Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/06/2023 n. 22 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento

Processo tributario - Appello - Costituzione in giudizio con il deposito dell'atto oltre il termine di trenta giorni - Inammissibilità - Asseriti malfunzionamenti informatici - Prova a carico del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

appello depositato oltre il termine dei trenta giorni previsto dall'art. 22 d.lgs. n. 546/1992; l'appellante ha invocato un malfunzionamento della propria linea internet per giustificare il deposito tardivo telematico

La decisione

l'appello è stato dichiarato inammissibile per tardività. Il giudice ha ritenuto che l'asserito malfunzionamento della linea internet non legittima la rimessione in termini perché il Processo Tributario Telematico (PTT) è dotato di un sistema automatico che elabora la trasmissione e segnala entro 24 ore l'esito (iscrizione al registro o errore). L'assenza della PEC con la comunicazione dell'esito nelle 24 ore non esime l'appellante dall'obbligo di verificare autonomamente la correttezza dell'operazione e di fornire prova del malfunzionamento se intende ottenere la rimessione

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    stabilisce il termine di trenta giorni per il deposito dell'appello; termine perentorio la cui violazione rende l'impugnazione inammissibile se non valida giustificazione e prova della causa esclusiva di impedimento

  • art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992

    disciplinando il Processo Tributario Telematico, prevede le modalità di trasmissione telematica e il funzionamento del sistema che elabora le trasmissioni e comunica l'esito, con implicazioni sul momento e la prova dell'avvenuto deposito

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione alle comunicazioni e agli adempimenti procedurali; in combinato con le norme sul PTT, sottolinea il regime formale delle comunicazioni e degli esiti telematici

Massime di principio

  • I termini processuali previsti per il deposito degli atti sono perentori: un deposito tardivo è inammissibile a meno che non sia dimostrabile una causa di impedimento oggettiva e provata.
  • Nel processo telematico l'operazione di trasmissione è supportata da riscontri automatici: il soggetto che trasmette deve controllare sia l'area riservata sia la PEC entro le 24 ore successive per verificare l'esito; la mancata ricezione della PEC non costituisce di per sé prova del malfunzionamento.
  • La prova del malfunzionamento informatico o di rete grava sul contribuente: per ottenere la rimessione è necessario fornire elementi concreti (log di sistema, attestazioni del provider, certificazioni tecniche) che dimostrino l'impossibilità di trasmettere correttamente nei termini.
  • In caso di dubbi sull'esito della trasmissione è prudente ripetere tempestivamente l'invio o contattare il gestore del sistema/PEC e conservare ogni riscontro (screenshot dell'invio, notifiche di errore, ricevute del provider) per formare la prova in caso di contestazione.
  • Le amministrazioni e il sistema PTT offrono garanzie procedurali tramite notifiche automatiche; tuttavia, chi utilizza la procedura telematica deve adottare comportamenti di diligenza tecnologica per non perdere il diritto all'impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.