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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24507/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per l'art. 76, comma 4, d.lgs. n.159/2011 per non aver versato la cauzione prevista a seguito della misura di prevenzione (sorveglianza speciale). Deduce: (1) violazione di legge e motivazione carente perché le sentenze di merito non avrebbero valutato documenti prodotti in giudizio che attesterebbero lo stato di indigenza (ricevute Croce Rossa, versamenti per il mantenimento del figlio), mentre la sentenza si sarebbe limitata ai dati della domanda di gratuito patrocinio e al reddito di cittadinanza e aiuti familiari; (2) errata esclusione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art.133 c.p.), sostenendo che il comportamento collaborativo in fase di indagine e dibattimentale avrebbe dovuto giustificare la diminuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'art.76, comma 4, sanziona l'omesso versamento della cauzione solo se il soggetto era in condizione di adempiere; il giudice di merito ha valutato correttamente e logicamente la documentazione e ha escluso lo stato di impossidenza, rilevando che l'imputato percepisce reddito di cittadinanza, riceve aiuti economici dai genitori, vive in un'abitazione senza dichiarare canone e non ha richiesto la rateizzazione o la riduzione della cauzione. La somma dovuta era di euro 1.500 da versare entro dieci giorni. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il diniego evidenziando genericità della richiesta, la negativa personalità e l'assenza di elementi positivi specifici; inoltre la valutazione del comportamento collaborativo è questione di merito non sindacabile in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 76, comma 4

    «[c]hi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni»

    La norma incriminatrice sanziona l'omissione di versare la cauzione solo se il soggetto fosse nelle condizioni di adempiere; la materiale impossibilità economica esclude la responsabilità penale.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 31, comma 1

    «il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 22, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte»

    La determinazione dell'ammontare della cauzione è rimessa al giudice in funzione deterrente, tenendo conto delle condizioni economiche del destinatario; il giudice ha discrezionalità valutativa.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 31, comma 3 (e modifica legge n.161/2017)

    «il Tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili»

    La normativa prevede la possibilità di rateizzazione su istanza dell'interessato; l'omessa richiesta di rateizzazione o riduzione ostacola la contestazione successiva dell'inefficacia del pagamento.

  • codice penale, art. 62-bis

    Dopo la riforma del 2008 la concessione delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo; non è più sufficiente la sola incensuratezza.

  • codice penale, art. 133

    Norma relativa alla determinazione della pena e alle circostanze attenuanti; il giudice deve motivare la mancata concessione sulla base di elementi processuali concreti.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Disposizione che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme sostanziali e carenza/contraddittorietà della motivazione); le censure proposte sono state ritenute non fondate.

Massime di principio

  • Per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n.159/2011 la responsabilità presuppone che l'imputato fosse in concreto in grado di adempiere all'obbligo di versamento; la prova dell'impossibilità materiale esonera dalla responsabilità.
  • La valutazione dello stato di bisogno è complessiva: percezione di reddito di cittadinanza, aiuti familiari, disponibilità abitativa e assenza di richieste formali di rateizzazione o riduzione della cauzione possono far ritenere inesistente lo stato di impossidenza.
  • Documenti attestanti difficoltà (es. ricevute di mense, aiuti occasionali) devono essere valutati in relazione al quadro complessivo delle risorse; non sempre sono decisivi se contrastano con altri elementi probatori.
  • La mancata richiesta al giudice della rateizzazione o della riduzione della cauzione riduce la possibilità di invocare successivamente l'impossibilità di pagamento come causa di esclusione della responsabilità.
  • Per ottenere le circostanze attenuanti generiche è necessario fornire elementi positivi e specifici di riforma o tenore di vita migliorato; il mero comportamento collaborativo o la generica richiesta non bastano di per sé e la valutazione del merito su tali elementi è rimessa al giudice di merito.
  • In Cassazione il sindacato è principalmente di diritto e logica: censure sulla valutazione di fatto devono dimostrare vizi di motivazione, non semplici dissentimenti sulla valutazione probatoria.

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