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Legge

L.R. Piemonte 8/2011

"Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 recante l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 8/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 8/2011 modifica la disciplina transitoria della prima costituzione del CAL, stabilendo regole per elezione, designazione, sorteggio e surroga dei componenti e per la ricostituzione della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali. Proroga inoltre al 31 ottobre 2011 un termine previsto dall’art. 8 della l.r. 34/1998. Entrata in vigore immediata dalla pubblicazione.

Modifiche transitorie al CAL e proroga termini per la Conferenza Regione-Autonomie Locali

Modifiche transitorie al CAL e alla Conferenza Regione-Autonomie Locali

La legge regionale del Piemonte interviene sulla disciplina del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e sulla legge regionale n. 34 del 1998, soprattutto per regolare la prima costituzione dell’organo e coordinare il passaggio di funzioni con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali.

Prima costituzione del CAL: disciplina transitoria

In sede di prima costituzione del CAL non si applicano alcune disposizioni ordinarie della legge istitutiva, con l’effetto di introdurre una procedura speciale per la composizione iniziale dell’organo.

Elezione dei componenti rappresentativi delle comunità montane e collinari

Per l’elezione dei componenti indicati dalla legge come appartenenti a determinate categorie territoriali sono costituite due assemblee distinte:

  • una formata dai presidenti delle comunità montane;
  • una formata dai presidenti delle comunità collinari.

Le assemblee sono convocate e presiedute, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale, che in apertura raccoglie le candidature. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti validi; in caso di parità prevale il più anziano. Per la surroga dei componenti decaduti deve essere predisposta anche una graduatoria sulla base dei voti ottenuti.

Designazione dei componenti espressi dalle associazioni degli enti locali

I componenti indicati tramite designazione sono scelti da un’assemblea composta dai presidenti regionali, o da loro delegati, delle associazioni rappresentative degli enti locali individuate dalla legge. Anche questa assemblea è convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale.

I designati devono essere scelti tra sindaci, assessori e consiglieri comunali in carica. L’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre presidenti regionali o delegati.

Candidature, quorum e sorteggio in caso di mancata designazione

Per le designazioni ciascun presidente, all’apertura della seduta, presenta un elenco di candidati:

  • non meno di 14 e non più di 33 nominativi;
  • con presenza di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo;
  • previamente deliberati dall’associazione di appartenenza.

Se l’assemblea non perviene alle designazioni, il Presidente del Consiglio regionale la riconvoca entro 15 giorni. Se nemmeno nella seconda seduta vengono designati uno o più componenti, il Presidente procede al sorteggio dei membri mancanti tra i candidati presenti negli elenchi.

Surroga dei componenti decaduti

Per i membri soggetti a surroga, l’assemblea competente deve predisporre, sulla base degli elenchi presentati, una graduatoria per ciascuna categoria. Se una o più graduatorie non vengono predisposte, il Presidente del Consiglio regionale le definisce tramite sorteggio. In caso di decadenza, il Presidente provvede alla sostituzione con il primo della graduatoria; se la graduatoria manca o si esaurisce, convoca nuovamente l’assemblea competente per una nuova elezione o designazione.

Nomina e insediamento del CAL

Sulla base delle elezioni e delle designazioni effettuate, il Presidente del Consiglio regionale nomina con decreto i componenti del CAL e convoca la seduta di insediamento. Le modalità di costituzione e validità delle assemblee, le modalità di voto, designazione e sorteggio, nonché ogni aspetto non disciplinato espressamente, sono demandate a una deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Ricostituzione della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali e riparto delle funzioni

Entro 30 giorni dall’insediamento del CAL deve essere ricostituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella composizione prevista dalla legge regionale n. 34 del 1998, come modificata dalla stessa legge regionale n. 8 del 2011, per l’esercizio delle funzioni ad essa attribuite.

Dalla data di insediamento del CAL, le funzioni attribuite alla Conferenza dalle leggi regionali vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge sono esercitate dal CAL o dalla Conferenza, secondo il riparto di competenze previsto dagli articoli richiamati della disciplina regionale.

Proroga del termine della l.r. 34/1998

La legge modifica il termine contenuto nell’art. 8, comma 1-bis, della legge regionale n. 34 del 1998, prorogando il limite finale dall’originario 30 giugno 2011 al 31 ottobre 2011.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Testo integrale

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