale dovuta a titolo di acconto per il 2014 e di saldo per il 2013, deve essere prodotta una dichiarazione attestante il reddito 2013, da utilizzare come base imponibile per il calcolo del dovuto.
Liberi professionisti e committenti della Gestione separata
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il saldo 2013 e il primo acconto 2014 devono essere versati in unica soluzione entro il 17/11/2014 tramite modello F24, compilando la Sezione INPS con i codici indicati nel documento:
- causale contributo POC per il saldo 2013 e per il primo acconto 2014
- periodo di riferimento 012013-122013 per il saldo 2013
- periodo di riferimento 012014-122014 per il primo acconto 2014
I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare, sempre in unica soluzione entro il 17/11/2014, la contribuzione dovuta sui compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione da gennaio a ottobre 2014. Anche in questo caso il versamento avviene tramite modello F24 con causale contributo COC e periodo di riferimento 012014-102014.
Aziende agricole assuntrici di manodopera
Il pagamento avviene tramite modello F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, causale, codeline e periodo) sono quelli contenuti nella lettera già inviata in sede di tariffazione. I contributi sospesi devono essere versati alla prima scadenza utile, cioè il 17 novembre 2014.
Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Anche per queste categorie il pagamento avviene tramite modello F24, utilizzando i dati presenti nella lettera già inviata in sede di tariffazione. Il versamento dei contributi sospesi deve avvenire entro la prima scadenza utile, fissata al 17 novembre 2014.
Datori di lavoro domestico
I contributi per lavoro domestico riferiti ai singoli periodi sospesi devono essere versati entro il 17 novembre 2014 con le ordinarie modalità, ossia:
- tramite bollettini MAV ricevuti o generati sul sito INPS
- presso i soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche" (uffici postali, tabaccherie con logo "Servizi Inps", sportelli bancari Unicredit)
- online sul sito INPS con carta di credito
- telefonando al Contact Center numero verde 803.164, sempre con carta di credito
Per la rateizzazione dell’importo occorre rivolgersi alla sede.
Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo e Fondo Pensioni Sportivi Professionisti
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi", con l’utilizzo dei codici contributo:
- SOLS, per i contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
- SOSP, per i contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni sportivi professionisti
Nel campo "codice posizione" deve essere indicata la matricola dell’impresa ex Enpals, comprensiva del codice gruppo identificativo e del codice attività di impresa, per un totale di nove caratteri.
Aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica
Le aziende con natura giuridica privata che hanno dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, ai quali è stato riconosciuto il beneficio della sospensione, devono indicare il contributo dovuto nella ListaPosPA valorizzando la tipologia del dovuto con il codice 33: "Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi".
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, sezione "Altri enti previdenziali e assistenziali", utilizzando nel campo causale i codici previsti per tale fattispecie.
Istruzioni contabili
Contributi dovuti dalle aziende
Le istruzioni contabili già fornite con la circolare n. 26 del 14 febbraio 2014 prevedono la contabilizzazione della sospensione contributiva mediante procedura automatizzata di ripartizione DM al conto GPA00130, assistito da partitario contabile e abbinato alla causale di cassa 10106 di modello FL02.
A seguito dell’estensione dei benefici ai territori del Veneto, viene comunicata la variazione della denominazione del conto. Il recupero dei contributi sospesi da gennaio 2014 a ottobre 2014 deve essere imputato in avere del conto GPA00130.
Eventuali riscossioni già intervenute e provvisoriamente imputate al conto GPA52099, perché evidenziate con il codice DSOS, devono essere stornate secondo le modalità previste dal messaggio n. 39828 del 7 dicembre 2004. Tali scritture di storno devono essere esclusivamente di cassa e riferite a registrazioni contabili del corrente esercizio.
Si raccomanda inoltre di trasmettere all’ufficio amministrativo competente la segnalazione delle aziende la cui situazione contabile evidenzi il mancato versamento delle somme dovute, al fine di favorire il recupero.
Contributi dovuti dagli artigiani e commercianti
Il recupero dei contributi degli artigiani e dei commercianti deve essere imputato ai seguenti conti:
- GPA52076 per gli artigiani, per i contributi entro il minimale
- GPA52072 per gli artigiani, per i contributi oltre il minimale
- GPA52077 per i commercianti, per i contributi entro il minimale
- GPA52073 per i commercianti, per i contributi oltre il minimale
Contributi dovuti dai liberi professionisti e committenti della Gestione separata
Il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla gestione dei parasubordinati deve essere imputato al conto PAR52020.
Contributi dovuti dalle aziende agricole e dai lavoratori agricoli autonomi
Il recupero dei contributi relativi ai soggetti indicati deve essere contabilizzato ai seguenti conti:
- GPA54031 per i piccoli coloni e compartecipanti familiari (PC/CF)
- GPA54032 per i lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD)
- GPA54033 per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IAP)
Contributi dovuti dai datori di lavoro domestico
L’imputazione contabile del recupero deve avvenire al conto GPA52053 per i pagamenti effettuati tramite i canali ordinari oppure al conto GPA54028 per i pagamenti effettuati tramite modello F24.
Contributi dovuti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e alle aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica
Il recupero dei contributi dovuti per i soggetti iscritti alle casse pensionistiche interessate deve avvenire con imputazione ai rispettivi conti in uso, nell’ambito delle relative gestioni pensionistiche, associati agli specifici codici tributo previsti per la fattispecie. La contabilizzazione delle riscossioni pervenute tramite modello F24 avviene mediante procedura automatizzata.
Il documento segnala infine che nell’allegato n. 1 è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti.
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