Regolamento (UE) 2025/1725
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1725 della Commissione, del 4 agosto 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina le misure speciali di controllo della peste suina africana. La modifica recepisce l'evoluzione epidemiologica registrata nel luglio 2025 in diversi Stati membri e ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III, con conseguenti effetti sui movimenti di suini e prodotti suinicoli. La Commissione evidenzia l'urgenza di applicazione immediata per contenere il rischio di ulteriore diffusione della malattia.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
Ambito di applicazione
Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è rilevante per le autorità competenti, gli operatori del settore suinicolo e, più in generale, per i movimenti di suini detenuti e selvatici e dei relativi prodotti nelle aree elencate negli allegati. Incide sulle zone soggette a restrizioni I, II e III individuate per Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Italia, Polonia, Germania, Ungheria, Slovacchia, Cechia, Grecia, Romania e, per alcune parti, altri Stati membri indicati nell'allegato. Non prevede esclusioni generali, ma la delimitazione territoriale è puntuale e varia per regione, provincia, comune, distretto o unità amministrativa; l'entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1725 della Commissione modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina le misure speciali di controllo della peste suina africana nell'Unione. La modifica si fonda sull'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 e si inserisce in un contesto epidemiologico descritto come dinamico e urgente, nel quale nuovi focolai hanno imposto un aggiornamento immediato delle aree sottoposte a restrizione.
Contesto e razionale dell'intervento
La Commissione ricorda che la peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici, con effetti gravi sulla redditività degli allevamenti e sui movimenti di animali e prodotti, sia all'interno dell'Unione sia verso paesi terzi. Il regolamento (UE) 2023/594 prevede che gli Stati membri interessati siano soggetti, per un periodo limitato, a zone soggette a restrizioni I, II e III, da aggiornare secondo la situazione epidemiologica, il rischio di diffusione e gli orientamenti scientifici richiamati nei considerando, inclusi gli orientamenti della Commissione sulla PSA e le norme WOAH.
Presupposti fattuali della modifica
Nei considerando la Commissione segnala nuovi focolai notificati nel luglio 2025 in Croazia, Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia. In alcuni casi i focolai hanno riguardato suini detenuti, in altri suini selvatici, con conseguente aumento del livello di rischio e necessità di spostare alcune aree da una zona meno restrittiva a una più restrittiva. Viene inoltre richiamata, per talune aree, la continuità territoriale quale criterio per ridefinire i confini delle zone e assicurare un controllo coerente del rischio epidemiologico.
Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/594
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Il nuovo allegato ridisegna le zone soggette a restrizioni I, II e III per un ampio numero di aree localizzate in diversi Stati membri, con un'elencazione estremamente analitica delle porzioni territoriali interessate. Le delimitazioni comprendono regioni, province, distretti, comuni, municipalità e singole frazioni o porzioni di territorio, spesso descritte tramite elementi geografici puntuali come strade statali, autostrade, ferrovie, corsi d'acqua e confini amministrativi.
Tra le modifiche evidenziate nei considerando figurano, in particolare:
- in Croazia, il passaggio di un'area della contea di Osječko-Baranjska da zona I a zona III;
- in Estonia, il passaggio di aree delle contee di Tartu e Rapla da zona II a zona III;
- in Italia, il passaggio di aree in Toscana ed Emilia-Romagna da zona II a zona I, nonché in Lituania e Lettonia da zona II a zona III;
- in Polonia, il passaggio di aree in Pomerania da zona I a zona II e di aree della Pomerania occidentale da zona II a zona III.
Contenuto dell'allegato: struttura delle aree soggette a restrizione
L'allegato sostituito è suddiviso in tre parti:
- parte I, con le zone soggette a restrizioni I;
- parte II, con le zone soggette a restrizioni II;
- parte III, con le zone soggette a restrizioni III.
Per ciascuno Stato membro, il testo individua puntualmente le aree interessate. In Italia, ad esempio, sono elencate aree di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Calabria, Basilicata e Campania per le diverse categorie di restrizione, con una forte incidenza su province e comuni dell'area padana e su alcune zone del Centro-Sud. In Germania, le aree riguardano soprattutto Brandeburgo, Sassonia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Assia, Renania-Palatinato, Baden-Württemberg, Renania Settentrionale-Vestfalia e altri Länder; in Polonia, l'elencazione copre numerosi voivodati e porzioni di comuni; in Grecia, l'allegato concentra restrizioni su diverse unità regionali; in Croazia, Slovacchia, Lettonia, Estonia, Lituania, Cechia e Ungheria le delimitazioni seguono analoghi criteri territoriali.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sulle misure di contenimento e sulle restrizioni connesse ai movimenti degli animali e dei prodotti interessati.
Rilevanza operativa per i professionisti
Per gli operatori e i consulenti del settore agro-zootecnico, il regolamento impone un costante controllo della localizzazione degli allevamenti, dei trasporti e delle movimentazioni rispetto alle aree classificate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/594, come sostituito. La corretta individuazione della zona di appartenenza è essenziale per verificare i vincoli applicabili, dato che la classificazione può incidere sulla commerciabilità, sulle movimentazioni intracomunitarie e sui protocolli di biosicurezza.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3. L'obiettivo è aggiornare le zone soggette a restrizioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 in funzione della situazione epidemiologica della peste suina africana, al fine di contenere la diffusione della malattia e garantire un livello adeguato di tutela sanitaria.
Aggiornamento delle zone restritte nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/594
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell'allegato del presente regolamento. Le nuove delimitazioni riguardano zone soggette a restrizioni I, II e III in numerosi Stati membri, con riclassificazioni motivate da nuovi focolai e dalla necessità di garantire continuità territoriale e ridefinizione dei confini delle aree interessate.
Riclassificazioni conseguenti ai nuovi focolai
I considerando descrivono i principali spostamenti di classificazione: in Croazia, Estoniа, Lettonia, Lituania, Italia e Polonia alcune aree passano a una categoria più restrittiva o vedono ridefiniti i loro confini. In particolare, sono citati focolai in suini detenuti e selvatici in Croazia, Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia, con passaggi tra zone I, II e III in funzione dell'aumento del rischio.
Elenco territoriale delle zone soggette a restrizioni
L'allegato sostitutivo elenca in modo dettagliato le aree classificate come zone I, II e III per ciascuno Stato membro interessato. Per Italia, Germania, Polonia, Grecia, Croazia, Slovacchia, Cechia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Bulgaria, Romania ed Estonia vengono indicati regioni, province, distretti, comuni, municipalità, quartieri o porzioni di territorio, spesso con confini tracciati lungo strade, ferrovie, fiumi o altri riferimenti geografici.
Entrata in vigore e applicabilità immediata
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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