Ordinanza n. 164/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva, intesa anche quale diniego di iscrizione nella white list provinciale, nonché comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 e atti presupposti
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Palermo, con la quale è stato ritenuto sussistente un quadro indiziario di possibili infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare l’attività dell’impresa. Il provvedimento è stato qualificato anche come diniego di iscrizione nell’elenco provinciale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (white list). Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, la comunicazione ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011, i verbali delle riunioni del Gruppo Interforze Antimafia e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né formula una valutazione cautelare sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia né deciso sulla domanda cautelare. Ritenendo necessario acquisire copia autentica dei provvedimenti impugnati, tutti gli atti e gli eventuali ulteriori accertamenti sui quali essi si fondano, nonché ogni altro atto utile alla decisione, ha ordinato alla Prefettura – UTG di Palermo di depositare tale documentazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore. Il deposito dovrà avvenire telematicamente secondo le regole del PAT; per eventuali atti classificati è prevista la trasmissione cartacea e la richiesta di acquisizione e protocollazione manuale ai sensi dell’art. 136, comma 2, c.p.a. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità dell’impresa ricorrente.
Norme richiamate
art. 91 d.lgs. 159/2011
gli elementi oggettivi raccolti e sopra riferiti suffragano e confermano il quadro indiziario della presenza di possibili situazioni di infiltrazioni mafiose, ai sensi dell’art. 91, D.lgs. n. 159/2011
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
comunicazione ai sensi dell’art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 159/2011
La norma è richiamata in relazione alla comunicazione procedimentale impugnata.
art. 1, commi 52-57, l. 190/2012
diniego di iscrizione nell’elenco provinciale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
Le disposizioni sono richiamate quale disciplina dell’elenco provinciale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (white list).
D.P.C.M. 18 aprile 2013
secondo le modalità disciplinate dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (c.d. "White List")
È richiamato quale atto disciplinante le modalità dell’elenco prefettizio denominato white list.
art. 136, comma 2, c.p.a.
salvo che i documenti richiesti non contengano atti “Classificati”
La disposizione è richiamata per consentire la trasmissione cartacea e la protocollazione manuale degli atti classificati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno della tutela dei dati identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia richiede la conoscenza integrale del provvedimento impugnato, degli atti istruttori e degli accertamenti posti a suo fondamento, il giudice amministrativo può disporre con ordinanza istruttoria il deposito della relativa documentazione da parte dell’amministrazione, fissando un termine perentorio processuale secondo quanto stabilito nell’ordinanza.
- Nelle controversie aventi a oggetto un’informazione antimafia interdittiva, il giudice può acquisire gli atti del procedimento e gli elementi istruttori posti a fondamento della valutazione prefettizia prima di pronunciarsi sulla legittimità dell’interdittiva e sull’eventuale domanda cautelare.
- Gli atti classificati richiesti dal giudice amministrativo possono essere trasmessi in forma cartacea e acquisiti con protocollazione manuale secondo l’art. 136, comma 2, c.p.a., in deroga alle ordinarie modalità telematiche di deposito.
- Un’ordinanza istruttoria che dispone l’acquisizione documentale non definisce la domanda di annullamento e non consente di individuare una parte vittoriosa, salvo ulteriori statuizioni decisorie non presenti nel provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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