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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-622/17

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 luglio 2019. — Baltic Media Alliance Ltd. contro Lietuvos radijo ir televizijos komisija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Direttiva 2010/13/UE – Servizi di media audiovisivi – Radiodiffusione televisiva – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Libertà di ricezione e di ritrasmissione – Incitamento all’odio sulla base della nazionalità – Misure adottate dallo Stato membro di ricezione – Obbligo temporaneo per i fornitori di servizi di media e per ogni altra persona che fornisce un servizio di distribuzione via Internet di canali o trasmissioni televisive di trasmettere o ritrasmettere nel territorio di tale Stato membro un canale televisivo solo in pacchetti a pagamento. — Causa C-622/17

Giurisprudenza europea62017CJ0622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la disciplina sulla libertà di ricezione e ritrasmissione dei servizi di media audiovisivi non copre tutte le restrizioni indirette alla fruizione del canale, ma solo quelle che impediscono la ritrasmissione in senso proprio. Di conseguenza, un obbligo temporaneo di commercializzazione del canale solo in pacchetti a pagamento, pur adottato per ragioni di ordine pubblico e in presenza di contenuti incitanti all’odio, non rientra nell’articolo 3 della direttiva 2010/13. La seconda questione è rimasta assorbita.

Rinvio pregiudiziale: se l’articolo 3 della direttiva 2010/13 osti a una misura nazionale che impone la ritrasmissione di un canale proveniente da un altro Stato membro solo in pacchetti a pagamento, senza vietarne la ritrasmissione.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13/UE debba essere interpretato nel senso che comprende non solo le misure che sospendono la trasmissione o ritrasmissione di programmi televisivi, ma anche altre misure dello Stato membro di ricezione che limitano in altro modo la libertà di ricezione e di ritrasmissione; in particolare, se osti a una decisione che, in ragione di contenuti incitanti all’odio, impone temporaneamente la diffusione di un canale televisivo proveniente da un altro Stato membro solo in pacchetti a pagamento, senza impedirne la ritrasmissione.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13/UE riguarda le misure dello Stato membro di ricezione che ostacolano la ritrasmissione propriamente detta di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri; non vi rientra una misura di ordine pubblico che, senza vietare o sospendere la ritrasmissione del canale, impone soltanto che esso sia diffuso per dodici mesi in pacchetti a pagamento. In tal caso non opera il meccanismo derogatorio dell’articolo 3, paragrafo 2, perché la misura disciplina solo le modalità di distribuzione e non istituisce un secondo controllo della trasmissione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2010/13/UE
  • Articolo 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 2010/13/UE
  • Articolo 6, direttiva 2010/13/UE
  • Articolo 4, paragrafi 2-5, direttiva 2010/13/UE
  • Articolo 2, paragrafi 1-3, direttiva 2010/13/UE
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d), e), f), direttiva 2010/13/UE
  • Direttiva 89/552/CEE
  • Direttiva 97/36/CE
  • Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, articolo 4
  • Articoli 49, 56 e 57 TFUE
  • Articolo 5 TUE

Libertà di ricezione e ritrasmissione dei servizi di media audiovisivi: obbligo di diffusione solo in pacchetti a pagamento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Vilniaus apygardos administracinis teismas in una controversia tra Baltic Media Alliance Ltd e la Commissione radiotelevisiva lituana. La questione nasce da una decisione nazionale che, in seguito alla diffusione di contenuti ritenuti incitanti all’odio sulla base della nazionalità, imponeva la ritrasmissione di un canale televisivo proveniente da un altro Stato membro solo in pacchetti a pagamento per dodici mesi.

Contesto normativo

La Corte richiama la direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, sulla libertà di ricezione e di ritrasmissione;
  • l’articolo 6, che vieta l’incitamento all’odio basato, tra l’altro, sulla nazionalità;
  • l’articolo 2, relativo alla giurisdizione sugli operatori stabiliti in uno Stato membro;
  • l’articolo 4, paragrafo 2 e seguenti, sulla procedura speciale per i canali diretti principalmente verso un altro Stato membro. Sono richiamati anche la direttiva 89/552/CEE, la direttiva 97/36/CE, l’articolo 267 TFUE e la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera.

Fatti del procedimento principale

La BMA, società registrata nel Regno Unito, era titolare di una licenza per la distribuzione del canale NTV Mir Lithuania. La LRTK aveva adottato una decisione del 18 maggio 2016 che imponeva ai fornitori di servizi di media e agli intermediari di distribuzione via Internet in Lituania di trasmettere o ritrasmettere il canale soltanto in pacchetti a pagamento per dodici mesi. La misura veniva giustificata dal contenuto di un programma trasmesso sul canale, ritenuto incitante all’odio sulla base della nazionalità. Successivamente la LRTK modificava la decisione, eliminando l’obbligo dei pacchetti a pagamento e avviando una procedura di sospensione temporanea del canale secondo la normativa lituana di recepimento dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva.

Ricevibilità del rinvio

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla LRTK e dal governo lituano. Osserva che, nonostante la modifica della decisione, il giudice nazionale doveva ancora stabilire se l’atto originario avesse leso i diritti della BMA e se fosse legittimo al momento della sua adozione. La controversia era quindi effettiva e non ipotetica.

Ambito di applicazione della direttiva 2010/13

La Corte affronta anzitutto l’argomento secondo cui il canale non rientrerebbe nella direttiva perché i suoi programmi sarebbero prodotti in Russia e la BMA svolgerebbe solo un ruolo di trasmissione. La Corte ribadisce che ciò che conta è la presenza di un fornitore di servizi di media che assuma responsabilità editoriale e sia stabilito in uno Stato membro secondo l’articolo 2 della direttiva. In particolare, la produzione dei programmi in un paese terzo è irrilevante se il soggetto stabilito in uno Stato membro assume la responsabilità editoriale e soddisfa i criteri di stabilimento previsti dalla direttiva. La Corte richiama inoltre l’articolo 4 della direttiva, osservando che la Lituania non aveva seguito la procedura speciale prevista per i canali diretti in tutto o in maggior parte verso un altro Stato membro.

Ragionamento della Corte sull’articolo 3 della direttiva

Il punto centrale è la portata dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2. La Corte precisa che la disposizione tutela la libertà di ricezione e vieta ostacoli alla ritrasmissione di servizi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva, ma la deroga dell’articolo 3, paragrafo 2, è prevista per la sospensione provvisoria della ritrasmissione televisiva alle condizioni rigorose stabilite dalla norma.

La Corte distingue tra:

  • misure che impediscono o sospendono la ritrasmissione propriamente detta del canale;
  • misure che incidono solo sulle modalità di distribuzione o accessibilità commerciale del canale, senza vietarne la ritrasmissione.

Alla luce della formulazione, del contesto, della genesi della disciplina e della giurisprudenza precedente, la Corte conclude che l’articolo 3 riguarda le misure che creano un secondo controllo della trasmissione o ne impediscono la ritrasmissione, non quelle che regolano in modo generale le modalità di distribuzione senza sopprimere l’accesso al canale.

Applicazione al caso concreto

La misura lituana, secondo la Corte, perseguiva un obiettivo di ordine pubblico, ma non impediva che il canale continuasse a essere diffuso e fruito dai consumatori lituani tramite un abbonamento a pagamento. Essa disciplinava soltanto le modalità di commercializzazione del canale, senza vietarne la ritrasmissione propriamente detta. Per questo motivo la misura non rientra nell’ambito dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13. La conseguenza è che non si applica il meccanismo derogatorio della sospensione provvisoria previsto da tale disposizione.

Decisione e effetto della pronuncia

La Corte risponde alla prima questione dichiarando che una misura come quella controversa non rientra nell’articolo 3 della direttiva 2010/13. Poiché la risposta alla prima questione è sufficiente a definire la controversia, la seconda questione non viene esaminata.

Principio affermato

Il principio di diritto è che la direttiva 2010/13 tutela la libertà di ricezione e di ritrasmissione contro misure che sospendono o ostacolano la ritrasmissione in senso proprio di un canale proveniente da un altro Stato membro; non vi rientra, invece, un obbligo temporaneo di diffusione solo in pacchetti a pagamento, se il canale può continuare a essere ritrasmesso e ricevuto nel territorio dello Stato membro interessato.

Come è indicizzato

Materieservizi di media audiovisivilibera prestazione dei servizilibertà di ricezione e ritrasmissioneincitamento all'odioordine pubblico

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