Sentenza del 27/06/2023 n. 20 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
Processo tributario - Impugnazione per revocazione - Errore di fatto - Configurabilità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione per revocazione della sentenza principale dedotta sull'esistenza di un presunto "errore di fatto"; si contestava che il giudice avrebbe commesso una mera svista materiale avendo ritenuto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che in realtà non corrispondeva ai fatti accertati o incontestati nel processo originario
La decisione
la domanda di revocazione è stata respinta. La Corte ha precisato che l'errore di fatto rilevante ai fini revocatorî deve consistere in una svista materiale che abbia indotto il giudice a credere nell'esistenza di un fatto decisivo non oggetto di controversia: l'errore è rilevante solo se la decisione si fonda sulla presunzione di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa, oppure sull'infondatezza di un fatto la cui veridicità è positivamente stabilita, sempre che tale fatto non fosse punto controverso nel giudizio. Inoltre, non è errore di fatto suscettibile di revocazione quando il giudice, dopo puntuale disamina del contraddittorio, condivide le conclusioni del C.T.U.
Norme richiamate
art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992
la norma è interpretata nel senso che la revocazione per errore di fatto è ammessa solo per svista materiale su fatto decisivo non controverso; la rilevanza dell'errore è strettamente limitata ai casi in cui la verità del fatto sia incontrovertibilmente esclusa o positivamente accertata in senso contrario alla decisione impugnata
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto richiede una svista materiale e non una diversa valutazione o apprezzamento delle prove discussi in giudizio
- L'errore deve riguardare un fatto decisivo che non era oggetto di controversia; se il fatto era controverso e valutato in sentenza, la revocazione non è ammessa
- Occorre dimostrare che la verità del fatto è incontrovertibilmente esclusa o positivamente stabilita in senso contrario alla sentenza impugnata
- Non costituisce errore di fatto rilevante la mera diversa percezione o l'adesione del giudice alle conclusioni del C.T.U. dopo il contraddittorio
- In pratica, per avere successo è necessario produrre documenti o elementi di prova nuovi e incontrovertibili che dimostrino la svista materiale sul fatto decisivo
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