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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11333/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

All'imputato è stato contestato, in concorso con altro soggetto, di avere attestato falsamente, nella determina n. 842 del 19 marzo 2019 (relativa all'affidamento del servizio di elitrasporto per il trasporto organi), di aver svolto l'istruttoria e di essere l'autore degli allegati (progetto di acquisto, capitolato speciale, disciplinare), attività in realtà non compiute dall'imputato. Il ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo: 1) vizio di motivazione e violazione della legge n.241/1990 e della normativa sugli appalti, rilevando che la determina attribuiva l'istruttoria all'"ufficio" e che il Dal Maso era stato formalmente nominato RUP solo in quel provvedimento, essendo nelle sue funzioni mera attività amministrativa e coordinamento; 2) assenza del dolo richiesto dall'art. 479 c.p., perché l'imputato sarebbe stato estraneo alle illegalità, si sarebbe limitato a controlli amministrativi e si sarebbe affidato ai tecnici/dirigenti; e 3) difetto di valutazione dell'inganno ex art. 48 c.p. che avrebbe determinato il falso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato la responsabilità per il reato di concorso (art. 110 c.p.) e falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.), aggravata ai sensi dell'art. 476, comma secondo, c.p. La Corte ha ritenuto decisiva la formulazione testuale della determina, che nell'epigrafe attribuiva espressamente e nominativamente l'istruttoria al "Collaboratore Amministrativo Geom. Attilio Dal Maso", e la controfirma apposta dall'imputato che condivideva integralmente il contenuto dell'atto. Ne è conseguito che la sottoscrizione costituisce concorso alla formazione di un atto pubblico ideologicamente falso laddove contiene l'attestazione di un'attività personalmente svolta e invece mai compiuta. La Corte ha inoltre affermato che ai fini della falsità ideologica è sufficiente il dolo generico (volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione), non essendo necessario l'animus nocendi o decipiendi; e che non si è in presenza di mera negligenza se l'atto esplicitamente indica una prestazione personale mai svolta. È stato altresì rigettato il profilo dell'"inganno" per la mancanza di elementi che dimostrino come il ricorrente sia stato indotto a fuorviare la propria percezione, stante la chiarezza dell'attestazione falsa e la sua firma. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto applicabile per la fattispecie in cui Dal Maso ha concorso, tramite la sottoscrizione, alla formazione dell'atto falso

  • Codice penale, art. 479

    Falsità ideologica in atto pubblico: la Corte ha ritenuto sussistere il reato in quanto la determina attestava falsamente l'esecuzione di un'istruttoria da parte dell'imputato

  • Codice penale, art. 476, comma secondo

    Aggravante richiamata in sentenza per la fattispecie di falsità contestata

  • Legge n. 241/1990, art. 5

    Normativa sull'attività procedimentale amministrativa richiamata dalla difesa per sostenere le competenze del RUP; la Corte ha ritenuto irrilevante tale richiamo rispetto alla chiara attestazione personale contenuta nell'atto

  • D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 17 c.1

    Richiamato per affermare che l'espletamento dell'attività istruttoria è presupposto necessario per avviare la procedura di evidenza pubblica, e dunque l'attestazione di averla svolta non è ultronea

  • Codice penale, art. 48

    Richiamato dal ricorrente (riguardo all'inganno), ma la Corte lo ha ritenuto aspecifico e non applicabile alla fattispecie, dato che il falso è stato direttamente controfirmato dall'agente

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 28594 del 28/03/2018 (Buonocunto)

    Principio secondo cui anche le attestazioni implicite e i presupposti necessari rientrano nel contenuto enunciativo dell'atto pubblico e possono costituire falsità

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018 (Sirianni)

    Conferma che la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto integra il dolo generico necessario per la falsità ideologica

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005 (Scarciglia)

    Stabilisce che la falsa attestazione di un'attività non compiuta è dolosa quando chiaramente esplicitata nell'atto

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020 (Bisciano)

    Distinzione tra falsità rilevante e falso irrilevante: l'innocuità va valutata rispetto al ruolo documentale dell'atto, non in base all'uso che se ne farà

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un atto pubblico che contiene l'affermazione, espressa e nominativa, di aver svolto una specifica attività amministrativa costituisce adesione e concorso alla formazione dell'atto: se l'attività non è stata svolta, si configura falsità ideologica anche se il soggetto non ha materialmente redatto gli allegati.
  • Per la falsità ideologica è sufficiente il dolo generico (consapevolezza e volontarietà dell'attestazione falsa); non è necessario dimostrare l'intento di nuocere o di ingannare (animus nocendi/decipiendi).
  • Le attestazioni implicite e i presupposti necessari di un atto pubblico rientrano nel suo contenuto enunciativo: contestare la titolarità formale dell'incarico o l'organizzazione dell'ufficio non basta a escludere la falsità quando l'atto dichiara espressamente l'esecuzione personale di un'istruttoria.
  • La difesa basata sul fatto che il RUP abbia solo funzioni di coordinamento o che abbia agito in conformità alla prassi interna non è in sé idonea a escludere il dolo se è chiaro che l'atto dichiara attività personali mai compiute.
  • L'eccezione dell'"inganno" (che qualcuno abbia indotto il sottoscrittore a dichiarare il falso) richiede elementi probatori specifici: la mera affermazione di essere stato vittima di strumentalizzazione non è sufficiente quando il testo dell'atto è chiaro e la firma è apposta volontariamente.
  • Il falso può essere considerato "irrilevante" solo quando l'infedeltà sia del tutto ultronea rispetto al contenuto documentale dell'atto; se l'attestazione riguarda presupposti necessari per l'avvio della procedura (es. istruttoria), la falsità è rilevante.
  • Contribuire alle indagini o rendere dichiarazioni non esclude automaticamente la responsabilità penale per falsità: va valutato il contenuto dell'atto firmato e la consapevolezza della dichiarazione falsa.

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