Corte di giustizia, Sentenza C-393/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 luglio 2019. — Procedimento penale a carico di Freddy Lucien Magdalena Kirschstein e Thierry Frans Adeline Kirschstein. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Ambito di applicazione – Nozione di “pratiche commerciali” – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Diritto penale – Regimi di autorizzazione – Istruzione superiore – Diploma che conferisce il grado di “master” – Divieto di conferire taluni gradi senza autorizzazione. — Causa C-393/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che la normativa belga sul conferimento non autorizzato del grado di "master" rientri nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Ha invece ritenuto applicabile la direttiva servizi e ha ammesso, in linea di principio, un regime autorizzatorio finalizzato alla qualità dell'istruzione superiore e alla tutela dei destinatari dei servizi. La compatibilità concreta delle condizioni di autorizzazione con i requisiti di non discriminazione, proporzionalità, chiarezza e trasparenza deve essere verificata dal giudice del rinvio.
Applicabilità delle direttive 2005/29/CE e 2006/123/CE a una normativa belga che sanziona penalmente il conferimento non autorizzato del grado di "master" da parte di istituti d'istruzione superiore privati.
La questione giuridica
Se la direttiva 2005/29/CE si applichi a una norma nazionale che vieta e sanziona penalmente il conferimento del titolo di "master" senza autorizzazione; se la direttiva 2006/123/CE osti a una norma analoga alla luce dei motivi di interesse generale invocati; e se il regime autorizzatorio sottostante soddisfi i requisiti di proporzionalità e di conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.
Principio di diritto
La direttiva 2005/29/CE non si applica a una normativa nazionale che si limita a disciplinare chi è autorizzato a conferire un titolo accademico e a sanzionare penalmente il suo rilascio senza autorizzazione, poiché tale disciplina non riguarda pratiche commerciali direttamente connesse alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto. La direttiva 2006/123/CE, invece, può applicarsi anche a un contesto interno e non è esclusa dalla sola natura penale della norma; essa non osta a un divieto sanzionato penalmente se la misura attua un regime di autorizzazione giustificato da motivi imperativi di interesse generale, non discriminatorio e conforme ai requisiti di cui agli articoli 9 e 10, paragrafo 2, della direttiva, la cui verifica concreta spetta al giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2005/29/CE
- Direttiva 2006/123/CE
- Articolo 1, paragrafo 5, direttiva 2006/123/CE
- Articolo 2, paragrafi 1 e 2, direttiva 2006/123/CE
- Articolo 4, punti 1, 6 e 8, direttiva 2006/123/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/123/CE
- Articolo 10, paragrafi 1 e 2, direttiva 2006/123/CE
- Articolo 2, lettere c) e d), direttiva 2005/29/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2005/29/CE
- Articolo 57 TFUE
- Articolo 51 TFUE
- Articolo 165, paragrafo 1, TFUE
Conferimento non autorizzato del grado di "master" e applicabilità delle direttive UE
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Hof van beroep te Antwerpen (Corte d'appello di Anversa) nell'ambito di un procedimento penale contro due soggetti accusati di aver conferito il grado di "master" senza autorizzazione. La Corte è chiamata a chiarire se la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno ostino a una normativa nazionale che punisce penalmente tale condotta.
Fatti e procedimento principale
I sigg. Kirschstein sono perseguiti per aver rilasciato diplomi recanti il grado di "master" a studenti che avevano completato una formazione presso la filiale di Anversa della United International Business Schools of Belgium BVBA. Il giudice di primo grado li aveva condannati a una pena pecuniaria. In appello essi hanno contestato la normativa fiamminga che sanziona il conferimento di tali gradi senza autorizzazione, sostenendone il contrasto con le direttive 2005/29 e 2006/123.
Quadro normativo dell'Unione rilevante
Per la direttiva 2005/29/CE, la Corte richiama in particolare:
- il considerando 7;
- l'articolo 2, lettere c) e d), che definisce rispettivamente "prodotto" e "pratiche commerciali";
- l'articolo 3, paragrafo 1, che delimita l'ambito temporale e materiale di applicazione.
Per la direttiva 2006/123/CE, sono centrali:
- l'articolo 1, paragrafo 5, sul rapporto con il diritto penale;
- l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, sulle attività incluse ed escluse;
- l'articolo 4, punti 1, 6 e 8, sulle nozioni di "servizio", "regime di autorizzazione" e "motivi imperativi di interesse generale";
- l'articolo 9, paragrafo 1, sui presupposti di legittimità dei regimi autorizzatori;
- l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, sui criteri cui deve conformarsi l'esercizio del potere discrezionale delle autorità competenti.
