Cassazione Penale, Sentenza n. 24410/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancata allegazione di un valido documento di identità. Il ricorrente (difeso) ha dedotto: 1) violazione di legge per incompetenza del giudice (non il Presidente del Tribunale) ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002; 2) errata qualificazione della necessità del documento di identità come requisito di ammissibilità ai sensi dell'art. 79 d.P.R. 115/2002, osservando che l'istante era detenuto e privo di documenti, identificato solo mediante codice CUI e che era stato prodotto un assegno postale dell'amministrazione penitenziaria che attesterebbe dati utili.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità dei motivi: il primo motivo era generico e non provava l'assenza di delega al giudice monocratico; il secondo motivo era aspecifico e non dimostrava che fosse stata prodotta documentazione alternativa idonea a comprovare l'identità o le generalità dell'istante. La Corte ha inoltre richiamato principi consolidati: lo straniero può avvalersi di autocertificazione e della dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 94 d.P.R. 115/2002; l'ammissione può essere negata solo per fondati dubbi sull'identità; il codice "CUI" non è equipollente al documento d'identità quando non consente l'accertamento delle generalità. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La domanda di rimborso spese formulata dall'Avvocatura dello Stato con memoria è stata respinta per ragioni di coordinamento normativo e di natura del procedimento.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115/2002, art. 99
Disciplina la competenza e i limiti di impugnazione dei provvedimenti adottati in materia di patrocinio a spese dello Stato; il ricorso per cassazione contro provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 99 può essere proposto solo per violazione di legge (comma 4).
d.P.R. n. 115/2002, art. 79, comma 2
«il cittadino di stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato»
Per i redditi prodotti all'estero il richiedente extra-UE deve allegare certificazione consolare a prova della veridicità delle dichiarazioni; tuttavia la disciplina prevede strumenti sostitutivi in caso di impossibilità di produrre tale certificazione.
d.P.R. n. 115/2002, art. 79, comma 3
«…sono tenuti, a pena d'inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato»
Il comma impone l'onere di produrre la documentazione richiesta su indicazione del giudice o del consiglio dell'ordine; la mancata produzione, salvo impossibilità comprovata, determina l'inammissibilità.
d.P.R. n. 115/2002, art. 94, comma 3
La certificazione consolare possa essere prodotta, entro il termine di giorni venti dalla presentazione dell'istanza, anche dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato
Prevede strumenti equipollenti e termini per supplire alla mancanza di certificazione consolare, specialmente per detenuti o persone impossibilitate a produrre la documentazione personalmente.
d.P.R. n. 115/2002, artt. 76, 78, 90, 94, 75
Rilevano le norme che definiscono i requisiti reddituali e le modalità di accertamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il coordinamento tra trattamento dei cittadini e degli stranieri e l'efficacia dell'ammissione per ogni grado e fase del processo.
d.P.R. n. 605/1973, art. 4
L'assegno postale prodotto dal difensore è stato evocato come documento contenente elementi identificativi (es. riferimenti fiscali) che, in certi casi, possono integrare documentazione utile, ma non è automaticamente equivalente al documento di identità ai fini dell'accertamento dell'anagrafe.
Costituzione, art. 24
Fonda il principio dell'effettività del diritto di difesa: il sistema del patrocinio a spese dello Stato deve essere interpretato in modo da garantire l'accesso effettivo alla tutela giurisdizionale dei non abbienti.
cod. proc. pen., art. 541
Richiamato in tema di regole sulla rifusione delle spese nel processo penale; la parte amministrativa costituitasi non gode automaticamente della rifusione delle spese come in un processo ordinario di cognizione.
d.lgs. 1/9/2011, n. 150, art. 14 e richiamo a art. 702-bis c.p.c.
Riferimenti normativi sul coordinamento delle procedure e sulle modalità di liquidazione degli onorari, ma non escludono l'applicazione delle norme speciali del DPR 115/2002 al procedimento di opposizione.
Massime di principio
- La mancanza di un documento di identità non impedisce automaticamente l'accesso al patrocinio a spese dello Stato per uno straniero: è previsto un sistema di autocertificazione e strumenti equipollenti (art. 94) per supplire alle difficoltà oggettive, specie per i detenuti.
- L'ammissione può essere negata solo se esistono ragioni fondate per dubitare della certezza dell'identità dell'istante; codici interni (es. CUI) che non consentono l'accertamento delle generalità non sono di per sé sufficienti.
- Chi impugna deve proporre motivi specifici e provare i fatti su cui si fonda la censura; censure generiche sulla competenza del giudice o sulla valutazione di merito sono inammissibili.
- Il procedimento per il patrocinio è accessorio rispetto al processo penale principale e va coordinato con le norme processuali penali per le questioni non disciplinate dal regolamento speciale; le regole sulla liquidazione delle spese seguono la medesima logica.
- Chi si trovi in situazione di impossibilità a produrre documenti dovrà utilizzare gli strumenti previsti (dichiarazioni sostitutive, produzione da parte del difensore o famiglia, certificazione consolare entro termini) e documentare tale impossibilità per evitare l'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24314/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24317/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24318/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24320/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24321/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24323/2025 del 02/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →