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Sentenza

Sentenza del 11/01/2021 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva emesso cartella a seguito di controllo formale sulla dichiarazione (Mod. UNICO 2015, anno d'imposta 2014) disconoscendo il credito d'imposta per imposte pagate all'estero (UK) relativo a redditi prodotti nel 2010, sostenendo che il credito dovesse essere richiesto nella dichiarazione relativa all'anno di definitività/produzione del reddito (2010) e che la richiesta nel 2015 fosse tardiva. Il contribuente ha invece sostenuto che l'art.165 TUIR non prevede più un termine di decadenza per la detrazione del credito estero e che il credito può essere fatto valere in dichiarazioni di anni successivi entro il termine di prescrizione.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso del contribuente e la Corte d'appello tributaria ha confermato la sentenza: l'appello dell'Agenzia è stato respinto. I giudici hanno ritenuto che l'art.165 TUIR abbia abrogato la precedente previsione di decadenza (art.15 previgente) e non fissi un termine per la richiesta del credito, per cui il contribuente può chiedere la detrazione in dichiarazioni di anni successivi entro il termine ordinario di prescrizione decennale. È stato anche ribadito che la detrazione deve essere computata con riferimento agli elementi del periodo d'imposta in cui il reddito estero ha concorso a formare il reddito (principio di competenza, art.165 co.7). L'Ufficio è stato condannato alle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 165 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    «Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d' imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile é stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione [...], e la detrazione si opera dall' imposta dovuta per il periodo d' imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta ...»

    La Corte interpreta l'art.165 come norma che non prevede un termine di decadenza per chiedere la detrazione del credito d'imposta estero; consente la richiesta in dichiarazioni successive e stabilisce che la detrazione sia calcolata con riferimento agli elementi del periodo in cui il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile (principio di competenza).

  • art. 165 D.P.R. n. 917/1986 (co.4) (citato)

    «...deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all' estero al quale si riferisce l'imposta ...»

    Il comma è richiamato per dire che il criterio di calcolo è riferito al periodo di produzione del reddito; tuttavia i giudici sottolineano che la formulazione non introduce più la sanzione/decadenza che era prevista nel previgente art.15.

  • previgente art. 15 TUIR

    Era la norma che prevedeva la decadenza per la richiesta del credito; è stata abrogata/trasfusa nell'art.165 e la decadenza è stata eliminata dal legislatore, secondo la motivazione della sentenza.

  • art. 2946 c.c. (prescrizione)

    I giudici richiamano il termine prescrizionale ordinario decennale quale limite temporale applicabile alla pretesa tributaria/diritto del contribuente, in assenza di decadenza normativa specifica.

  • art. 36-ter D.P.R. 600/73

    Norma procedurale che disciplina il controllo formale sulla dichiarazione; nel caso ha dato origine all'avviso e alla cartella oggetto del ricorso.

  • Circolare n.9 del 5-03-2015 dell'Agenzia delle Entrate

    Richiamata dall'Amministrazione come fonte interpretativa che collega la detrazione alla definitività dell'imposta estera e al termine di presentazione della dichiarazione; i giudici però affermano che una circolare non può introdurre una decadenza che la legge non prevede.

  • art. 51, co. 8-bis TUIR (citato ai fini della tassazione del reddito del residente)

    Richiamato per spiegare che il contribuente, pur avendo lavorato all'estero, è fiscalmente residente in Italia e quindi il reddito è assoggettato a tassazione anche in Italia, determinando la doppia imposizione oggetto del credito.

Massime di principio

  • La detrazione del credito d'imposta per imposte pagate all'estero va calcolata con riferimento agli elementi del periodo d'imposta in cui il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile (principio di competenza previsto dall'art.165 co.7).
  • L'art.165 TUIR, come interpretato dalla giurisprudenza di merito in questo caso, non prevede una decadenza per la richiesta del credito estero: il contribuente può chiedere la detrazione anche in dichiarazioni relative ad anni successivi, nei limiti della prescrizione ordinaria (dieci anni).
  • La definitività e la prova dell'avvenuto pagamento delle imposte estere restano requisiti essenziali per il riconoscimento del credito: il contribuente deve conservare e produrre la documentazione idonea a dimostrare la natura definitiva dell'imposta estera.
  • Le circolari dell'Amministrazione non possono introdurre termini o effetti (es. decadenza) non previsti dalla legge; in caso di contrasto prevale il testo normativo e la sua interpretazione giurisprudenziale.
  • Se l'imposta italiana relativa al periodo in cui il reddito estero è stato prodotto è già stata liquidata, va effettuata una nuova liquidazione e la detrazione si opera sull'imposta dovuta per il periodo di presentazione della dichiarazione nella quale il credito è richiesto; se è decorso il termine per l'accertamento la detrazione può essere limitata in proporzione all'ammontare del reddito estero acquisito a tassazione in Italia.
  • Prassi consigliata: in situazioni analoghe conservare tutta la documentazione estera che attesta ritenute e pagamenti, indicare il credito nei righi previsti del Modello Unico (es. Rigo G4) e, se opportuno, motivare la richiesta sulla base dell'art.165 TUIR per evitare contestazioni sull'irrituale temporalità della domanda.

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