Cassazione Penale, Sentenza n. 8662/2024 del 28/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame della custodia cautelare. Il ricorrente deduceva che il termine per proporre l'impugnazione dovesse decorrere dalla notifica dell'ordinanza tradotta in lingua spagnola (ricevuta il 6.10.2023), e quindi che l'istanza del 12.10.2023 fosse nuova rispetto a quella del 6.10.2023, la quale riguardava l'ordinanza in lingua italiana non compresa dall'imputato. Si censurava la decisione del Tribunale che aveva ritenuto consumato il potere di impugnazione per avere il difensore già depositato una precedente istanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata prova della mancata traduzione della prima ordinanza e per insufficiente indicazione della data di notifica della successiva versione in lingua spagnola. Ha ritenuto che incomba sulla difesa l'onere di dimostrare che la prima ordinanza non fosse tradotta e di specificare la data di notifica della seconda. Per l'assenza di elementi concreti tali da confutare la consumazione del potere di impugnazione, è stata confermata l'inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Rilevato in relazione al termine per impugnare la misura cautelare; il principio che il termine decorre dalla notifica del provvedimento in lingua nota all'imputato è riconosciuto, ma la Corte richiede alla difesa la prova che la prima ordinanza non fosse tradotta e la prova della data di notifica della traduzione
art. 28, secondo comma, L. 22.4.2005
Applicato al provvedimento MAE che ha determinato l'arresto: tale provvedimento deve essere tradotto nella lingua dello Stato di esecuzione; la Corte osserva però che manca prova della mancata traduzione della ordinanza iniziale
art. 616 c.p.p.
Richiamato per la regolazione delle spese nel procedimento di legittimità a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso
art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter
Richiamato per gli adempimenti della cancelleria in caso la decisione non comporti la remissione in libertà del ricorrente
Massime di principio
- Il termine per impugnare decorre dalla notifica del provvedimento nella lingua comprensibile all'imputato: in presenza di destinatario alloglotta, la notifica tradotta fa partire i termini, ma la difesa deve provare la data e l'effettiva ricezione della traduzione
- Se è già stata proposta un'istanza di riesame, occorre dimostrare che essa riguardava un provvedimento non comprensibile per poter sostenere che una successiva istanza sia "nuova"; la mera asserzione non è sufficiente
- L'onere probatorio grava sulla difesa ogni qualvolta si invoca la decorrenza del termine da una nuova notifica in lingua: documenti specifici (ricevute, atti di notifica, date precise) sono essenziali
- Errori formali nel deposito (es. invio a indirizzo errato) o la mancata indicazione puntuale della data di notifica possono determinare la perdita del potere di impugnazione e l'inammissibilità del ricorso
- Il ricorso in cassazione può essere dichiarato inammissibile per carenza di elementi concreti che confutino la decisione del giudice di merito circa la tempestività o l'esaurimento dei rimedi
- Chi propone rimedi cautelari o impugnazioni deve considerare il rischio di condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende qualora la dichiarazione di inammissibilità derivi da colpa o negligenza difensiva
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