Sentenza del 17/07/2015 n. 15021 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI notificato il 20 dicembre 2005 per l'anno d'imposta 2000, contestando, da un lato, la decadenza del Comune dal potere impositivo e, dall'altro, il calcolo della base imponibile effettuato sulla base delle rendite catastali originarie. Secondo la società, tali rendite erano state successivamente rettificate, con effetto retroattivo, a seguito di una conciliazione giudiziale intervenuta nel 2002 in relazione a un classamento ritenuto erroneo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la proroga dei termini di accertamento prevista dalla Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 67, anche se intervenuta dopo la scadenza del termine ordinario. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della proroga, precisando che la retroattività in materia tributaria non è di per sé incostituzionale e che lo Statuto del contribuente ha valore di legge ordinaria. La Corte ha invece accolto il secondo motivo: quando la variazione catastale corregge un errore originario dell'ufficio relativo alle caratteristiche dell'immobile già esistenti, la nuova rendita decorre dall'originario classamento erroneo e deve essere utilizzata anche per determinare l'ICI dell'anno 2000. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della CTR Toscana, che dovrà ricalcolare la base imponibile e verificare la legittimità della pretesa comunale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, articolo 5, comma 2
Il valore dell'immobile è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, i moltiplicatori determinati ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, articolo 52.
La regola della decorrenza dall'anno successivo all'annotazione catastale non si applica quando la nuova rendita corregge un errore originario dell'ufficio. In tale ipotesi la rendita rettificata può avere efficacia dall'originario classamento.
Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 67
In deroga alle disposizioni della Legge n. 212 del 2000, articolo 3, comma 3, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.
La proroga è stata ritenuta applicabile anche a termini già scaduti, introducendo retroattivamente un nuovo termine per la notifica degli accertamenti ICI.
Legge n. 212 del 2000, articoli 1, 3 e 10, Statuto del contribuente
Le disposizioni dello Statuto esprimono principi generali dell'ordinamento tributario, ma hanno rango di legge ordinaria e non possono impedire l'applicazione di una successiva legge ordinaria derogatoria, né fungere da autonomi parametri di legittimità costituzionale.
Costituzione, articoli 3, 23 e 25
Il divieto costituzionale di retroattività riguarda direttamente la materia penale. In materia tributaria la retroattività non è automaticamente illegittima, ma deve rispettare la ragionevolezza e non comprimere altri valori o interessi costituzionalmente protetti.
Massime di principio
- Una proroga legislativa dei termini di accertamento tributario può essere valida anche se interviene dopo la scadenza del termine ordinario, quando la legge stabilisce espressamente una deroga alle regole dello Statuto del contribuente.
- La retroattività di una norma fiscale non è di per sé incostituzionale; deve però essere valutata sotto il profilo della ragionevolezza e della compatibilità con gli altri principi costituzionali.
- Quando una nuova rendita catastale corregge un errore originario dell'amministrazione nella classificazione o nella valutazione dell'immobile, la rendita rettificata può rilevare retroattivamente per l'ICI, anche per annualità anteriori alla variazione formale.
- La retroattività della rendita non opera automaticamente per ogni variazione catastale: occorre distinguere la correzione di un errore originario dalle modifiche dovute a cambiamenti successivi nelle caratteristiche dell'immobile.
- L'accoglimento del ricorso in Cassazione con rinvio non determina necessariamente l'annullamento definitivo dell'imposta: il giudice di rinvio deve ricalcolare la base imponibile e verificare quale importo sia effettivamente dovuto.
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