Ricevibilità e delimitazione delle questioni
La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate da vari governi e dalla Comunità fiamminga. Rileva che la competenza degli Stati membri in materia di istruzione non li esime dal rispetto del diritto dell'Unione e che né la direttiva 2005/29 né la direttiva 2006/123 escludono in via generale i servizi di istruzione superiore. Osserva inoltre che l'assenza di un'esposizione completa delle norme nazionali non impedisce una risposta utile, poiché la decisione di rinvio descrive sufficientemente la disposizione penale controversa.
Ragionamento sulla direttiva 2005/29/CE
La Corte ricorda che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali si applica solo a comportamenti che costituiscono "pratiche commerciali" ai sensi dell'articolo 2, lettera d), cioè azioni o dichiarazioni direttamente connesse alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori. La norma belga non disciplina le modalità di promozione o commercializzazione dei servizi di istruzione, ma stabilisce chi può conferire validamente un grado universitario e sanziona la mancanza di autorizzazione.
Di conseguenza, la disciplina non riguarda una pratica commerciale direttamente connessa alla fornitura del servizio e non rientra nell'ambito applicativo della direttiva 2005/29/CE.
Ragionamento sulla direttiva 2006/123/CE
La Corte osserva che l'attività di istruzione superiore fornita da operatori privati a fini di lucro e dietro corrispettivo costituisce, in linea di principio, un "servizio" ai sensi dell'articolo 57 TFUE e dell'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123. La disciplina belga non rientra nelle esclusioni dell'articolo 2, paragrafo 2: non si tratta di servizi non economici d'interesse generale, né di attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri.
La sola circostanza che la norma abbia natura penale non la sottrae alla direttiva, poiché l'articolo 1, paragrafo 5, vieta agli Stati membri di usare il diritto penale per eludere le regole armonizzate sui servizi. Se la sanzione penale serve a rendere effettivo un regime di autorizzazione, la compatibilità della misura dipende dalla conformità di tale regime agli articoli 9 e 10 della direttiva.
Motivi imperativi di interesse generale e proporzionalità del regime autorizzatorio
La Corte riconosce che gli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale, vale a dire:
- garantire un elevato livello di istruzione superiore;
- tutelare i destinatari dei servizi, sono motivi imperativi di interesse generale. Ritiene inoltre che un regime autorizzatorio possa essere idoneo a realizzare tali obiettivi, consentendo un controllo preventivo sulla qualità delle formazioni e sull'idoneità del prestatore a conferire titoli dai quali dipendono effetti professionali e reputazionali rilevanti.
Quanto alla necessità della misura, la Corte giudica plausibile che un controllo successivo non sia sufficientemente efficace, poiché l'incertezza sul valore del diploma si produrrebbe già al momento del rilascio. Tuttavia, la compatibilità concreta del regime dipende anche dai criteri di rilascio dell'autorizzazione: essi devono essere non discriminatori, giustificati, proporzionati, chiari, oggettivi, trasparenti e pubblici, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2.
Poiché la decisione di rinvio non descrive nel dettaglio tali condizioni, spetta al giudice nazionale verificarne la conformità al diritto dell'Unione.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la direttiva 2005/29/CE non si applica alla normativa nazionale che sanziona penalmente il conferimento non autorizzato del grado di "master";
- l'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE, in combinato disposto con gli articoli 9 e 10, non osta a una normativa del genere, purché le condizioni del regime autorizzatorio siano conformi all'articolo 10, paragrafo 2, verifica rimessa al giudice del rinvio.
Principi affermati
La sentenza chiarisce che una norma nazionale che disciplina l'autorizzazione a conferire titoli accademici non è una disciplina di pratiche commerciali sleali, anche se incide sull'offerta di servizi educativi. Al tempo stesso, essa conferma che i servizi di istruzione superiore privati possono ricadere nella direttiva servizi e che i regimi autorizzatori in tale settore sono ammissibili solo se sorretti da motivi di interesse generale e costruiti mediante criteri oggettivi, proporzionati e trasparenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 4 lug 2019Corte di giustizia, Sentenza C-377/17
- Sentenza · 4 lug 2019Corte di giustizia, Sentenza C-622/17
- Sentenza · 4 lug 2019Corte di giustizia, Sentenza C-624/17
- Sentenza · 4 lug 2019Corte di giustizia, Sentenza C-99/18
- Sentenza · 3 lug 2019Corte di giustizia, Sentenza C-644/17
- Sentenza · 3 lug 2019Corte di giustizia, Sentenza C-668/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →