Circolare numero 227 del 25-7-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare trasmette i chiarimenti del Ministero del Lavoro sul nuovo regime contributivo, applicabile dal 1° gennaio 1994, relativo ai servizi di mensa e di trasporto nel settore dell’edilizia. Viene precisato che il D.M. 3 novembre 1989 ha esaurito i suoi effetti al 31 dicembre 1993. Sono inoltre esaminate alcune fattispecie operative: le convenzioni dirette con ristoranti esterni possono rientrare nel punto 1 del D.M. 3 marzo 1994; il rimborso della tessera di abbonamento al trasporto pubblico non rientra invece nell’esclusione contributiva; l’approntamento di un refettorio con scaldavivande, accompagnato da una somma per l’acquisto di alimenti, può rientrare nel punto 4 del D.M. se la localizzazione dei cantieri non consente diverse modalità di erogazione del servizio.
Regime contributivo dei servizi di mensa e trasporto nel settore edilizia
Regime contributivo dei servizi di mensa e trasporto nel settore dell’edilizia
La circolare trasmette le precisazioni rese dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con lettera del 30 giugno 1994, n. 13/PS-8-141025, in merito al regime contributivo applicabile ai servizi di mensa e di trasporto nel settore edile. Le indicazioni riguardano l’interpretazione del D.M. 3 marzo 1994 e i rapporti con la disciplina precedente, con invito alle Sedi a uniformarsi ai chiarimenti ministeriali.
Quadro normativo di riferimento
Il Ministero chiarisce anzitutto che, dal 1° gennaio 1994, l’articolo 17 del decreto legislativo n. 503/1992 ha introdotto un nuovo regime contributivo per i servizi di mensa e di trasporto. La mensa viene qualificata come servizio e, entro i limiti fissati dal successivo decreto ministeriale, resta esclusa dalla base imponibile contributiva.
Da ciò discende che:
- la nuova disciplina sostituisce quella precedentemente vigente;
- non è più applicabile la procedura di definizione del valore convenzionale;
- il D.M. 3 novembre 1989 esaurisce i propri effetti al 31 dicembre 1993.
Convenzioni con ristoranti esterni nei cantieri
In relazione alle convenzioni stipulate tra aziende e ristoranti esterni per far fronte alle esigenze derivanti dalla mobilità e localizzazione dei cantieri, il Ministero osserva che tali accordi presentano caratteristiche analoghe a quelle normalmente adottate per la gestione di mense aziendali o interaziendali. La presenza di un rapporto diretto tra azienda e ristoratore, la definizione del menù e del prezzo e l’assenza di buoni pasto non mutano la sostanza della fattispecie, che viene considerata una forma di predisposizione diretta del servizio.
Ne consegue che tali convenzioni possono rientrare nella previsione di cui al punto 1 del D.M. 3 marzo 1994.
Rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico
Diversa è la valutazione per il rimborso al lavoratore del costo della tessera di abbonamento per l’uso del servizio pubblico di trasporto sul percorso per raggiungere il cantiere. Il Ministero ritiene che questa ipotesi non possa essere ricompresa tra i casi disciplinati dal D.M. 3 marzo 1994, poiché si tratta dell’erogazione di una somma di denaro in assenza di un servizio predisposto direttamente dal datore di lavoro.
Il punto 2 del decreto è infatti riferito esclusivamente all’importo sostitutivo del servizio apprestato per la generalità dei lavoratori per esigenze connesse all’attività lavorativa.
Locale refettorio, scaldavivande e somma per generi alimentari
Per quanto riguarda l’approntamento di un locale refettorio dotato di scaldavivande, il Ministero precisa che esso costituisce adempimento di un distinto obbligo contrattuale, attinente ai profili di igiene e ambiente di lavoro. Tuttavia, se a ciò si accompagna l’erogazione di una somma di denaro destinata all’acquisto di generi alimentari da consumare in un locale idoneo, la fattispecie può essere assimilata a una forma di predisposizione indiretta del servizio mensa, analogamente a quanto accade con i buoni pasto.
In tale prospettiva, la soluzione può rientrare nel punto 4 del D.M. 3 marzo 1994, ma solo nel caso in cui la localizzazione dei cantieri non consenta modalità diverse di erogazione del servizio.
Indicazioni operative
La circolare conclude richiamando le Sedi ad attenersi alle indicazioni ministeriali rese con la nota del 30 giugno 1994, che costituiscono il riferimento interpretativo per la gestione contributiva delle fattispecie esaminate.
Punti principali
Nuovo regime contributivo dal 1° gennaio 1994
Il Ministero chiarisce che la qualificazione della mensa come servizio, con esclusione dalla base imponibile contributiva entro i limiti fissati dal decreto successivo, integra un nuovo regime contributivo. Tale disciplina sostituisce quella precedente e rende non più applicabile la procedura per la determinazione di un valore convenzionale. Di conseguenza, il D.M. 3 novembre 1989 cessa di produrre effetti dal 31 dicembre 1993.
Convenzioni con ristoranti esterni per i cantieri
Le convenzioni tra azienda e ristoratori esterni, stipulate in ragione della mobilità e localizzazione dei cantieri e caratterizzate da rapporto diretto con il ristoratore, definizione del menù e del prezzo, e assenza di buoni pasto, sono considerate analoghe a quelle normalmente utilizzate per mense aziendali o interaziendali. Per questa ragione, la fattispecie è ritenuta riconducibile alla previsione di cui al punto 1 del D.M. 3 marzo 1994.
Rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico
Il rimborso al lavoratore del costo della tessera di abbonamento per l’utilizzo del servizio pubblico di trasporto non può essere assimilato a un importo sostitutivo escluso dalla base imponibile. Il Ministero osserva che si tratta di una somma erogata in assenza di un servizio direttamente predisposto dal datore di lavoro; inoltre, il punto 2 del D.M. 3 marzo 1994 si riferisce soltanto all’ipotesi di importo sostitutivo del servizio apprestato per la generalità dei lavoratori per esigenze connesse all’attività lavorativa.
Locale refettorio, scaldavivande e somma per alimenti
L’approntamento di un locale refettorio con scaldavivande è qualificato come adempimento di un diverso obbligo contrattuale, relativo a igiene e ambiente di lavoro. Tuttavia, l’erogazione di una somma di denaro per l’acquisto di generi alimentari da consumare in locale idoneo può essere assimilata a una forma indiretta di predisposizione del servizio mensa, analogamente ai buoni pasto. In tale ipotesi, la fattispecie potrebbe rientrare nel punto 4 del D.M. 3 marzo 1994, purché la localizzazione dei cantieri non consenta forme diverse di erogazione del servizio.
Indicazione operativa per le Sedi
Le Sedi sono invitate ad attenersi alle indicazioni ministeriali trasmesse con la lettera del 30 giugno 1994, n. 13/PS-8-141025.
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