Corte di giustizia, Sentenza C-624/17
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 luglio 2019. — Procedimento penale a carico di Tronex BV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Spedizioni – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 2, punto 1 – Direttiva 2008/98/CE – Articolo 3, punto 1 – Nozioni di “spedizioni di rifiuti” e di “rifiuto” – Partita di beni inizialmente destinati alla vendita al dettaglio, restituiti dai consumatori o divenuti eccedenti nell’assortimento del venditore. — Causa C-624/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso non restrittivo la nozione di "rifiuto" della direttiva 2008/98/CE, richiamando la finalità di prevenzione dei rischi per la salute e l’ambiente. In una spedizione verso un paese terzo di beni elettronici resi o invenduti, il giudice nazionale deve verificare se il riutilizzo sia certo, se i beni siano stati controllati e se siano protetti nel trasporto. I beni nuovi, ancora sigillati e semplicemente eccedenti nell’assortimento, non sono di regola rifiuti.
Nozione di rifiuto e spedizione di rifiuti: la spedizione verso un paese terzo di una partita di apparecchiature elettriche ed elettroniche rese o eccedenti nell’assortimento integra una "spedizione di rifiuti" solo se i beni non sono stati verificati come funzionanti o non sono adeguatamente protetti nel trasporto; i beni nuovi in confezione integra, salvo indizi contrari, non sono rifiuti.
La questione giuridica
Se apparecchiature elettriche ed elettroniche inizialmente destinate alla vendita al dettaglio, poi restituite dai consumatori o divenute eccedenti nell’assortimento del venditore/fornitore, debbano essere qualificate come "rifiuti" ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE e, di conseguenza, come oggetto di una "spedizione di rifiuti" soggetta al regolamento (CE) n. 1013/2006; in particolare, se rilevino il valore residuo, la presenza di vizi o difetti, la riparabilità e l’entità della percentuale di beni difettosi nella partita.
Principio di diritto
La Corte afferma che la nozione di "rifiuto" va interpretata in modo ampio, alla luce del comportamento del detentore e del rischio ambientale: una partita di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinata a un paese terzo rientra nella nozione di "spedizione di rifiuti" se contiene beni il cui buon funzionamento non sia stato preventivamente verificato o che non siano adeguatamente protetti contro i danni del trasporto, perché in tali casi il detentore può considerarsi aver inteso disfarsene. Viceversa, un bene ancora nella confezione originaria non aperta, divenuto eccedente nell’assortimento del venditore, in assenza di indizi contrari, non costituisce rifiuto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 2, punto 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006
- Direttiva 2008/98/CE
- Articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE
- Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
Nozione di "spedizioni di rifiuti" per partite di apparecchiature elettriche ed elettroniche
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Gerechtshof Den Haag in un procedimento penale a carico di Tronex BV, contestata per aver spedito verso la Tanzania una partita di apparecchiature elettriche ed elettroniche senza osservare le formalità previste per le spedizioni di rifiuti. La Corte è chiamata a chiarire quando beni inizialmente destinati alla vendita al dettaglio, ma poi restituiti o invenduti, debbano essere trattati come "rifiuti" ai fini del regolamento (CE) n. 1013/2006.
Contesto normativo rilevante
Il regolamento n. 1013/2006 disciplina le procedure e i controlli per le spedizioni di rifiuti e si applica, tra l’altro, ai rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi. L’articolo 2, punto 1, rinvia alla definizione di rifiuto contenuta nella normativa quadro; nel caso di specie, la Corte richiama l’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE, secondo cui è rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi". È inoltre richiamato l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, quale parametro teleologico dell’interpretazione ambientale.
Le questioni del giudice nazionale
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se debbano considerarsi rifiuti:
- i beni restituiti dal consumatore al fornitore;
- i beni divenuti eccedenti nell’assortimento del venditore o del fornitore;
- i beni con vizi o difetti, e se rilevi la loro facilità di riparazione;
- la vendita in blocco della partita, il prezzo pagato e la percentuale di beni difettosi.
