Cassazione Penale, Sentenza n. 16924/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per il reato contestato (attribuzione fittizia della titolarità del ramo trasporti della "Regina Trasporti s.r.l.") articolando sei motivi: 1) vizio di motivazione e errata interpretazione delle conversazioni telefoniche intercettate, uniche prove a carico; 2) carenza di prova della riconducibilità della società "Regina Trasporti s.r.l." all'imputato (esistenza di una diversa impresa simile e diversa attività prevalente); 3) contestazione della disponibilità/proprietà di due trattori (targhe CL704ZR e CL705ZR) attribuiti alla società, con riferimento a documentazione contestata come falsificata e incongruenze temporali; 4) censura sulla ritenuta recidiva e maggiorazione di pena (mancata motivazione sulla maggiore pericolosità e correttezza della qualificazione della recidiva); 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizi nella dosimetria della pena; 6) intervenuta prescrizione del reato anteriore alla pronuncia di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso almeno in parte fondato. I primi tre motivi (prove basate essenzialmente su colloqui intercettati equivoci e privi di riscontri) sono stati accolti: la motivazione dei giudici di merito non ha superato il controllo di logicità e aderenza probatoria, essendo l'elemento probatorio principale ambiguo e senza adeguati riscontri; tuttavia non si è proceduto all'assoluzione perché la documentazione non consentiva un'accertamento "ictu oculi" dell'inesistenza del fatto. I motivi quarto e quinto sono stati assorbiti. Il sesto motivo (prescrizione) è stato accolto: calcolata la prescrizione tenendo conto della recidiva e degli eventi interruttivi/sospensivi, il reato si è estinto medio tempore; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. La Corte ha inoltre osservato incongruenze nella determinazione dell'aumento di pena per recidiva (i giudici di merito pare abbiano in pratica derubricato la recidiva qualificata a recidiva semplice), circostanza che comunque non ha impedito di riconoscere la prescrizione.
Norme richiamate
codice penale, art. 99
art. 99 cod. pen. (recidiva e maggiorazioni)
La Corte rileva che l'aumento di pena per la recidiva reiterata infraquinquennale avrebbe dovuto essere applicato nella misura prevista dall'art. 99 comma 4; tuttavia i giudici di merito hanno applicato un aumento più contenuto, come se si fosse trattato di recidiva semplice
codice penale, art. 81, comma 2
art. 81 c.p. (concorso di persone nel reato)
Richiamato nella contestazione penale riguardante la partecipazione in concorso
codice penale, art. 110
art. 110 c.p. (concorso ideale)
Norma usata per inquadrare l'azione in concorso tra gli imputati
legge n. 356/1992, art. 12-quinquies
art. 12-quinquies L. 356/1992
Normativa richiamata nel capo di imputazione relativo ad elusione delle misure di prevenzione patrimoniali
legge n. 203/1991, art. 7
Aggravante specifica esclusa dalla contestazione
codice di procedura penale, art. 129, comma 2
La Corte ricorda che l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, è possibile solo quando l'esclusione del fatto o della responsabilità emerga dagli atti in modo incontrovertibile; non sussisteva tale certezza qui
codice penale, art. 157
art. 157 c.p. (effetti della recidiva sulla prescrizione)
La Corte applica il principio secondo cui l'aumento per recidiva reiterata va calcolato sul massimo edittale del reato-base per il computo della prescrizione, evitando indebiti raddoppi del termine
codice penale, art. 159, comma 1, n. 3
art. 159 comma 1 n. 3 c.p. (durata impedimento e differimenti)
Richiamata per il computo dei giorni aggiuntivi dovuti a differimenti per legittimo impedimento e agitazione sindacale ai fini della prescrizione
Giurisprudenza (Sez. U., Tettamanti, sent. n. 35490/2009)
sent. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Principio secondo cui l'assoluzione per estinzione del reato ex art. 129 comma 2 è ammissibile solo se l'inesistenza del fatto o della responsabilità risulta dagli atti in modo assolutamente non contestabile
Massime di principio
- Quando la prova di grave imputazione poggia principalmente su conversazioni intercettate, è necessario che la motivazione verifichi la non equivocità e fornisca riscontri esterni: mere suggestioni ricavate da colloqui ambigui non sorreggono una condanna.
- In caso di doppia conforme (conferma integrata tra primo e secondo grado) il margine di sindacato della Cassazione è ristretto, ma resta comunque necessario che la motivazione sia logicamente coerente e aderente agli elementi probatori; contraddizioni o passaggi logici non spiegati possono portare all'annullamento.
- L'assoluzione ex art. 129, comma 2 c.p.p. richiede evidenze dagli atti così nette da escludere ogni necessità di accertamento: in sua assenza, anche se la prova è debole, non sempre si può pronunciare l'assoluzione e può rendersi necessario l'annullamento per prescrizione.
- La prescrizione va calcolata con precisione formale: decorre dal giorno successivo alla consumazione, tiene conto di interruzioni e sospensioni (differimenti per impedimenti) e si estingue alla mezzanotte dell'ultimo giorno utile; la lettura del dispositivo prima delle 24 non impedisce che la prescrizione sia maturata in quel giorno, ma la pronuncia non può operare se la prescrizione si perfeziona dopo l'atto.
- L'aumento della pena per recidiva reiterata deve essere applicato conformemente all'art. 99 c.p.; se i giudici applicano un aumento diverso, può emergere una discrasia che incide sul calcolo della prescrizione: la qualificazione della recidiva (qualificata vs semplice) ha effetti diretti sui termini prescrizionali.
- In ipotesi di imprese con nomi simili o di contesti aziendali complessi, l'accertamento della 'disponibilità di fatto' di beni o imprese richiede documentazione e riscontri pluri-criteriali (atti societari, movimenti contabili, titolarità mezzi, licenze operative), non solo riferimenti testuali in colloqui intercettati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16678/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16679/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16680/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16681/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16682/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16684/2025 del 06/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →