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Sentenza

Sentenza del 27/06/2023 n. 20 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento

Processo tributario - Impugnazione per revocazione - Errore di fatto - Configurabilità - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione per revocazione della sentenza principale dedotta sull'esistenza di un presunto "errore di fatto"; si contestava che il giudice avrebbe commesso una mera svista materiale avendo ritenuto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che in realtà non corrispondeva ai fatti accertati o incontestati nel processo originario

La decisione

la domanda di revocazione è stata respinta. La Corte ha precisato che l'errore di fatto rilevante ai fini revocatorî deve consistere in una svista materiale che abbia indotto il giudice a credere nell'esistenza di un fatto decisivo non oggetto di controversia: l'errore è rilevante solo se la decisione si fonda sulla presunzione di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa, oppure sull'infondatezza di un fatto la cui veridicità è positivamente stabilita, sempre che tale fatto non fosse punto controverso nel giudizio. Inoltre, non è errore di fatto suscettibile di revocazione quando il giudice, dopo puntuale disamina del contraddittorio, condivide le conclusioni del C.T.U.

Norme richiamate

  • art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992

    la norma è interpretata nel senso che la revocazione per errore di fatto è ammessa solo per svista materiale su fatto decisivo non controverso; la rilevanza dell'errore è strettamente limitata ai casi in cui la verità del fatto sia incontrovertibilmente esclusa o positivamente accertata in senso contrario alla decisione impugnata

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto richiede una svista materiale e non una diversa valutazione o apprezzamento delle prove discussi in giudizio
  • L'errore deve riguardare un fatto decisivo che non era oggetto di controversia; se il fatto era controverso e valutato in sentenza, la revocazione non è ammessa
  • Occorre dimostrare che la verità del fatto è incontrovertibilmente esclusa o positivamente stabilita in senso contrario alla sentenza impugnata
  • Non costituisce errore di fatto rilevante la mera diversa percezione o l'adesione del giudice alle conclusioni del C.T.U. dopo il contraddittorio
  • In pratica, per avere successo è necessario produrre documenti o elementi di prova nuovi e incontrovertibili che dimostrino la svista materiale sul fatto decisivo

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