I criteri interpretativi adottati dalla Corte
La Corte ribadisce che la nozione di "rifiuto" dipende anzitutto dal comportamento del detentore e dal significato del verbo "disfarsi". Tale nozione non va interpretata restrittivamente, perché la direttiva 2008/98/CE mira a ridurre al minimo gli effetti negativi della produzione e gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente.
La Corte precisa che occorre valutare il complesso delle circostanze del caso concreto. Alcuni elementi possono costituire indizi dell’esistenza dell’intenzione di disfarsi del bene, in particolare quando il bene non ha più utilità per il detentore e diventa un onere di cui questi cerca di liberarsi.
Valore economico e riutilizzo
Il fatto che i beni abbiano ancora un valore commerciale o un valore residuo non esclude, di per sé, la qualifica di rifiuto. Tuttavia, se il riutilizzo del bene è certo e il detentore trae un vantaggio economico dalla sua reimmissione sul mercato, il bene è più verosimilmente un prodotto e non un onere di cui disfarsi.
Trattamento dei beni eccedenti nell’assortimento
Per i prodotti divenuti eccedenti nell’assortimento del venditore, della forma di grossista o dell’importatore, la Corte distingue nettamente il caso in cui essi siano ancora nella confezione originaria non aperta. In assenza di indizi contrari, tali beni possono essere considerati prodotti nuovi, presumibilmente funzionanti, e quindi non rifiuti. Spetta al giudice nazionale verificare che non vi siano elementi che facciano dubitare del loro buon funzionamento.
Trattamento dei beni restituiti dai consumatori
La restituzione di un bene in base alla garanzia contrattuale non equivale, da sola, a un atto di disfarsi del bene. Il consumatore che restituisce il prodotto non manifesta, per ciò solo, l’intenzione di eliminarlo come rifiuto. Tuttavia, la restituzione non basta a escludere la qualifica di rifiuto: occorre verificare se il bene, in presenza di vizi, possa essere venduto senza riparazione e riutilizzato conformemente allo scopo originario, con riutilizzo certo.
Se il bene presenta difetti tali da richiedere una riparazione e non può essere utilizzato secondo la sua destinazione originaria, esso costituisce un onere per il detentore e va considerato rifiuto, salvo che sia certo il suo effettivo recupero funzionale. La Corte aggiunge che il costo della riparazione non è decisivo: ciò che conta è l’incertezza sul riutilizzo conforme alla destinazione originaria.
Controlli, riparazioni e imballaggio
La Corte sottolinea che, per escludere la qualifica di rifiuto, incombe al detentore dimostrare che il riutilizzo non è solo possibile, ma certo, e che siano stati effettuati i controlli e, se necessario, le riparazioni preliminari. Inoltre, chi spedisce tali apparecchiature deve garantirne la protezione contro i danni del trasporto mediante un adeguato imballaggio; in mancanza, si può desumere l’intenzione di disfarsi dei beni.
Risposta della Corte e dispositivo
La Corte conclude che la spedizione verso un paese terzo di una partita di apparecchiature elettriche ed elettroniche, inizialmente destinate alla vendita al dettaglio ma poi restituite o rispedite al fornitore, rientra nella nozione di "spedizioni di rifiuti" quando la partita contiene apparecchiature il cui buon funzionamento non sia stato preliminarmente verificato o che non siano correttamente protette contro i danni connessi al trasporto. Al contrario, un bene ancora nella confezione originaria non aperta, divenuto eccedente nell’assortimento del venditore, non deve essere considerato rifiuto, salvo indizi contrari.
Principio affermato
La qualifica di rifiuto dipende da una valutazione concreta dell’insieme delle circostanze: il valore commerciale residuo non basta a escluderla, mentre la mancata verifica del funzionamento, l’assenza di riparazioni necessarie o l’inadeguata protezione nel trasporto possono dimostrare che il detentore si è "disfatto" del bene. Per le partite miste, non tutta la partita diventa rifiuto per il solo fatto che vi siano beni difettosi al suo interno; occorre distinguere i beni sicuramente commercializzabili da quelli che, invece, presentano i caratteri del rifiuto.
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