Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34392/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto contro la sentenza del 12 dicembre 2025 della Corte d'appello di Napoli, che ha recepito il concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente contesta l'entità e la congruità della pena concordata. La Cassazione rileva che la pena è stata determinata in misura non illegale e che la questione riguarda profili ai quali l'interessato aveva rinunciato aderendo all'accordo.

La decisione

La Corte dichiara de plano inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Le censure sull'entità e congruità della pena non sono proponibili quando riguardano aspetti rinunciati con il concordato e la sanzione inflitta non è illegale. La Corte precisa che, contro la sentenza di concordato, sono ammissibili censure relative alla formazione della volontà di accedere all'accordo, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato; non lo sono, invece, le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sulla determinazione della pena, salvo che questa sia illegale. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente; il testo fornito non riporta l'importo.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa all'esito del concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ove siano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva

    La sentenza emessa all'esito del concordato è ricorribile per le questioni concernenti la formazione della volontà, il consenso del Procuratore generale e la difformità della decisione dall'accordo; sono invece precluse le censure su profili rinunciati e sulla misura della pena, a meno che la sanzione sia illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    alla inammissibilità - che va dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si determina in via equitativa nell'importo indicato in dispositivo in favore della e Cassa delle ammende

    La Corte dichiara de plano l'inammissibilità del ricorso e, quale conseguenza, condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 129 c.p.p.

    sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Nel ricorso contro una sentenza di concordato, non è consentito censurare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.

Massime di principio

  • Contro una sentenza che recepisce il concordato sulla pena sono ammissibili censure relative alla formazione della volontà della parte di aderire all'accordo, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato.
  • L'adesione al concordato comporta la rinuncia alle doglianze relative ai motivi rinunciati; non sono quindi ammissibili censure sulla misura o congruità della pena quando questa non sia illegale.
  • La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di concordato.
  • I vizi concernenti la determinazione della pena possono essere dedotti soltanto se si traducono nell'illegalità della sanzione, perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.