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Circolare

Circolare numero 229 del 27-7-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga la disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori marittimi e amministrativi delle societa' di navigazione interessate, ricostruendo in ordine cronologico le norme dal 1986 al decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400. Vengono richiamate le proroghe e le estensioni soggettive gia' intervenute, fino all'applicazione del trattamento anche ai dipendenti di Sidermar e di altre societa' indicate. La circolare chiarisce inoltre requisiti anagrafici e contributivi, criteri di calcolo della pensione, regole di incumulabilita' e incompatibilita' e la copertura degli oneri a carico della gestione commissariale del Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione.

Pensionamento anticipato dei lavoratori marittimi e ampliamento ai dipendenti di ulteriori societa' di navigazione

Pensionamento anticipato dei lavoratori marittimi e ampliamento soggettivo

La circolare ricostruisce la disciplina del pensionamento anticipato dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo delle societa' di navigazione coinvolte, evidenziando l'estensione progressiva del beneficio e i relativi requisiti applicativi. Il documento ha finalita' sistematica e di coordinamento tra le diverse fonti normative succedutesi nel tempo.

Evoluzione normativa

La prima base normativa viene individuata nella legge 5 dicembre 1986, n. 856, che ha introdotto il pre-pensionamento per il personale navigante e amministrativo delle societa' del gruppo FINMARE, ITALIA e LLOYD TRIESTINO, esercenti il trasporto merci ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

Successivamente, l'art. 9, comma 8, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, ha prorogato tali disposizioni fino al 31 dicembre 1993 e ne ha esteso l'applicazione anche alle societa' esercenti servizi sovvenzionati del gruppo FINMARE, e agli ufficiali radiotelegrafisti dipendenti dalla SIRM che operano nelle predette societa'.

La legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ha poi previsto, all'art. 6, comma 17, la proroga per il periodo 1994-1996 delle disposizioni in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori marittimi, con le medesime modalita' di attuazione e copertura degli oneri.

Infine, il decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, che riproduce integralmente il contenuto di precedenti decreti decaduti per mancata conversione, ha disposto che il trattamento si applichi, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti di Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica, Societa' Finanziaria Marittima (Finmare), nonche' delle societa' Italia e Lloyd Triestino.

Soggetti beneficiari

Il beneficio riguarda il personale marittimo e amministrativo delle societa' indicate dalle norme richiamate. La circolare richiama espressamente anche le istruzioni gia' fornite con la circolare n. 244 del 20 novembre 1989, emanata per l'attuazione della legge n. 160/1989, quale riferimento operativo per l'applicazione della disciplina.

Requisiti anagrafici e contributivi

Ai fini dell'accesso, il lavoratore deve presentare domanda e deve risultare, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, in possesso di almeno:

  • 55 anni di eta' se uomo;
  • 50 anni di eta' se donna.

Per quanto concerne la contribuzione, la circolare precisa che, in forza del rinvio alle modalita' attuative della legge n. 160/1989 e del richiamo all'art. 3 della legge n. 856/1986, devono essere rispettati i requisiti contributivi richiesti nell'anno 1993 per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Determinazione della pensione

Il trattamento pensionistico viene liquidato sulla base dell'anzianita' contributiva maturata, incrementata di un periodo corrispondente al tempo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento dell'eta' per la pensione di vecchiaia. Se tale periodo e' inferiore, si considera comunque il minor intervallo necessario per conseguire 40 anni di contribuzione.

Regime di incumulabilita' e incompatibilita'

Ai trattamenti pensionistici disciplinati dal decreto-legge n. 400/1994 si applicano i regimi vigenti di incumulabilita' e incompatibilita' previsti per le pensioni di anzianita'.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione. Il rimborso all'INPS avviene sulla base di un'apposita rendicontazione annuale.

Punti principali

Ricostruzione normativa della disciplina

La circolare ripercorre le principali disposizioni che hanno disciplinato il prepensionamento dei lavoratori marittimi: legge 5 dicembre 1986, n. 856; articolo 9, comma 8, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160; articolo 6, comma 17, della legge 19 luglio 1993, n. 236; decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400. Quest'ultimo ha riproposto il contenuto di precedenti decreti decaduti e ha esteso la platea dei beneficiari per il periodo 1994-1996.

Soggetti interessati

Il pensionamento anticipato riguarda il personale navigante e amministrativo delle societa' del gruppo FINMARE, ITALIA e LLOYD TRIESTINO, inizialmente previste dalla legge n. 856/1986, poi esteso alle societa' esercenti servizi sovvenzionati del gruppo FINMARE e agli ufficiali radiotelegrafisti dipendenti dalla SIRM. Per il periodo 1994-1996, il decreto-legge n. 400/1994 applica la disciplina anche ai dipendenti di Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica, Societa' Finanziaria Marittima (Finmare), nonche' delle societa' Italia e Lloyd Triestino.

Requisiti anagrafici per l'accesso

Il personale marittimo e amministrativo dipendente dalle societa' indicate puo' essere ammesso, a domanda, al pensionamento anticipato nel periodo 1994-1996 se, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ha compiuto almeno 55 anni di eta' se uomo e 50 anni se donna.

Requisiti contributivi

Per effetto del rinvio alle modalita' di attuazione della legge n. 160/1989 e, a catena, dell'art. 3 della legge n. 856/1986, i requisiti contributivi sono quelli richiesti nell'anno 1993 per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Misura del trattamento pensionistico

La pensione e' liquidata sulla base dell'anzianita' contributiva maturata, aumentata di un periodo pari a quello intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la data di compimento dell'eta' prevista per la pensione di vecchiaia, oppure del minor periodo necessario al raggiungimento di 40 anni di contribuzione.

Incumulabilita' e incompatibilita'

Ai trattamenti pensionistici previsti dal decreto-legge n. 400/1994 si applicano i regimi vigenti di incumulabilita' e incompatibilita' propri delle pensioni di anzianita'.

Copertura degli oneri

Gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 400/1994 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e rimborsati all'INPS sulla base di una rendicontazione annuale.

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